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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 9 luglio 2012
La sospensione a breve termine della tutela dei diritti fondamentali in Italia con la linea Maginot estiva della Cassazione contro il precariato “stabile” scolastico La sospensione a breve termine della tutela dei diritti fondamentali in Italia con la linea Maginot estiva della Cassazione contro il precariato “stabile” scolastico. di Vincenzo De Michele CORTE DI CASSAZIONE, sez. lav., 20 giugno 2012, n. 10127 – Pres. Vidiri, Est. Napoletano – A.L. c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Lavoro nelle pubbliche amministrazioni – Contratti a tempo determinato – Settore scuola – Sistema di reclutamento speciale - Riqualificazione a tempo indeterminato in caso di successione di contratti a termine per supplenze ai sensi dell’art.4 della legge n.124/1999 – Non applicabilità delle sanzioni generali di cui agli artt.1 e 5 D.Lgs. n.368/2001, in presenza di una normativa regolativa “speciale” - Risarcimento del danno – Insussistenza – Violazione della normativa comunitaria – Non sussiste, in presenza di norma “equivalente” (Cost. art. 97, comma 3; D.Lgs. n. 297/1994; L. n.124/1999, art.4; D.Lgs. n. 165/2001, artt. 36 e 70, comma 8; Direttiva 1999/70/Ce; D.Lgs. n. 368/2001) Il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 e s.m.i., che configura una situazione di precarietà che viene bilanciata da una sostanziale e garantita immissione in ruolo, è escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 368/2001, in applicazione del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. Nel settore scolastico, dunque, vige un corpus speciale autonomo, disciplinante la materia del reclutamento del personale, che risulta funzionale alla salvaguardia delle esigenze di bilancio dello Stato, e che appare conforme alla Direttiva 1999/70/CE in quanto le circostanze precise e concrete che caratterizzano la particolare attività scolastica costituiscono “norma equivalente” alle misure di cui alla clausola 5 dell’Accordo Quadro, secondo quanto indicato nella sentenza “Angelidaki”. La rilevata esistenza di molteplici pronunce conformi della Corte di Giustizia sul punto induce a ritenere che si sia in presenza di un acte claire, che, non lasciando alcun ragionevole dubbio sulla esegesi della direttiva 1999/70/CE, non impone al giudice di ultima istanza l’obbligo di rinvio pregiudiziale. Le ragioni politico-economiche di una raffinata sentenza dell’emergenza, totalmente sbagliata in fatto e in diritto (europeo e interno) ● Il problema del precariato pubblico scolastico - riconoscimento del diritto alla riqualificazione dei rapporti di lavoro a termine in caso di abuso nella successione dei contratti flessibili e/o diritto al risarcimento del danno subito dai lavoratori non stabilizzati - sembra essere stato risolto a favore dello Stato nella sentenza n.10127 del 20 giugno 2012 della Cassazione, anche se la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008, cioè prima dell’entrata in vigore dell’art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 e prima del D.L. n.112/2008 che all’art.49, nel modificare l’art.36 del D.Lgs. n.165/2001, ha espressamente previsto, al comma 2 della citata norma, l’applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, compresa la scuola (art.70, comma 8, 1° periodo, D.Lgs. n.165/2001), dell’intero decreto legislativo n.368/2001. ● La sentenza della Cassazione, infatti, ritenendo legittimi i contratti per il sistema di reclutamento speciale della scuola (alla luce del 3° periodo dell’art.70, comma 8, D.Lgs. n.165/2001) e assumendo contra ius l’inapplicabilità della disciplina del D.Lgs. n.368/2001 e delle sanzioni ivi previste in caso di successione abusiva dei rapporti a termine, ha affermato la compatibilità dell’art.4 della legge n.124/1999 con la clausola 5 dell’Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE. In conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un docente di Orvieto, che in primo grado aveva ottenuto il risarcimento del danno, poi negato con sentenza dalla Corte di Appello di Perugia, confermata dalla Cassazione con diversa motivazione. Né riqualificazione o “conversione” dei rapporti a termine né risarcimento dei danni, dunque. ● Totalmente sbagliata sia nel giudizio di nomofilachia autentica delle norme interne (non individuate nel quadro d’insieme) sia nell’interpretazione comunitaria autoreferenziale e in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (richiamata a sproposito), la sentenza in commento è francamente inutilizzabile come precedente dirimente la complessa questione del precariato scolastico, ma è di particolare importanza perché segna lo spartiacque del dibattito ideologico e culturale sulla effettività della tutela dei diritti fondamentali in Italia. ● Per capire quanto sia fuorviante la prospettiva economica della sentenza antispread sul precariato scolastico, vanno esaminati i dati del fenomeno stesso dei supplenti della scuola (docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario). ● Utilissima appare la relazione della Corte dei Conti del 2 maggio 2012 sul costo del lavoro pubblico, sia per le indicazioni statistiche che per quelle etico-amministrative del Giudice contabile, che, in direzione opposta a quanto emerge dalla sentenza antiprecari della Cassazione, sollecita una stabilizzazione definitiva dei rapporti flessibili delle supplenze scolastiche annuali (fino al 31 agosto) o di quelle fino al termine dell’attività didattica (30 giugno) anche per migliorare la produttività del servizio pubblico essenziale. ● La Corte dei Conti evidenzia la progressiva diminuzione dell’organico ordinario (compresi i supplenti “stabili”) dal 2008 al 2010, dopo l’assurdo blocco della prevista stabilizzazione del precariato scolastico nel triennio 2007-2009 (150.000 docenti e 30.000 personale ATA), previsto dall’art.1, comma 605, lett.c), della legge n.296/2006. ● Infatti, il legislatore d’urgenza con l’art. 9, comma 17, del D.L. 70/2011 ha previsto l’immissione in ruolo di una rilevante quota di personale docente e ata rispetto ai dati del 2010 della Corte dei Conti, nell’ambito di una programmazione triennale, e, in piena crisi finanziaria, il decreto interministeriale del 3 agosto 2011 ha disposto, per l’anno scolastico 2011/2012, l’assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo e 36.000 unità di personale amministrativo e ha programmato, per ciascuno dei due anni scolastici successivi, l’immissione in ruolo, rispettivamente, di ulteriori 22.000 e 7.000 unità. ● Ritengo che la sentenza della Cassazione n.10127/2012 trovi il suo unico rischioso fondamento “politico” negli impegni “verbali”, più volti espressi anche dall’attuale titolare “tecnico” del MIUR, di dare continuità e sostegno numerico alla stabilizzazione dei precari della scuola, con assorbimento quasi integrale dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie permanenti entro l’anno scolastico 2014/2015 (cioè prolungando di un anno i tempi della stabilizzazione). L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della tutela del precariato scolastico nella sintesi mistificatrice per ragioni erariali della Cassazione nella sentenza n.10127/2012 ● L’art.70, comma 8, D.Lgs. n.165/2001, in vigore dal 24 maggio 2001 e mai modificato (trascritto nella sentenza in commento solo nel 3° periodo sulle procedure di reclutamento ex D.Lgs. n.297/1994), ha previsto e prevede nel primo periodo l’applicabilità dell’intero testo unico sul pubblico impiego al personale della scuola. ● L’art.36, comma 1, D.Lgs. n.165/2001, nel testo in vigore dal 24 maggio 2001 fino al 31 dicembre 2007 (richiamato nella sentenza n.10127/2012 della Cassazione), prevedeva la possibilità per le PP.AA., nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti al predetto 1° comma, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell´impresa, rimandando ai contratti collettivi nazionali la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni. ● In buona sostanza, la scelta iniziale del legislatore nell’originaria formulazione dell’art.36 T.U.P.I. era quella di totale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel pubblico impiego, ad eccezione della scuola secondo quanto disposto dal comma 8, 3º periodo dell’art. 70 del D.Lgs. n.165/2001. Nella nota n.15 delle conclusioni scritte del 20 settembre 2005 l’Avvocato generale della Corte di Giustizia Poiares Maduro nelle cause C-53/04 e C-180/04 Marrosu-Sardino e Vassallo ha precisato che il D.Lgs. n.368/2001 si applica alle amministrazioni pubbliche oltre che ai datori di lavori privati, in sostituzione della normativa abrogata di cui alla legge n.230/1962. ● Come effetto delle citate conclusioni di Poiares Maduro, il legislatore d’urgenza con il D.L. n.4/2006 è stato costretto, con decorrenza dall’11 gennaio 2006, a modificare gli artt.35 e 36 D.Lgs. n.165/2001, introducendo l’obbligo generale di ricorrere a procedure selettive di reclutamento per tutte le assunzioni flessibili di cui all’art.36, comma 1, D.Lgs. n.165/2001 (volutamente senza modificare il riferimento alla legge n.230/1962 per indicare il D.Lgs. n.368/2001) non solo del personale della scuola, ma di tutte le pubbliche amministrazioni. Infatti, il D.L. n.4/2006 ha aggiunto all’art.36 D.Lgs. n.165/2001 il comma 1-bis, che richiama espressamente la disciplina della somministrazione a tempo determinato introdotta dal D.Lgs.n.276/2003 e, quindi, l’applicabilità del D.Lgs. n.368/2001.. ● Contestualmente alle modifiche introdotte al D.Lgs. n.368/2001 dal Collegato Lavoro n.247/2007, l’art.3, comma 79, della legge finanziaria n.244/2007 ha modificato nuovamente l’intero art.36 D.Lgs. n.165/2001, rendendo praticamente impossibile o estremamente limitato dal 1° gennaio 2008 al 24 giugno 2008 il ricorso al contratto a tempo determinato alle dipendenze delle PP.AA., compreso il personale della scuola (salvo le supplenze annuali e le supplenze fino al termine delle attività didattiche già iniziate dal 1° settembre 2007). ● Continuando il valzer di modifiche normative destabilizzanti, il legislatore d’urgenza è nuovamente intervenuto con l’art.49 D.L. n.112/2008, ancora una volta integralmente modificando lo stesso art.36 D.Lgs. n.165/2001, consentendo un ragionevole ricorso alla flessibilità nelle PP.AA. per esigenze temporanee, con espressa applicazione, questa volta, del D.Lgs. n.368/2001 ai nuovi commi 1 e 2, con decorrenza dal 25 giugno 2008 e fino all’attualità. Di questa nuova formulazione della disciplina, attualmente in vigore, non vi è traccia nella sentenza della Cassazione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ignorata o alterata o mistificata dalla Cassazione. Le procedure di infrazione della Commissione UE e la slealtà istituzionale dello Stato ● Dopo la sentenza Del Cerro Alonso della Corte di Giustizia sul riconoscimento degli scatti di anzianità ai dipendenti pubblici a tempo determinato, il M.I.U.R. con lettera circolare del 25 settembre 2008, sulla base del parere dell´Ufficio legislativo dello stesso Ministero di cui alla nota del 9 settembre 2008, ha dovuto ammettere che il D.Lgs. n.368/2001 si applicasse integralmente anche al personale della scuola. ● Qualche mese dopo la circolare ministeriale “confessoria” il legislatore d’urgenza con l’art.1 D.L. n.134/2009, fingendo di dare applicazione alla sentenza Del Cerro indicata nel preambolo del decreto legge, per le supplenze del personale scolastico aggiungeva all’art.4 della legge n.124/1999 il comma 14-bis, che già tentava di impedire sul piano interpretativo con efficacia retroattiva gli effetti verificatisi alla data di entrata in vigore della norma - 25 settembre 2009 -, che, nel testo originario, escludeva anche gli scatti di anzianità e la progressione di carriera. ● Immediatamente dopo, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (proc. n. 2010/2045), con l’invio il 30 settembre 2009 di una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE. ● L’avvio della procedura di infrazione ha provocato un rapido ripensamento del legislatore, in sede di conversione del D.L. n.134/2009, con la legge n.167/2009. Infatti, colto dal fulmine europeo il vigente testo (dal 25 novembre 2009) dell’art.4, comma 14-bis, della legge n.124/1999 ha escluso ogni intervento sull’anzianità di servizio, per evitare ulteriori censure da parte della Commissione europea per l’uso strumentale del richiamo a sentenze della Corte di Giustizia. ● Coerentemente con il quadro normativo innanzi descritto, l’Avvocatura generale dello Stato nelle osservazioni scritte depositate il 7 maggio 2010 nella causa Affatato C-3/10, prendendo posizione anche sulle questioni di pregiudizialità sollevate dal Tribunale di Rossano sul precariato scolastico ai nn.4), 5), e 6), ha ammesso l’applicazione integrale del D.Lgs. n.368/2001 a tutti i dipendenti pubblici a tempo determinato, compreso il personale della scuola, trascrivendo (dal punto 28 al punto 34) come normativa nazionale utile ai fini della soluzione delle questioni pregiudiziali gli artt.1, 4, 5, 6, 10 e 11 del D.Lgs. n.368/2001, nei testi modificati dall’art.21 D.L. n.112/2008 e dall’art.1, commi 40-43, della legge n.247/2007, sottolineando (al punto 67) come le modifiche apportate dalla legge n.247/2007 all’art.5 del D.Lgs. n.368/2001 avessero rafforzato le tutele. ● Nell’ordinanza Affatato del 1° ottobre 2010, sentito (soltanto) l’Avvocato generale Jääskinen senza le sue conclusioni scritte, la Corte di Giustizia ha trascritto al punto 10 come normativa nazionale rilevante il solo art.1, commi 1 e 2, D.Lgs. n.368/2001, così come ha trascritto volutamente in modo parziale il nuovo testo dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, senza lo specifico richiamo all’applicazione del D.Lgs. n.368/2001, sostituito da dei “puntini”, quasi per nascondere la normativa applicabile. ● La Corte di Giustizia ha dichiarato irricevibili i primi 12 quesiti proposti dal Tribunale di Rossano, tra cui il n.10 e il n.12 che la stessa Avvocatura dello Stato aveva riconosciuto come ammissibili, fornendo la difesa erariale sul n.12 la stessa risposta che la Corte di Giustizia aveva fornito al punto 48 nelle sentenze Marrosu-Sardino e Vassallo per giustificare il diverso trattamento tra il “settore” pubblico e quello privato, ai fini sanzionatori. ● La Corte di Giustizia nell’ordinanza Affatato ha preferito non rispondere al quesito n.12 dichiarandolo inspiegabilmente irricevibile, per evitare di usare nuovamente una giustificazione che è stata utilizzata solo per l’Italia e per il precariato pubblico italiano e che già contrastava, peraltro, con due sentenze della II Sezione della CGUE sulla discriminazione dei lavoratori comunitari nei concorsi per l’assunzione di personale docente in Italia del 12 maggio 2005 e sulla discriminazione dell’anzianità professionale dei lavoratori comunitari nell’assunzione nel pubblico impiego italiano del 26 ottobre 2006. ● Ciò spiega anche il motivo della frettolosa soluzione delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Rossano nella causa Affatato, senza trattazione orale, con il richiamo ai punti 48-49 della possibilità di applicare come sanzione adeguata una disposizione in materia di contratti successivi – i trentasei mesi di servizio per mansioni equivalenti dell’art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 – che non poteva applicarsi al giudizio principale e non era stata neanche richiamata nell’ordinanza di rinvio. ● Come detto, dopo l’ordinanza Affatato, il legislatore d’urgenza con il D.L. 70/2011 è stato costretto a riavviare le procedure di stabilizzazione del personale scolastico già previste nella legge n.296/2006 e bloccate dalla Gelmini. ● Nelle conclusioni del 15 settembre 2011 l’avvocato generale Jääskinen (lo stesso della causa Affatato, in cui non ha potuto scrivere le conclusioni) nella causa C-313/10 Jansen in Corte di Giustizia (punto 48) ha precisato che la Corte di Giustizia al punto 48 della sentenza Marrosu ha ammesso un trattamento differenziato in termini di prescrizioni di tutela tra i contratti a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri organismi del settore pubblico e quelli conclusi con i datori di lavoro appartenenti al settore privato, ma senza indicare i motivi che giustificano una siffatta differenziazione tra i settori privato e pubblico. ● Jääskinen ha censurato come inidonea a soddisfare la nozione comunitaria di ragioni oggettive, già definita dalla sentenza Adeneler, la ragione “giustificatrice” dell’apposizione del termine contrattuale per esigenze finanziarie erariali di cui all’art.14, par.1, 2° periodo, n.7, del TzBfG, sostanzialmente coincidente con l’art.4 della legge n.124/1999. ● Contestualmente, il Tribunale di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art.4 della legge n.124/1999 per contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e con la clausola 5 dell’accordo comunitario, e analoga questione solleverà il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 30 maggio 2012. Pur conoscendo le ordinanze di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento, la Cassazione nella sentenza “spending review” ammazza-precari del settore scuola non ha atteso l’esito dei giudizi incidentali davanti alla Consulta, ritenendo che la Corte costituzionale avesse dato risposta anticipata (negativa, more solito) con la sentenza n.303/2011 sul Collegato lavoro, di cui condivide la “filosofia” del risparmio erariale. ● Con sentenza del 26 gennaio 2012 la Corte di Giustizia nella causa Kücük C-586/10 ha confermato le conclusioni rese da Jääskinen nella causa Jansen, seppure sul carattere potenzialmente fraudolento di tanti contratti successivi a termine tutti giustificati da legittime ragioni oggettive. Conclusioni: la irragionevolezza “concordata” e a termine della sentenza Maginot della Cassazione contro il precariato scolastico ● Il complesso quadro normativo e giurisprudenziale che ha preceduto la sentenza n. 10127/2012 della Cassazione e che ne costituisce il necessario presupposto, aiuta a individuare obiettivi ed effetti delle soluzioni para-giuridiche che negano ogni tutela ai precari della scuola, per spostarle sul piano effimero ed eventuale delle scelte di stabilizzazione già previste sul piano legislativo, amministrativo e della contrattazione collettiva. ● La peggiore decisione mai scritta dalla Corte di legittimità in materia di diritti fondamentali e di stabilità lavorativa appare una soluzione “concordata” anche gli ambienti “italiani” della Corte di Giustizia, perché si afferma la compatibilità dell’art.4 della legge n.124/1999 con la clausola 5 dell’accordo quadro della Direttiva 1999/70/CE, richiamando a sproposito la sentenza Kücük (ma anche le sentenze Adeneler e Angelidaki, che affermano principi antitetici a quelli divisati dalla Suprema Corte nostrana ) della Corte di Giustizia, di cui la Cassazione fornisce senza motivare una interpretazione diametralmente opposta a quella proposta dalla più autorevole dottrina e dalla Corte di appello di Roma , utilizzando la stessa tecnica mistificatoria già segnalata e anticipata da chi scrive quattro mesi or sono . ● Peraltro, come anticipato, la Consulta nella sentenza n.303/2011 sul Collegato lavoro aveva confermato la tradizionale tesi della non conversione (neanche sotto tortura) dei rapporti a termine nel pubblico impiego, se non per discrezionalità legislativa assoluta, e la Cassazione richiama “a sostegno” il recente precedente del Giudice delle leggi e gli altri esempi di moralità fiscale e di risparmio erariale, cioè le decisioni n.419/2000 e n.89/2003 della Corte costituzionale. Solo incidentalmente, si evidenzia che le conclusioni della Cassazione sul personale scolastico precario sono in diretta contraddizione con quanto sulla stessa materia deciso dalla Consulta nella sentenza n.89/2003. ● Di pessimo gusto e profondamente rivelatrice del carattere “concordato” del tentativo di soluzione “tombale” antiprecari è l’intimazione ai Giudici di merito di non sollevare la pregiudiziale UE, perché la giurisprudenza comunitaria sarebbe chiara sul punto e avrebbe già negato ogni tutela sia in materia di “conversione” (Marrosu e Vassallo) sia in tema di risarcimento danni (Kücük). Dalla giurisprudenza comunitaria emerge esattamente il contrario , cioè un rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori precari nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche in Europa e nei singoli Stati membri, tranne l’Italia, per responsabilità diretta della Corte costituzionale e, ora, della Cassazione. ● Come è già successo con la sentenza del Tribunale di Genova del dicembre 2006 sull’astreinte dell’art.18, commi 4 e 5, della legge n.300/1970, che accompagnò e protesse l’effettività di centinaia di migliaia di stabilizzazioni dei precari pubblici, occorrerà, invece, che la pregiudiziale UE e il ricorso alla Cedu contro la sentenza n.10127/2012 della Cassazione accompagnino l’effettività della soluzione “amministrativa” e contrattuale del precariato scolastico, che potrebbe non arrivare. ● Anche perché la Cassazione nella sentenza n.10127/2012 ha ignorato, in violazione dell’obbligo di leale cooperazione previsto dall’art.4, n.3, 3° periodo, del Trattato dell’Unione europea che la Commissione europea ha aperto, con l’invio di una lettera di messa in mora il 14 marzo 2011, una 2ª procedura di infrazione (proc. 2010/2124) nei confronti dell’Italia per il non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE. In particolare, la Commissione ritiene che la prassi di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’accordo quadro. ● Il 24 maggio 2011, il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea delle note di risposta predisposte dalle Amministrazioni interessate, nelle quali si comunicava che, al fine di fornire riscontro alle censure formulate dalla Commissione europea è stato predisposto un nuovo quadro legislativo, attraverso due interventi normativi specifici inseriti nel citato D.L. n. 70/2011, l’art.9 nei commi 17 e 18. ● Ebbene, l’art.9, comma 18, D.L. n.70/2011, che la Cassazione ritiene norma interpretativa compatibile con l’ordinamento comunitario in materia di tutela degli abusi, è stata considerata dalla Commissione in senso opposto, con la proposta, al collegio dei Commissari, nel corso del mese di giugno 2012, dell’adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché il problema non sembra più circoscritto al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, ma riguarderebbe tutto il personale della scuola, compreso il docente cui la Suprema Corte ha negato ogni tutela. ● Si tratta, come ben si intuisce, di una situazione di manifesta violazione della normativa comunitaria da parte del Giudice di ultima istanza, cui occorre rapidamente porre rimedio anche alla luce della nota sentenza del 24 novembre 2011 della Corte di Giustizia, che ha accolto la procedura di infrazione promossa dalla Commissione UE per censurare proprio i comportamenti della Cassazione nazionale di mistificazione interpretativa finalizzata a negare l’effettività del diritto dell’Unione. ● Neanche la Cassazione può ordinare che i diritti fondamentali dei lavoratori precari della scuola vadano in ferie o in quiescenza al termine delle attività didattiche, se il Giudice dei diritti si trasforma in Corte erariale in violazione di tutte le norme interne ed europee che governano la materia, andando contro, addirittura, le indicazioni dell’unico Giudice contabile nazionale, la Corte dei Conti. ----- NOTE V. tabella 14 a pag. 84. Trib. Rossano (Est. Coppola), ordinanza 5 gennaio 2010 in causa C-3/10 Affatato c/ ASL di Cosenza, pubblicata su GUUE del 13 marzo 2010 n.C 63/64. Nella versione riportata nell’ordinanza di rinvio quale modificata dall’art.49 del D.L. n.112/2008. Nn. 283/2011, 284/2011, 31/2012 e 32/2012 Reg.ord. Cfr. Cass., S.L., sentenze nn.12985/2008, 2279/2010 e 10033/2010, che interpretano la Corte di Giustizia correttamente. L. Menghini, La conversione giudiziale dei reiterati contratti a termine con le p.a.: il rilievo del principio di non discriminazione, relazione alla tavola rotonda del 14 giugno 2012 in Corte di Cassazione su “Il lavoro a termine nelle amministrazioni pubbliche: profili discriminatori”, organizzata da Agi Lazio, Magistratura democratica e Rivista giuridica del lavoro, atti in corso di pubblicazione. Cfr. App. Roma, Pres.est. Torrice, sentenza 17 gennaio 2012 e App. Roma, Pres. Est. Di Paolantonio, sentenza del 26 marzo 2012. Cfr. V.De Michele, La vicenda del personale ata dopo le giurisdizioni superiori europee e nazionali viene decisa (infine?) dal Tribunale di Treviso, su Lav.giur., 2012, n.3, p.243, nota n.64. Rimando a V. De Michele, In nome della legge, convertiteli: il difficile dialogo tra Corte di Giustizia e Giudice nazionale italiano sul lavoro stabile, sicuro e non discriminato del precariato pubblico, relazione alla tavola rotonda del 14 giugno 2012 in Corte di Cassazione su “Il lavoro a termine nelle amministrazioni pubbliche: profili discriminatori”, cit.. |
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