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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 12 febbraio 2010
Il lavoratore deve adire il giudice entro 15 mesi per licenziamento illegittimo GIURISPRUDENZA DI MERITO Tribunale Milano, sez. lavoro, sentenza 13.11.2009 --------- Il lavoratore illegittimamente licenziato deve adire l’Autorità Giudiziaria, entro 15 mesi dal licenziamento, pena la limitazione del risarcimento del danno spettante ai sensi dell’art. 18, Statuto dei Lavoratori. Con la sentenza 13 novembre 2009 il Tribunale di Milano ha ribadito il principio secondo cui, un lavoratore, sia pure illegittimamente licenziato, ha l’onere di adire l’Autorità Giudiziaria in tempi ragionevoli, pena la limitazione del risarcimento dovuto ai sensi dell’art. 18, Statuto dei Lavoratori (in tali termini v. Tribunale di Milano 20 febbraio 2006, in Il Lavoro Nella Giurisprudenza 2006, 11 1139). ---------- Tribunale di Milano Sezione Lavoro Sentenza 13 novembre 2009 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Milano Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa da XXXXXXX, con l´Avv.to .........., presso lo studio del quale in Milano Via ......................, ha eletto domicilio RICORRENTE contro YYYYYYY, in persona del legale rapp.te pro tempore, con gli Avv.ti Claudio Moro. Ezio Moro e Luca Failla, selettivamente domiciliata presso il loro studio in ........................; RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusta causa. All´udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale dì Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7.3.2008, XXXXXX ha convenuto in giudizio YYYYYYYYY per l´accertamento della illegittimità del licenziamento ìntimatogli in data 8.11.2005, e la conseguente condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno ai sensi dell´ari 18 S.L; in via subordinata ha chiesto dì statuire nei suoi confronti la minore sanzione proporzionata alla fattispecie contestatagli con lettera del 16,9.06; con vittoria di spese. Si è ritualmente costituita in giudizio YYYYYYY contestando in fatto e in diritto l´avversario ricorso; in via subordinata la resistente ha chiesto dì accertarsi in ogni caso la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo; con vittoria di spese. il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato. ...omissis... Per tutte le suesposte ragioni deve essere dichiarata l´illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 8.11.2005 e ordinato da YYYYYYYYY l´immediata reintegra di XXXXXXXX nel posto di lavoro, considerato che non è contestato che per la società trovi applicazione il regime della c.d. tutela reale. Quanto al risarcimento dei danni, che a mente dell´art 18 S.L. ammonta alle retribuzioni (sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.132,08 come dedotto dalla stessa parte ricorrente) dal giorno del licenziamento alla reintegra, occorre innanzitutto rilevare che, a fronte di un licenziamento intimato in data 8.11.2005 il relativo ricorso avanti alla sezione lavoro è stato depositato solamente in data 7.3.2008. Ritiene questo giudice che l´inerzia del lavoratore nell´adire in tempi ragionevoli l´autorità giudiziaria non possa e non debba essere fatta gravare esclusivamente sul datore di lavoro ma, al contrario, debba essere valorizzata ex art. 1227 cc, avendo contribuito, nei termini di seguito esposti, ad aggravare l´entità del danno. L´entità del risarcimento dei danno a seguito dell´accertamento della illegittimità del licenziamento è, come noto, commisurata dal legislatore alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra. Tuttavia la ratio della norma non può essere portata fino al punto di far gravare sul datore di lavoro conseguenze risarcitorie che, pur trovando la loro causa accidentale nell´illegittimo licenziamento, siano essenzialmente determinate da una condotta quantomeno negligente del danneggiato. Tale principio ha già trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel casi in cui è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la "compensatio lucri cum damno" detraendo I´ "aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al ricorrente da parte del datore di lavoro (cfr in tal senso : Cassazione SSUU. n. 12194 del 13.8.02; Cassazione n. 8494 del 28.5.2003.). In tal caso non ci si trova, evidentemente, di fronte ad un comportamento colpevolmente inerte del lavoratore, ma ciò che rileva è l´affermazione del principio generale secondo cui la misura del danno deve essere determinata evitando che possa esservi una locupletazione del danneggiato, che. di certo non può "arricchirsi" oltre quella che è l´effettiva misura del pregiudizio subito. Orbene, nel caso in esame, riconoscere al ricorrente il risarcimento per l´intero periodo trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione comporterebbe una ingiustificata valorizzazione del comportamento colposamente inerte del lavoratore nell´attivare la fase giudiziale. Cosi facendo, tuttavia, si arriverebbe a riconoscere la legittimità di condotte viceversa chiaramente contrarie ai più elementari canoni di buona fede e correttezza che di certo vigono anche rispetto allo strumento processuale, di cui non si deve abusare per ottenere un illegittimo incremento del danno liquidato. Nel caso di specie XXXXXXXX è stato licenziato in data 8.11.2005 ed ha presentato il ricorso giudiziale in data 7.3.2008 a distanza di ben 28 mesi senza allegare alcun plausibile motivo che giustifichi tale ritardo nell´esercizio del proprio diritto ad impugnare il licenziamento illegittimo. Questo giudice ritiene che un periodo di 15 mesi sarebbe stato assolutamente sufficiente perché il lavoratore e per lui il suo difensore adisse il giudice per l´affermazione dell´illegittimità del licenziamento. E a tale periodo di 15 mesi deve quindi essere limitato il diritto il risarcimento del danno, cui va aggiunto il periodo di durata del processo di certo non imputabile al ricorrente. Pertanto tenuto conto della retribuzione globale di fatto di XXXXXXX, pari ad € ......... a questi spetta un risarcimento di € ....... lordi pari a 34 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione. Da tale somma deve peraltro essere detratto quale aliunde perceptum quanto percepito dal ricorrente medio tempore; in data odierna la parte attrice ha depositato sub. docc. da 45 a 49 la relativa documentazione. La convenuta va altresì condannata a versare i contributi di legge per l´intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. P.Q.M. dichiara l´illegittimità del licenziamento intimato a XXXXXXX in data 8.11.2005; ordina a YYYYYYY l´immediata reintegra di XXXXXXX nel posto di lavoro con le stesse mansioni o in mansioni equivalenti; condanna YYYYYY a risarcire al ricorrente il danno determinato nella misura di € ............. pari a 34 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo, detratto, quale aliunde perceptum, quanto risultante dai documenti da 45 a 49 di parte ricorrente, nonché a versare i contributi di legge per l´intero periodo di avvenuta Interruzione del rapporto di lavoro; condanna YYYYYYYYYY a rimborsare a XXXXXXXX le spese di lite che si liquidano in complessivi € ......... oltre accessori. Sentenza esecutiva. Milano, 13.11.2009. |
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