lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 8 marzo 2012

Il docente che fa domanda in ritardo va reinserito in graduatoria

Interessantissima sentenza del Tribunale di Foggia in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente.

RICORSO D’URGENZA – ACCOGLIMENTO – SENTENZA/ORDINANZA N. 26646/2011
CONTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - GRADUATORIE PERMANENTI AD ESAURIMENTO – CANCELLAZIONE E REINSERIMENTO.
In data 10 novembre 2011 è stata emessa un´importante sentenza, dal Giudice del Lavoro di Foggia, n. 26646/11, a seguito di ricorso d´urgenza, con la quale per la prima volta in Italia, si è disposto il reinserimento in graduatoria permanente di una docente che non aveva fatto richiesta di aggiornamento. L´ordinanza poggia sull´illegittimità del D.M. 44/2011, nella parte in cui non consente il reinserimento in graduatoria dei docenti già inseriti. Infatti il Giudice, nell´accogliere il ricorso, proposto con l´avv. Salvatore Santoro del foro di Foggia, dichiarava illegittimo il richiamato decreto nella parte in cui non consentiva il reinserimento dei docenti esclusi, purché ne abbiano fatto richiesta nei termini di impugnazione della medesima graduatoria, ciò perché in contrasto con le leggi 124/99 e 143/04 di rango superiore, disponendo così la disapplicazione del D.M. nella parte contrastante. Il Giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, si legge nella sentenza, che: "..può affermarsi che l´amministrazione legittimamente ha disposto la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria...Non altrettanto legittimamente, tuttavia, ha omesso di reinserirla nella graduatoria predetta a seguito di tempestiva domanda di reinserimento..Nella misura in cui non consente a coloro che sono stati (anche legittimamente) cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti, previa proposizione di domanda da presentarsi nello stesso termine di 20 giorni (è da ritenersi dalla data di pubblicazione della graduatoria), il D.M. 44/2011 va dunque disapplicato in quanto ciò violativo della previsione di legge." A tale risultato si è arrivati in quanto la legge 143/2004 statuisce che "A domanda dell´interessato, da presentarsi entro il medesimo termine è consentito il reinserimento della graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all´atto della cancellazione". È chiaro che il D.M. ha portata di grado inferiore alla legge ed ad essa deve adeguarsi senza porsi in contrasto.
Avvocato Stabilito Salvatore SANTORO

 
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