lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 27 novembre 2011

Infortunio sul lavoro: il direttore dei lavori non è responsabile del mancato rispetto della normativa anti infortunistica da parte dell´appaltatore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11757 del 27 maggio 2011, ha affermato che "in tema di appalto, di regola l´appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell´inosservanza della legge penale durante l´esecuzione del contratto, attesa l´autonomia con cui egli svolge la sua attività nell´esecuzione dell´opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l´opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all´accertamento e alla verifica della corrispondenza dell´opera o del servizio affidato all´appaltatore con quanto costituisce l´oggetto del contratto".

Perchè, quindi, possa configurarsi la responsabilità del committente è necessario che questi, esorbitando dalla mera sorveglianza sull´opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull´attività dell´appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. Sulla base di tali principi la Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto la decisione della Corte di merito - che giudicava il direttore dei lavori corresponsabile dell´infortunio occorso ad un lavoratore, al pari del direttore del cantiere, per non aver adeguatamente esercitato i suoi compiti di sorveglianza e controllo - basata su un errore di diritto in quanto disapplica i principi enunciati dai giudici di legittimità ed in particolare quello secondo cui "la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall´appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli d al direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l´appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell´autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell´opera o del servizio siano stati affidati ad un´impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto".

Perchè, quindi, possa configurarsi la responsabilità del committente è necessario che questi, esorbitando dalla mera sorveglianza sull´opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull´attività dell´appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. Sulla base di tali principi la Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto la decisione della Corte di merito - che giudicava il direttore dei lavori corresponsabile dell´infortunio occorso ad un lavoratore, al pari del direttore del cantiere, per non aver adeguatamente esercitato i suoi compiti di sorveglianza e controllo - basata su un errore di diritto in quanto disapplica i principi enunciati dai giudici di legittimità ed in particolare quello secondo cui "la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall´appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli d al direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l´appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell´autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell´opera o del servizio siano stati affidati ad un´impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto".

 
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