lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 26 aprile 2010

INDENNITA’ PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E TASSAZIONE

In tema di imposte sui redditi, l´indennità per ingiustificato licenziamento, prevista dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti d´azienda e liquidata secondo parametri parzialmente discrezionali (nella forbice tra minimi e massimi) da un apposito collegio sindacale, oppure dal giudice, ha carattere forfettario ed onnicomprensivo e può riferirsi sia a voci di risarcimento soggette a tassazione che a voci che ne sono esenti. Pertanto, nell´ambito di un processo di rimborso, è onere del contribuente dimostrare che l´indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che ha carattere risarcitorio, perchè costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell´art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(Nota a cura del dr. Aumenta)

Svolgimento del processo. - La controversia promossa da F.O. contro l´Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell´appello proposto dall´Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Novara n. 532/02/1998 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell´Ufficio sull´istanza di rimborso Irpef 1996.
Il ricorso proposto dall´Agenzia delle Entrate si articola in due motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dall´intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l´udienza del 2/12/2009 per l´adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione. - Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell´art. 384 c.p.c.. La CTR, in sede di rinvio, avrebbe omesso la applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza 3631/1986.
La censura appare fondata. Questa Corte, a seguito di ricorso dell´Amministrazione finanziaria, con sentenza n. 3631/2006, con riferimento alla fattispecie in esame, ha affermato " è giurisprudenza consolidata di questa Corte, costituente vero e proprio diritto vivente, e che si ribadisce e a cui si da continuità anche in questa sede, quella (sent. n. 3582 del 2003) a termini della quale l´indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l´ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d´acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente; che è comunque onere del contribuente, dimostrare che l´indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perchè costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, (Cassazione, sentenza n. 18369 del 2005); che, in relazione al secondo motivo di ricorso, questa Corte (nella sentenza n. 10185 del 2003) ha del pari affermato che tali somme, percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, sono imponibili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6, comma 2, e art. 48 e soggette a tassazione separata ai sensi dell´art. 16, comma 1, lett. i) del D.P.R. medesimo, indipendentemente, quindi, dalle modifiche apportate alla lett. a), dello stesso art. 16, dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 32, convertito in L. 22 marzo 1995, n. 85; che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa C.T.R., per un nuovo esame della causa (e per il governo delle spese della presente fase) svolto alla luce dei principi di diritto sopra enunciati”.
Tali principi non sono stati applicati dalla CTR con la sentenza impugnata laddove ha affermato che l´indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, ha natura risarcitoria .... Trattasi di erogazione di tipo non reddituale causato dal fatto illecito del datore di lavoro.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Consegue l´accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

P.Q.M. - la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010



 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli