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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 21 aprile 2010

IL DANNO ERARIALE DA SANZIONE SPROPORZIONATA

Articolo a cura del Dott. Luigi Spadone e dell’Avv. Diego Noretta*

In un recente passato accanto a chi sosteneva la facoltatività dell’azione disciplinare in ambito di pubblico impiego contrattualizzato (ARAN e A.M. Perrino, in Il rapporto di lavoro pubblico , p. 413), vi era una corrente che, argomentando con la responsabilità in cui incorrerebbe il dirigente rimasto inerte e con l’interesse pubblico che deve perseguire l’Amministrazione (ispirata a principi di legalità, imparzialità e buon andamento), riteneva l’azione come obbligatoria (V. Tenore, G. Noviello, in La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato p. 182).

La motivazione di questa seconda tesi appariva poco convincente, in quanto le eventuali responsabilità ricadenti sul dirigente inerte configuravano un mero deterrente piuttosto che un obbligo.

Ne conseguiva che, a parte quanto previsto per le violazioni più gravi (obbligo di denuncia in caso di commissione di illecito penale), anche in campo di lavoro pubblico privatizzato l’esercizio dell’azione disciplinare costituiva facoltà e non obbligo, non trattandosi di potere vincolato.

Su questa linea aveva dimostrato di muoversi la giustizia amministrativa, secondo la quale la scelta era rimessa ad apprezzamenti di lata discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione e poteva essere sindacata solo allorché appariva manifestamente illogica e ingiusta (Si veda Consiglio di Stato, sez. V, 23.08.04 n. 5561).

La modifica operata dal D.Lgs. 150/09 con l’inserimento dell’art. 55 sexies non ha forse permesso di superare la citata divergenza di opinioni, ma la formulazione dell’articolo che - come altre parti del Decreto Brunetta - ha codificato il diritto vivente richiamando l‘irragionevolezza o la manifesta infondatezza enunciata dalla giurisprudenza, ha certo stretto notevolmente le maglie nei confronti del dirigente inoperoso con sanzioni che fungono da vero e proprio monito a compiere il proprio dovere.

Il successivo comma 4 del predetto articolo 55 sexies afferisce invece alla responsabilità civile, limitata ai casi di dolo o di colpa grave.

Proprio il richiamo di questi ultimi due elementi fa ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine responsabilità civile in senso atecnico. Essendo questi elementi specifici della responsabilità amministrativa, è forse proprio a quest’ultima che costui ha voluto invece fare riferimento, con una norma che appare del tutto pleonastica.

In analogia ai principi generali della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente (costituita dai seguenti elementi: danno; dolo o colpa grave; nesso eziologico tra condotta ed evento), in caso di sanzione disciplinare sproporzionata con conseguente danno erariale per l’Amministrazione, il dirigente che ha provveduto a comminare tale sanzione sarà obbligato a risarcire il danno cagionato, ricorrendo i citati presupposti del dolo o della colpa grave, fatto evidentemente salvo il pagamento degli eventuali danni che in sede civile venissero riconosciuti al dipendente sanzionato.

Si supponga il caso di un fatto di particolare tenuità punito con la sospensione dal servizio per 10 giorni e poi convertito dal giudice, a seguito di azione giudiziale del soggetto sanzionato, in una censura o in una multa.

Appare incontrovertibile che in siffatta fattispecie il dirigente che ha comminato la sanzione abbia peccato di eccessivo zelo e non può sfuggire che l’Amministrazione sarà costretta a riconoscere regolare retribuzione al dipendente per giorni in cui non ha prestato la propria attività in quanto sospeso.

Danno subito dall’Amministrazione e comportamento del dirigente ascrivibile a dolo o colpa grave: ne consegue che quest’ultimo sarà chiamato dalla Corte dei Conti a risarcire l’erario per il danno cagionato.

Nella propria azione la Corte valuterà gli atti del processo, in particolare soffermandosi sulle motivazioni che hanno indotto il giudice a convertire la sanzione e verificando se queste richiamino gli elementi soggettivi sopra citati.




* Luigi Spadone, dottore in giurisprudenza - Segretario organizzativo UIL FPL del Verbano Cusio Ossola e responsabile uffici vertenze e contrattazione della medesima organizzazione
Diego Noretta, avvocato - esperto in controversie del pubblico impiego, svolge la propria attività nel Foro di Verbania

 
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