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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 23 febbraio 2010
Il bonus annuale delle eccellenze e la superperformance Il bonus annuale delle eccellenze e la superperformance nell’art 21 del D.lgs n°150 del 2009. Gli istituti di premialità nella riforma Brunetta. di Maurizio Danza -Arbitro Pubblico Impiego Lazio E’ ben noto come il capo II del titolo III del d. lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, «Merito e premi», sia dedicato agli strumenti di premialità e cioè all’insieme di quegli istituti funzionali all’attuazione del nuovo sistema di valutazione del merito, secondo il ciclo della performance. Per quanto concerne il bonus annuale delle eccellenze la cui fonte normativa è l’art 21 del D.lgs n°150/2009 , emergono subito talune peculiarità. A ben vedere la prima caratteristica è che tale istituto è certamente di applicazione eventuale: infatti detto strumento potrà funzionare solo se, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, saranno destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro . La seconda caratteristica, questa di natura sostanziale ed anche essa evincibile dalla disposizione del comma 3 bis dell’art. 45 del d. lgs. n. 165/2001 , è che detto strumento è finalizzato a premiare il miglioramento della performance e non solo il merito. Appare chiaro quindi che la norma intenda riferirsi a quel concetto di «superperformance», da intendersi come conseguimento di un obiettivo superiore rispetto a quello assegnato secondo i parametri deducibili dalle fasi del ciclo della performance. Ed infatti, a ben vedere, condicio sine qua non dell’attribuzione del relativo riconoscimento economico è in primo luogo il collocamento nel livello più alto della graduatoria delle valutazioni individuali. Ulteriore elemento di selezione è la previsione dell’attribuzione ad una percentuale, non superiore al cinque per cento, dei dirigenti e del personale non dirigenziale. Anche in relazione all’ammontare lo strumento presenta aspetti suoi specifici, tenendo conto di più parametri di riferimento; ed infatti a tal proposito, la norma demanda alla contrattazione nazionale la determinazione del premio, che quindi potrà variare sia in funzione delle risorse messe a disposizione in sede di rinnovo contrattuale che delle decisioni della contrattazione collettiva dei singoli comparti. Per tali ragioni certamente si verificherà una diversa determinazione del bonus a seconda del comparto di appartenenza del dirigente o del dipendente pubblico. In tale filone ulteriormente derogatorio va collocato il quadro delle Autonomie Locali e dei servizi sanitari nazionali che, in riferimento specifico a tale istituto, dovrà adattare lo strumento del bonus alla specificità dei propri ordinamenti . Di particolare rilievo poi il c. 3 dell’art. 21 che, nel prevedere un «diritto di opzione», con conseguente divieto del cumulo del bonus con il premio annuale dell’innovazione e con l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, sembrerebbe in realtà far venir meno la sua natura di istituto di premialità a prevalenza di merito. Ed infatti il dipendente (o il dirigente), che nel corso della sua attività lavorativa dovesse realizzare un’innovazione del tutto sganciata dal sistema di misurazione della performance, si vedrà costretto a rinunciare al bonus annuale delle eccellenze, invece specificatamente collegato al conseguimento di un proprio risultato individuale.La norma infine si caratterizza anche per aver previsto un termine entro il quale provvedere all’assegnazione di detto bonus a favore del personale individuato, atteso che espressamente prevede l’attribuzione del medesimo entro il mese di aprile dell’anno successivo rispetto a quello di conclusione del processo di performance, legato alla nota relazione sulla performance di tipo annuale e a consuntivo di cui all’art. 10 c.1 lett. b del d.lgs. n. 150 da adottare entro il 30 giugno. Infine va aggiunto che, pur nel silenzio della disposizione relativa al bonus, appare evidente ipotizzare che anche l’attribuzione del bonus annuale delle eccellenze sia condizionato alla validazione della relazione sulla performance suindicata, di competenza degli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’art. 14 del decreto di riforma. |
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