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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 15 gennaio 2010
Incentivo per l´assunzione di lavoratori L´INPS, con circolare n. 5 del 13 gennaio 2010, illustra le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione all´incentivo - previsto dall´art. 7 ter, comma 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni, con Legge n. 33 del 9 aprile 2009 - per l’assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga. OGGETTO: Art. 7 ter, co. 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 – incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga SOMMARIO: Ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore. Si illustrano le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio 1. L’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga Con il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 [1]- è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991. Il comma 7 così recita: “Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell´articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell´attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall´INPS un incentivo pari all´indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall´articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n. 223. …(omissis) …” 2. Datori di lavoro ammessi all’incentivo L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga. L’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale. L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento. L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume: - abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91; - abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/2009[2]; - abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l´assunzione. In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l´assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. La fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alla condizione di regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga. Per ammortizzatori sociali in deroga incentivati dalla norma di cui si tratta si intendono i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008.[3] L’incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da una mera riduzione di orario. 4. Tipologia di assunzioni incentivate L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009; l’incentivo è stato infatti introdotto in sede di conversione del decreto legge citato. L’assunzione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi). L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto. 5. Misura e durata dell’incentivo Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa; l’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro - per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di rapporto di lavoro - solo per tale periodo inferiore. L’importo dell’incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno[4]. L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente[5]. 6. Istruzioni relative ai datori di lavoro che operano con il sistema DM – Emens – Uniemens 6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007. Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue: - il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”; - il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con la matricola aziendale, che contraddistingue la posizione contributiva presso cui il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli obblighi contributivi mediante il modello DM10. Se - al momento della comunicazione - la matricola non è stata ancora attribuita dall’Istituto o non sia stata comunque indicata nel modello Unilav-, il datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo invio, avvalendosi della procedura di rettifica[6], per integrare la precedente comunicazione con la matricola originariamente mancante; - il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato. 6.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro. Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente: * il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009; * il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione; * l’attestazione che: o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente; o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo; o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti - il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo; o l’azienda nei sei mesi precedenti l´assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l´assunzione ha licenziato – per riduzione di personale - lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo. L’invio della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo. La dichiarazione di responsabilità dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, secondo le indicazioni contenute in un messaggio di prossima pubblicazione.[7] L’invio dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione. 6.3 Adempimenti a carico delle sedi. Codifica aziende. Ricevuta la dichiarazione, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda: - verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili; - verificherà che il lavoratore sia titolare di un ammortizzatore sociale in deroga, utilizzando l’apposita procedura che verrà rilasciata prossimamente; - sempre utilizzando l’apposita procedura di cui sopra, individuerà l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese, la durata, l’eventuale Regione su cui dovesse gravare parzialmente l’onere finanziario, il decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale; - comunicherà al datore di lavoro che è stato ammesso / non ammesso alla fruizione dell’incentivo; la comunicazione di non ammissione ne indicherà i corrispondenti motivi; la comunicazione di ammissione sarà redatta secondo il fac-simile, che verrà prossimamente pubblicato, insieme alle istruzioni di composizione del flusso Uniemens. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “3Q” che assume il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge 5/2009”; il codice autorizzazione dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del beneficio. Qualora al momento dell’ammissione al beneficio ne sia già decorso il periodo di spettanza, al fine di consentirne comunque all’azienda la fruizione il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo di tempo strettamente necessario all´azienda per operare il conguaglio. Si evidenzia fin d’ora che il possesso dei requisiti di regolarità contributiva sarà accertato dalla procedura di controllo delle denunce retributive e contributive con le modalità previste per la fruizione della generalità dei benefici contributivi (cosiddetto DURC virtuale). 6.4 Modalità di composizione del flusso Uniemens. In considerazione della circostanza che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2010, gli obblighi di denuncia contributiva e retributiva - finora assolti mediante i distinti modelli DM10 e EMens - dovranno essere assolti mediante l’unico flusso cosiddetto Uniemens, si fa riserva di pubblicare le specifiche istruzioni per il conguaglio dell’incentivo. 7. Istruzioni relative ai datori di lavoro agricolo 7.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007. Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue: - il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”; - il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con il codice CIDA assegnato a seguito della presentazione della denuncia aziendale telematica cosi come previsto dalla legge n. 81/2006; - il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato. 7.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro. Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente: * il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009; * il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione; * l’attestazione che: o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente; o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo; o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti - il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo; o l’azienda nei sei mesi precedenti l´assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l´assunzione ha licenziato – per riduzione di personale - lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo. L’inoltro della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo. In attesa del rilascio di apposita procedura telematica, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato. La dichiarazione di responsabilità – redatta utilizzando il modello citato - dovrà essere presentata alla sede INPS competente entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione. 7.3 Modalità di compilazione del DMAG Le aziende agricole potranno fruire dell’incentivo, ogni trimestre, attraverso il conguaglio con la contribuzione dovuta e calcolata dall’Istituto. Per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga assunti ai sensi dell’ex art. 7 ter co.7 DL 5/2009, il quadro “F” del modello DMAG – sezione relativa al rapporto di lavoro - dovrà essere compilato, a partire dal 1° trimestre 2010, secondo le seguenti modalità: * con il tipo retribuzione “X” dovrà essere indicato, per ogni singolo mese, il solo importo dell’incentivo spettante, che verrà comunicato preventivamente dall’Istituto; * con i tipi retribuzione già in uso – “O/M/P” – le retribuzioni erogate connesse alla prestazione lavorativa svolta. Per eventuali assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel corso dell’anno 2009, le aziende dovranno effettuare una comunicazione alla sede competente indicando il periodo, i lavoratori interessati e gli importi dell’incentivo ad esse spettanti, distinti per singolo mese. Tali comunicazioni dovranno essere segnalate, da parte della sede stessa, alla Direzione Centrale Entrate – Area Agricoltura. Il Direttore Generale Nori Allegato N.1 [1] La legge di conversione è stata pubblicata sulla G.U. n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49. [2] Tale requisito non è espressamente previsto dall’art 7 ter, ma deriva dall’analogia che intercorre – ai fini dell’incentivo – tra le ipotesi di sospensione ai sensi della legge 223/1991e le ipotesi di sospensione ai sensi dell’art 19 del decreto legge citato. [3] Il testo attualmente vigente del comma 36 risulta dalle modifiche da ultimo intervenute per effetto dell’art 7 ter, co. 4, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, , conv. con modd. con legge n. 33 del 9 aprile 2009; sugli ammortizzatori di cui si tratta vedi anche l’art. 19, commi 8 e 9, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni con legge n. 2 del 28 gennaio 2009.Cfr. la circolare n. 75 del 26 maggio 2009. [4] In relazione a questo punto vedasi circ. 252/1992. [5] A titolo puramente esemplificativo vedasi la riduzione di cui alla l. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche se non titolari della corrispondente indennità; cfr. art. 1 l. 52/98 e successive modifiche e integrazioni. [6] La procedura di rettifica, utilizzabile anche per le integrazioni descritte nel testo, è illustrata nel documento “Comunicazioni obbligatorie - Modelli e regole”, reperibile presso il sito del Ministero del lavoro, nella sezione dedicata alle comunicazioni obbligatorie, all’indirizzo www.lavoro.gov.it/CO/. [7] Le istruzioni per l’invio saranno altresì disponibili presso il sito inps, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende. |
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