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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 3 novembre 2004
Il tramonto delle Co.co.co. dal sito Miaeconomia A un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 276 del 2003, attuativo della legge delega 30/2003, le collaborazioni coordinate e continuative vanno definitivamente in pensione. La stessa legge aveva infatti previsto un regime transitorio per le collaborazioni che fossero già state stipulate al momento dell’entrata in vigore del decreto attuativo. Numerose sono le imprese che hanno cercato di “strappare” una proroga, ma il ministro del Welfare, Roberto Maroni ha confermato in una circolare che i tempi saranno comunque rispettati. In base al documento del ministero “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. I nuovi rapporti di collaborazione non occasionale, dunque, dovranno essere “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato”. Come ha commentato lo stesso ministro Maroni, “Si pone finalmente fine a quella che è stata definita da molti, anche dai sindacalisti, una sciagura per i lavoratori. In questo modo, prosegue il ministro, si elimina una fascia di lavoro precario molto forte, che era stata inventata per introdurre elementi di flessibilità, ma penalizzando le situazioni e i diritti dei lavoratori”. “Ad un anno dall entrata in vigore delle legge Biagi – ricorda il titolare del Welfare - le imprese hanno avuto il tempo per adeguarsi. Quindi il bacino dei co.co.co. viene eliminato, sostituito da lavoro regolare, a progetto o subordinato. Nei prossimi mesi avremo modo di valutare l evoluzione di questo contratto veramente atipico”. In base ai dati diffusi dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, “l’universo dei collaboratori”, al 31 dicembre 2003, contemplava quasi tre milioni di lavoratori, concentrati soprattutto nella zona di Milano, dove si registra la ragguardevole cifra di 302mila collaboratori. Quasi la metà sono donne e molti (60% circa) lavorano in piccole aziende, con massimo 9 dipendenti. Nel giro di due anni i collaboratori sono cresciuti del 243,2%. Infatti mentre nel 2001 “l’esercito dei co.co.co” era formato da 826 mila 720 unità, alla fine del 2003 il “plotone degli atipici” contava ben 2 milioni 837 mila 287, di cui 1 milione 327 mila donne (pari al 46,8% del totale). Per quanto riguarda la dislocazione geografica di questi lavoratori, la più alta concentrazione si registrava nell’area milanese con ben 302.635 unità, seguita da Roma con 260.652 unità. Ultime nella classifica le province di Enna (4.325), Isernia (3.032) e Vibo Valentia (2.738). Questi i numeri assoluti dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa emersi dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre su dati Inps e Istat. Le realtà produttive in cui i co.co.co risultano maggiormente presenti sono rappresentate dalle piccole imprese. Infatti, dall’analisi dei dati rilevati dall’Ufficio Studi dell’associazione artigiani di Mestre, sul totale dei lavoratori atipici il 59,4% lavora nelle aziende da 1 a 9 dipendenti. In quelle da 10 a 19 l’ 11, 3 per cento. Seguono poi le aziende che arrivano fino a 49 dipendenti dove lavora il 10% dei Co.co.co., seguiti dalle imprese fino a 99 dipendenti ( 5, 5 per cento del totale dei co.co.co.). Mentre nelle industrie con oltre mille dipendenti è occupato solo l’1,4% dei collaboratori coordinati e continuativi. Il settore economico più interessato dal fenomeno co.co.co. è quello dei servizi alle imprese (immobiliare, ricerca e sviluppo, informatica), dove l’incidenza sul totale degli addetti del settore è pari al 19, 5%. Segue il settore delle attività manifatturiere (15, 3 %), del commercio (15, 1 %), del servizi pubblici sociali e personali (12, 8 %), istruzione (8, 9 %), sanità e servizi sociali (8, 3 per cento) e costruzioni (4, 5 %). “Con la messa in liquidazione di questi contratti, commenta il segretario della CGIA di Mestre Giuseppe Bortolussi, si chiude una stagione molto particolare. Tuttavia, a differenza della stragrande maggioranza degli esperti del mercato del lavoro, io sono tra quei pochi che ritengono che l’introduzione dei Co.co.co. sia stato un fatto positivo perché ha dato la possibilità a molte persone di entrare nel mercato del lavoro, altrimenti precluso, con un minimo di garanzie contributive, ed ha consentito a molti di uscire da situazioni lavorative in nero. Certo, alcuni imprenditori hanno abusato nell’uso di questa tipologia di contratto, ma non generalizzerei troppo visto che dei quasi 3 milioni di Co.co.co. presenti in Italia circa il 70% - indipendentemente dall’appartenenza al settore economico di riferimento - sono amministratori, sindaci di società o venditori a domicilio. Insomma, collaboratori che prestano servizio in attività che con il mondo della produzione in senso stretto hanno poco o nulla a che fare”. |
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