lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 5 settembre 2010

Consiglio di Stato: DURC ed esclusione dalla gara d´appalto

Con sentenza n. 5936 del 24 agosto 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che nella procedura per l´affidamento dell´appalto non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull´entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); da ciò ne discende che l´incompletezza del DURC è elemento sufficiente ai fini dell´esclusione dalla gara di un concorrente.

N. 05936/2010 REG.DEC.
N. 05853/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5853 del 2009, proposto da:
Comune di Salerno, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Taranto N. 18;
contro
A.Effe. S.r.l.
nei confronti di
A.T.I. Fasano Ruocco s.n.c.-Costruire s.r.l. di Fasano Gaetano.
per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00836/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA ARECHI NEL COMUNE DI SALERNO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Annibale Ferrari e udito per la parte appellante l’ avvocato Brancaccio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Nell’ambito di una gara di appalto bandita dal Comune di Salerno nel 2006 per l’esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un’isola ecologica denominata “Arechi”, l’attuale società appellata che aveva già conseguito l’aggiudicazione provvisoria (con un ribasso offerto del 30,390%) veniva poi esclusa dalla gara perché risultata non in regola con la posizione contributiva I.N.P.S. della sede di Napoli in base alla certificazione D.U.R.C.acquisita dall’Amministrazione in data 2 febbraio 2007.

Esclusa anche un’altra concorrente (non in regola con la posizione INAIL),la gara veniva aggiudicata in via provvisoria e poi in via definitiva all’A.T.I. intimata alla quale venivano in via d’urgenza affidati i lavori prima della stipula del relativo contratto.

2.) L’attuale appellata proponeva ricorso al T.A.R.corredandolo poi con motivi aggiunti.

Il T.A.R.,con l’impugnata sentenza,dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame così come sollevata dal Comune per l’evidenzata carenza di un qualsiasi interesse all’accoglimento dello stesso,ha ritenuto fondato il ricorso rilevando che – a fronte di un D.U.R.C. incompleto e come tale equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all’importo dei relativi contributi non pagati – la stazione appaltante non poteva decidere l’esclusione dalla gara appunto perché sulla base di detto documento non era possibile rendersi conto né della gravità dell’infrazione,né della sicura esistenza della stessa.

3.) Il Comune di Salerno ha appellato la sentenza ribadendo che il ricorso di primo grado doveva essere comunque dichiarato inammissibile ed in ogni caso respinto siccome infondato.

4.) Trattenuta la causa in decisione,il Collegio rileva quanto segue.

La predetta certificazione rilasciata su richiesta della stazione appaltante dallo sportello unico dell’INPS di Napoli in data 2 febbraio 2007,dichiarando l’irregolarità contributiva della società A Effe alla data del 28 novembre 2006,non indica in effetti l’importo dei contributi non versati dalla stessa società a quella data.Sicchè,a giudizio del T.A.R.,essa risultava incompleta e come tale assolutamente inutilizzabile perché non consentiva di comprendere l’entità della violazione e quindi la portata della sua gravità.

Così argomentando l’impugnata sentenza ha, tuttavia,trascurato che detta omissione non poteva di per sé determinare l’assoluta invalidità giuridica e quindi l’assoluta inutilizzabilità dello stesso documento così come doverosamente acquisito ed esistente nel contesto della procedura di appalto in questione.

Infatti,dovendosi essenzialmente verificare con riferimento ad una data ben precisa la regolarità o meno della posizione contributiva di un’impresa che partecipava ad una pubblica gara,la stessa certificazione –laddove dichiarava l’effettiva esistenza di detta irregolarità a quella data - non solo era ben chiara ma altresì idonea a giustificare l’esclusione della ricorrente dalla gara in quanto non in regola nei confronti dell’INPS.

Vero è che, così decidendo,la stazione appaltante non si è affatto preoccupata in questo caso di comprendere l’entità della violazione e quindi di verificare la dimensione della gravità della stessa in ipotesi neppure accertata nelle competenti sedi giurisdizionali.Vero è anche che,ai fini della esclusione di un’impresa da una pubblica gara,talune sentenze hanno ritenuto non sufficiente il DURC contenente detta semplice attestazione di non regolarità contributiva.

E’ pur vero,tuttavia,che (come pure rilevato nella sentenza del TAR) l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento ufficiale dell’INPS.

A ciò aggiungasi che,in casi del genere,è senz’altro ragionevole ritenere che debba essere semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

Nel caso in esame,invece, l’impresa appellata (e non costituita in questa sede) non solo ha omesso di verificare in via preventiva la regolarità della propria contributiva ma neppure risulta in atti che nell’immediato,dopo l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante,abbia chiesto ed ottenuto la rettifica di tale documento.

5.) Tanto basta,a giudizio di questa Sezione,per confermare anche in questo caso il predetto orientamento giurisprudenziale prevalente in materia e quindi – in riforma dell’impugnata sentenza- per accogliere l’appello (con l’assorbimento della reiterata censura di inammissibilità) e per rigettare il ricorso di primo grado.In tal senso,deve intendersi altresì corretto il dispositivo già pubblicato con una formulazione materialmente errata.

6.) Le spese di lite dei due gradi di giudizio possono essere tuttavia compensate,in presenza di giusti motivi.








P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,V Sezione,definitivamente pronunciando,accoglie l’appello e,per l’effetto,riformando la sentenza impugnata,respinge il ricorso di primo grado e compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l´intervento dei Signori:

Calogero Piscitello, Presidente

Filoreto D´Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore



L´ESTENSORE IL PRESIDENTE






Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione



 
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