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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 3 maggio 2011
Licenziamento, demansionamento, giustificato motivo oggettivo, limiti Il lavoratore non può contestare il mancato ricollocamento nel caso in cui aveva precedentemente contestato il demansionamento; non può, quindi, accettare mansioni inferiori anche se allo scopo di evitare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Così Cassazione civile , sez. lavoro, ordinanza 18.02.2011 n° 3968 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Ordinanza 17 dicembre 2010 – 18 febbraio 2011, n. 3968 Ritenuto in fatto e diritto 1.- Con separati ricorsi al giudice del lavoro di Napoli, A.A., Am.An. e F.S. impugnavano il licenziamento loro intimato da Caremar s.p.a. per impossibilità di valersi della loro prestazione a seguito della soppressione del reparto officina, cui essi erano addetti. 2.- Rigettata la domanda, i predetti proponevano appello e la Corte di appello di Napoli accoglieva l´impugnazione, dichiarando l’illegittimità dei licenziamenti in quanto i dipendenti avevano accettato di essere addetti a mansioni inferiori e, quindi, l´impossibilità di riutilizzo andava provata anche con riferimento a mansioni diverse e inferiori a quelle originarie. 3.- Proponeva ricorso per cassazione Caremar spa con cinque motivi. Con sentenza del 18.3.09 n. 6552 la Corte di cassazione accoglieva l´impugnazione con rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo, terzo e quinto, assorbito il quarto, rinviando alla Corte d´appello di Napoli per un nuovo esame. Per quanto qui interessa, il Collegio di legittimità prendeva atto che i lavoratori avevano, prima del licenziamento, promosso una diversa vertenza lamentando di essere stati adibiti a mansioni inferiori e che, nell´ambito di questa vertenza avevano poi accettato le nuove mansioni, quantunque, di livello inferiore. Tale fatto nuovo era tuttavia intervenuto dopo il licenziamento ed era pertanto ininfluente, dato che le condizioni legittimanti il licenziamento per g.m.o. andavano verificate al momento del recesso e non potevano essere ricollegate ad una dichiarazione del lavoratore successiva e non accettata dal datore. 4.- I tre dipendenti propongono ricorso per la revocazione di tale sentenza di legittimità sostenendo che il Collegio decidente sarebbe incorso in errore di fatto nel momento in cui, riassumendo la sentenza impugnata, ha affermato non solo che i lavoratori avevano acconsentito a prestare mansioni di livello inferiore e che la possibilità di riutilizzo andava verificata anche con riferimento a queste ultime, ma anche che da un accordo stipulato tra azienda ed oo.ss. il 18.1.96 risultava che la prima si era impegnata a salvaguardare il livello occupazionale dopo la soppressione dell´officina, salvaguardando i posti di lavoro con assegnazione a mansioni inferiori. L´accordo in questione, invece, non prevedeva mansioni inferiori né paventava un licenziamento, prevedendo, anzi, il riassorbimento delle unità lavorative addette all´officina nell´ambito aziendale possibilmente nei servizi già espletati ed, eventualmente, in incarichi diversi, con esclusione di adibizione a mansioni inferiori. Essendo stati adibiti nel 1996 a nuove mansioni ritenute equivalenti da Caremar, essi avevano promosso la prima causa per contestare il demansionamento e, ottenuta ragione in sede giudiziale, solo quando il datore aveva manifestato la volontà di procedere al licenziamento avevano accettato le mansioni da loro ritenute inferiori, ma dal datore considerate equivalenti. 5.- Il consigliere relatore ai sensi dell´art. 380 bis c.p.c. depositava relazione, la quale era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti. Caremar ha depositato memoria. 6.- Il ricorso è inammissibile. 6.1.- Il principio di diritto enunziato dalla sentenza impugnata al capo n. 17 è il seguente: "quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità di repechage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell´impossibilità di repechage va fornita anche con riferimento a tali mansioni, ma occorre, in quest´ultimo caso, che il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro, specie se il lavoratore abbia in precedenza agito in giudizio deducendo l´illegittimità del demansionamento". Il Collegio di legittimità afferma in altre parole che il lavoratore, una volta che abbia scelto di contestare dinanzi al giudice un presunto demansionamento, non può tardivamente acconsentire all´espletamento delle mansioni inferiori, seppure per evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale principio è reso più esplicito da quanto testualmente dallo stesso Collegio sostenuto al capo n. 13 "le condizioni le quali legittimano il licenziamento per g.m.o. debbono sussistere ed essere verificate alla data del licenziamento stesso e non possono consistere in fatti o manifestazioni di volontà sopravvenuti. Nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per far valere il demansionamento, il consenso alla dequalificazione non può essere ritenuto esistente e va anzi escluso". Emerge con chiarezza che l´argomento decisivo adottato dalla Corte di cassazione è quello della incompatibilità del primo atteggiamento del lavoratore (la contestazione) con quello successivo (l´accettazione), seppure dettato dallo scopo di evitare il licenziamento, e che, in ogni caso la accettazione successiva debba essere a sua volta accettata dal datore di lavoro. All´affermazione di tale principio è indifferente la pretesa erronea lettura dell´accordo 18.1.96, la cui applicazione era stata contestata in diverso giudizio dagli odierni ricorrenti. 5.2.- In ogni caso all´attenzione del Collegio di legittimità era stata posta da Caremar la questione dell´erronea interpretazione dell´accordo 18.1.96, seppure sotto diverso aspetto di quello oggi dedotto. Il Collegio ha ritenuto il motivo al riguardo dedotto (il quarto) assorbito per l´accoglimento dei motivi secondo e terzo, per i quali l´accettazione delle mansioni inferiori successiva al licenziamento non è idonea a far scattare l´obbligo di repechag del datore anche in relazione alle mansioni inferiori (v. capo n. 15). Non può, dunque, ritenersi che la questione della esatta lettura dell´accordo 18.1.96 sia rimasta estranea al giudizio di legittimità, di modo che le denunziate carenze, ove sussistenti, sarebbero comunque conseguenza della pronunzia di diritto e non del denunziato errore. 6.- Il ricorso, dunque, più che rilevare un errore di fatto sottopone alla Corte inammissibili questioni di diritto dirette ad una nuova pronunzia sugli originali motivi di ricorso. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa. |
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