lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 11 giugno 2010

È evasione contributiva l’omessa denuncia al’Inps dei lavoratori anche se registrati nel libro paga

La Cassazione con sentenza n. 11261 del 10 maggio ha stabilito che l’azienda commette “evasione contributiva” qualora ometta di denunciare presso l’Inps i lavoratori, pur avendo registrato gli stessi nei libri paga.

La Corte ha infatti respinto il ricorso presentato da una società contro l’avviso bonario dell’Inps per mancato versamento dei contributi di tre suoi lavoratori. La società aveva affermato che, avendo registrato i lavoratori nei libri paga, mancava la volontà di occultare i rapporti di lavoro, e si configurava perciò l’ipotesi meno grave di “omessa contribuzione”. La Cassazione ha chiarito che: “l’omessa denuncia all’Inps dei lavoratori, benchè registrati nel libro paga e matricola, configura l’ipotesi di “evasione contributiva” prevista dall’art. 116 co.8 L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva”, limitata alla sola ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta di versare i contributi”. L’omessa denuncia all’Inps dei lavoratori, prosegue la Corte, “ fa presumere la volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, restando così a carico del perseguito, l’onere di provare la sua buona fede”. Per integrare la buona fede, continua la Cassazione, “non è sufficiente la registrazione nel libro paga e matricola, documenti che restano nella disponibilità del datore di lavoro e che sono controllati dall’istituto previdenziale solo in occasione di ispezioni, come dimostra la vicenda oggetto della sentenza, in cui il datore di lavoro ha omesso di versare i contributi, benchè avesse registrato i dipendenti nei suddetti libri.”

 
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