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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 21 ottobre 2004
L´OBESITÀ È STATA RICONOSCIUTA CAUSA DI INVALIDITÀ - Per la stessa spetta l’assegno di invalidità. sezione lavoro con nota del dott. Marco Dibitonto Il giudice è svincolato dalle tabelle ministeriali per la valutazione delle obesità gravi nota alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione -sezione lavoro- n° 16251/2004 a cura del direttore della rivista dott. Marco Dibitonto (e-mail marco.dibitonto3@tin.it) Chi soffre di obesità può sperare nel riconoscimento di un assegno di invalidità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 16251, nella quale ha riconosciuto il diritto all erogazione previdenziale a favore di una signora affetta da una grave forma di obesità. Nei casi di grave obesità, difatti, il giudice deve effettuare un’indagine diretta ad accertare il grado di invalidità del richiedente l assegno di invalidità, a prescindere dai limiti specificati nella tabella delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5 febbraio 1992. I giudici di legittimità, della Prima sezione Civile, erano stati chiamati a decidere sul ricorso di una donna a cui, pur essendo gravemente obesa, non era stata riconosciuta la percentuale di invalidità minima per ottenere l’assegno di invalidità. Infatti, le tabelle ministeriali, emanate con decreto nel 1992, usate per calcolare il punteggio delle patologie invalidanti, assegnavano all’obesità un punteggio massimo del 40%, mentre per ottenere l’assegno mensile è necessaria un’invalidità minima del 74%. La Cassazione ha motivato la decisione in considerazione del fatto che in caso di forme di obesità grave, oggi più frequenti che nel passato, non si può fare riferimento alle tabelle ministeriali, in quanto queste prevedono obesità con un indice di massa corporea tra 35 e 40 (l’indice si ottiene dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura) con un punteggio di invalidità che va dal 31 al 40 per cento. La signora in questione raggiungeva un indice di massa corporea del 57,7. Tale condizione - afferma la corte – “richiede una indagine diretta ad acclarare il grado di invalidità, svincolata dai limiti specificati dalle tabelle”. In pratica, dopo questa sentenza, alle persone gravemente obese, potrà essere riconosciuto un grado di invalidità tabellare superiore al 40%, con la possibilità di ottenere l’assegno mensile. Nel caso in esame, il giudice, svincolandosi dalla tabella di cui sopra, ne riconosce una maggiore valutazione percentuale. segue il testo integrale della sentenza LA CORTE SUPREMA DI CASSAZONE SEZIONE LAVORO SENTENZA 16251/2004 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 luglio 2000, R. G. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero del Tesoro per ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell’assegno ex art. 13 legge n. 118/1971, richiesto in via amministrativa e negatole perché riconosciuta invalida in misura inferiore al 74%. Il Ministero, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata. Espletata consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale, con sentenza del 12- 30 gennaio 2001, rigettava la domanda. Avverso tale decisione la G. proponeva appello con ricorso depositato il 10 aprile 2001, chiedendone l’integrale riforma e l’accoglimento delle originarie pretese. Il Ministero del Tesoro resisteva al gravame. Con sentenza del 3 luglio-7 agosto 2001, l’adita Corte d’appello di Torino rigettava il gravame sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, ove risultava una invalidità della G. pari al 67% e, pertanto, al di sotto del limite richiesto dall’art. 13 legge n. 118/1971 (come modificato dall’art. 9, 1° comma, D.Lgs. n. 509 del 23 novembre 1988) per godere dell’assegno di invalidità. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Il Ministero del Tesoro si è limitato a chiedere, con Atto DI costituzione, la conferma dell’impugnata pronuncia. Su istanza del PG, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, manifestamente infondato, la Corte è stata chiamata a decidere nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2004, udita la relazione della causa svolta dal dott. P. Stile. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso R. G. denuncia violazione dell’art. 13 legge 30 luglio 1971 n. 118 (come modificato dall’art. 9, 2° comma, D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509), dell’art. 2, 1° comma, D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 e del D.M. 5 febbraio 1992 (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità), nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5). In particolare, la ricorrente osserva che il CTU di primo grado, dopo aver accertato, all’esame obiettivo, la presenza di obesità ginoide con aspetto elefantiaco delle cosce H: m. 1,50 perso: kg 130, nonché la presenza di PAOS: 160/90, ha affermato che secondo le tabelle ministeriali per l’invalidità civile D.L. 1992 il grado di invalidità poteva essere indicato nella misura del 40% per l’obesità (cod. 7105) e del 45% per la cardiopatia ipertensiva in paziente diabetica: e così complessivamente nella misura del 67%. Aggiunge che tale conclusione, recepita dal Giudice di primo grado, era stata censurata nell’atto di appello con riferimento alla valutazione del grado di inabilità determinato dall’obesità, perché non rispettosa di quanto prescritto dal D.M. 5 febbraio 1992; ma, ciò, senza esito alcuno, avendo la Corte territoriale rigettato il gravame, omettendo finanche di rinnovare la consulenza medico- legale disposta dal primo Giudice, ed incorrendo, in tal modo, nelle violazioni sopra denunciate. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Ai fini della determinazione del grado di invalidità civile deve farsi riferimento al D.M. 5 febbraio 1992 contenente la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni effettuata dall’OMS (v. art. 2, 1° comma, D.Lgs. n. 509/1998 cit.). Tale tabella include l’obesità nella fascia di invalidità dal 31 al 40%, prevedendo al codice 7105 l’obesità, (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche. Sennonché l’indice di massa corporeo della G. risulta ben superiore a 40, tenuto conto che detto indice, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, si ottiene dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura espresso in metri e cioè, nel caso in esame: kg. 130: 2,25 (1,50 per 1,50) = 57,77 Deve quindi concludersi che erroneamente i Giudici di merito hanno condiviso l’opinione del CTU, in quanto lo stesso ha preso in considerazione, a sua volta errando, il cod. 7105 di cui al D.M. richiamato, che stabilisce un grado di invalidità tra il 31% ed il 40% per l’indice di massa corporea tra 35 e 40, mentre quello della G. era di 57,77; situazione, questa, che richiede un’indagine diretta ad acclarare il grado di invalidità della ricorrente, svincolata dai limiti specificati nella richiamata tabella. Il ricorso va, pertanto accolto. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice d’appello, come designato in dispositivo, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova. Roma, 24 febbraio 2004. Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2004. |
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