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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 28 ottobre 2004
IN ESCLUSIVA: LA RIFORMA DELLE PENSIONI dela dott.ssa Roberta Caragnano IN ESCLUSIVA su wwwlavoroprevidenza.com A partire dal 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la L. 243/04 che ha introdotto la riforma del sistema pensionistico con l’introduzione del superbonus per chi resta al lavoro. Pertanto, dal mese di ottobre del 2004 sino alla data del 31 dicembre 2007, il reddito disponibile di molti lavoratori potrà subire un incremento in conseguenza della suddetta riforma. La previsione del superbonus rappresenta un incentivo per rinviare il trattamento di anzianità e costituisce la parte visibile di una strategia complessiva di freno alle pensioni anticipate, che è uno dei capisaldi della legge delega di riforma. Nella L. 243/04 le pensioni di anzianità sono un obiettivo prioritario, infatti, inizialmente sono blanditi i potenziali pensionati con l’invito economico al rinvio, ma dal 2008 vi sarà un innalzamento delle soglie di età e anzianità. In questa ottica il superbonus diventa una occasione per godere delle misure più favorevoli, visto che il lavoratore, comunque, in qualsiasi momento potrà rinunciare al premio in busta e chiedere la pensione, cristallizzata sui valori rilevati al momento dell’opzione e da lì incrementati soltanto con l’adeguamento Istat e da eventuali, successivi supplementi. Vediamo nel dettaglio cosa si intende e cosa é il bonus o superbonus. Esso è un incentivo per il posticipo della pensione a favore dei lavoratori dipendenti del comparto privato che abbiano maturato o matureranno i requisiti per richiedere la pensione di anzianità e scelgono di continuare a lavorare. Il bonus è esente da imposte sul reddito e si aggiungerà alla retribuzione “ordinaria”. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari del superbonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno già, maturato o che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità entro il 2007. Pertanto, non rientrano nella previsione legislativa i soggetti dipendenti della Amministrazioni Pubbliche quali: § le amministrazioni dello Stato (comprese le scuole e le istituzioni educative); § le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane (e i loro consorzi e associazioni); § le istituzioni universitarie; § gli Iacp; § le Camere di Commercio; § gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; § le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale; § l’Aran e le Agenzie fiscali; § le Banca d’Italia, l’Uic e le autorità indipendenti (Consob, Garante per la concorrenza). Come detto in precedenza possono usufruire del superbonus solo i dipendenti del settore privato iscritti all’Ago , assicurazione generale obbligatoria ed in possesso dei requisiti minimi per la pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contributi). La lettera del Ministero del Lavoro agli Enti previdenziali, ha specificato che per raggiungere il requisito è “possibile chiedere la totalizzazione dei contributi italiano on quelli maturati all’estero in Paesi convenzionati con l’Italia”. Chi resterà al lavoro, rinunciando all’accredito della contribuzione Ivs riceverà in busta paga la quota di contributi del 32,7% (del 33, 70% sulla retribuzione che eccede, nel 2004, 37.833 euro). Il diritto la superbonus decadrà il 31 dicembre 2007 e comunque non potrà godersi oltre il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Possono beneficiare dell’incentivo anche i dipendenti delle aziende in crisi, sul presupposto che il superbonus non rappresenta un onere per il datore di lavoro ma è uno storno dei contributi dell’Inps al lavoratore. Tuttavia la legge prevede che il Governo, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con le Regioni, gli Enti locai e le autonomie funzionali, provveda ad estendere anche al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001) le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento per ora limitate al settore privato. Il superbonus verrà corrisposto dal datore di lavoro al dipendente dal mese successivo a quello della richiesta (sempre che sussistano i requisiti) sino al 31 dicembre 2007 o prima, se nel frattempo il lavoratore raggiungerà l’età per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Tuttavia durante il periodo di fruizione del bonus, il dipendente può decide di andare in pensione, in qualsiasi momento, rinunciando all’incentivo. Coloro che intendono avvalersi dell’incentivo devono darne comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto previdenziale (Inps, Enpals) e al proprio datore di lavoro utilizzando il modello predisposto dall’Inps (modello LC7) o in carta libera. Il richiedente deve sottoscrivere: § di non essere beneficiario di trattamenti pensionistici diretti (sono indifferenti le pensioni reversibilità o ai supersiti); § l’espressione di volontà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione obbligatoria per l’Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) ricevendo in cambio l’importo dei contributi che sarebbero dovuti a tale titolo; § la richiesta del certificato del diritto alla pensione (modello LC1); Con la comunicazione è possibile, tuttavia, chiedere la revoca di eventuali domande di pensionamento, anche se relative a decorrenze remote, sino al momento in cui l’Ente non comunica, con atto ufficiale, l’accoglimento della domanda. Il certificato di diritto alla pensione che può essere richiesto indipendentemente dal bonus, contiene la data di prima decorrenza (al cd. “finestra”) del trattamento e il suo importo. L’Istituto di Previdenza certificherà al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione, la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità. Il rilascio del certificato è essenziale tanto per l’esercizio del diritto al bonus, quanto per l’esercizio futuro del diritto al pensionamento. Infatti, il lavoratore che entro il 31 dicembre 2007 ha maturato i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge di riforma, mantiene il diritto alla prestazione pensionistica secondo la disciplina previgente. In tal modo il lavoratore è al riparo da, eventuali, cambiamenti al regime previdenziale. Per predisporre il nullaosta che dà diritto al bonus e che garantisce la libertà di scelta circa il momento del pensionamento, Inps deve calcolare anche l’importo della pensione che spetterebbe alla data di richiesta dell’incentivo. Il superbonus in busta paga comporterà il venir meno dell’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (Ivs) e alle forme sostitutive della medesima. Il datore di lavoro, ricevuta la certificazione dell’Istituto di Previdenza, accrediterà il bonus dal mese in cui il lavoratore ha maturato il diritto ed esercitato l’opzione quindi dal mese successivo a quello cui si riferisce. In seguito dell’opzione, il lavoratore rinuncia alla maturazione di ulteriori quote di pensione e riceve, in cambio, il valore della contribuzione che avrebbe dovuto, a tal fine, essere versata all’ente previdenziale. L’importo della pensione non subirà incrementi, ad eccezione degli adeguamenti Istat. In ogni caso continueranno ad essere versati all’Inps i contributi cd, “minori”, per il finanziamento delle prestazioni assistenziali (malattia, maternità, Cuaf, Cigs). Il datore di lavoro, nel caso de quo, non riceve dei vantaggi, anzi, potrebbe accadere che la decisione del lavoratore contrasti con le politiche interne di incentivi all’esodo, eventualmente in programma nella strategia aziendale. note Assicurazione generale obbligatoria. In presenza di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro ha l’obbligo di iscrivere il lavoratore all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti ed effettuare il relativo versamento contributivo. Per l’obbligo assicurativo esiste un’età minima stabilità in 15 anni. Si tata della contribuzione “standard” di invalidità, vecchiaia e superstiti. Se il dipendente, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità, sceglie di rinviare il ritiro dall’attività, il datore di lavoro metterà in busta paga ciò che avrebbe dovuto versare all’ente di previdenza per la contribuzione i invalidità, vecchiaia e superstiti. Per diminuire al minimo i tempi di attesa e per ridurre glia atti istruttori dell’Ente ai fini del rilascio del certificato è consigliabile presentarsi agli sportelli Inps con il modello Cud 2004 (retribuzioni percepite nel 2003) e, se possibile, con la dichiarazione sostituiva delle retribuzioni percepite quest’anno (modello 01 M SOST) da richiedere all’azienda. Tali dati non sono ancora presenti negli archivi dell’Inps, che risultano aggiornati al 2002. Il personale degli uffici Inps svolge funzione di consulenza ai lavoratori, allo sportello e al numero verde 800901080. |
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