lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 9 ottobre 2004

Commento alla circolare INPS n. 123 del 6 agosto 2004

del dott. Franco Elio Castellucci

Con la circolare n. 123 del 6 agosto 2004 l’INPS, comunica che è stata ultimata la spedizione dei modelli F24, riguardanti la seconda emissione 2004 predisposti per il versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti che si siano iscritti nel corso del 2004. Come precisa la circolare, il plico contiene cinque modelli F24 ed un prospetto con l’indicazione dei termini del versamento, in particolare con:







il primo F24, entro il 20 agosto 2004:



dovranno essere pagati i contributi fissi relativi al secondo trimestre 2004 (aprile – maggio – giugno) calcolati sul minimale di reddito, quelli relativi al saldo 2003 e anni precedenti e al primo acconto del 2004 nella misura del 50% per la quota di reddito eccedente il minimale, oltre alla prima rata dei contributi sul minimale per i periodi pregressi;



il secondo F24, entro il 16 novembre 2004:



dovranno essere pagati i contributi fissi relativi al terzo trimestre 2004 (luglio – agosto – settembre) calcolati sul minimale di reddito e la seconda rata di quelli per i periodi pregressi, sempre sul minimale;



il terzo F24, entro il 30 novembre 2004:



che a differenza degli altri non è prestampato, serve per il versamento del saldo 2003 e anni precedenti e del secondo acconto 2004, nella misura del 50 % per la quota di reddito eccedente il minimale;



il quarto F24, entro il 16 febbraio 2005:



dovranno essere pagati i contributi fissi relativi al quarto trimestre 2004 (ottobre – novembre – dicembre) calcolati sul minimale di reddito e la terza rata di quelli per i periodi pregressi, sempre sul minimale;



il quinto F24, entro il 16 maggio 2005:



dovranno essere pagati i contributi fissi relativi alla quarta rata dei periodi pregressi, sempre sul minimale.





Per quanto riguarda i termini di scadenza si evidenzia che il Dcpm del 14 luglio, ha prorogato al 20 agosto 2004 la scadenza del 16 agosto, per la seconda rata dei contributi dovuti nei limiti del minimale di reddito senza alcuna maggiorazione, in considerazione del fatto che i termini di effettuazione dei versamenti ricadono nel mese di agosto 2004 e quindi coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attività lavorative.



Dopo aver ricordato le scadenze, esaminiamo, le caratteristiche principali della contribuzione in esame e le relative aliquote (per il dettaglio si veda la tabella allegata). Si deve osservare che i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti si articolano in contributi fissi nel limite del reddito minimale si differenziano tra gli artigiani e commercianti e tra i familiari collaboratori in base all’età, cioè a secondo che abbiano più o meno di 21 anni, mentre per i titolari non vi è alcuna distinzione in relazione all’età; contributi eccedenti il limite del reddito minimale e il contributo per le prestazioni di maternità. E’ appena il caso di sottolineare che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell impresa e non massimali globali, da riferire all impresa stessa.nMa esaminiamo le contribuzioni dovute nel dettaglio:



Contributi fissi nei limiti del reddito minimale (detti più semplicemente contributi fissi):

la legge prevede un reddito minimo annuo su cui si versano i contributi fissi, e che vengono versati in quattro rate trimestrali cioè quelli versati sul minimale che per quest’anno è pari a € 12.889. E’ appena il caso di precisare che si tratta dei contributi che in ogni caso devono essere versati, indipendentemente dal reddito prodotto dagli iscritti. Secondo la tabella allegata per l’anno 2004 l’importo dei contributi fissi ammonta a € 2.191,13 per gli artigiani e € 2.2241,40 per i commercianti da versarsi, come già evidenziato, in quattro rate trimestrali di pari importo; gli affittacamere iscritti alla gestione commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.



Contributi eccedenti il limite del reddito minimale (detti più semplicemente contributi a percentuale):



Il versamento dei contributi interessa i soggetti che producono un reddito superiore al reddito minimale che, come abbiamo visto in precedenza, per l’anno 2004 è pari a € 12.889,00, nel caso di iscrizione su dodici mesi. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale e nei limiti del massimale reddituale annuo, vanno versati in due acconti di pari importo e il saldo. La contribuzione a saldo come quella in acconto, derivano dal meccanismo delineato dall’art. 3 bis del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.

Questa norma ha stabilito, che a decorrere dal 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto dagli artigiani e dai commercianti viene rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef (modello Unico 2004) per l’anno di riferimento dei contributi. Reddito d’impresa, derivante dall’esercizio dell’attività autonoma prodotta nell’anno precedente per i contributi dovuti fino al 1992 ed a partire dal 1/1/1993 per il reddito prodotto nello stesso anno. Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili (per ulteriori particolari si consulti la Circ. INPS n. 93 del 6 giugno 2004).

Ai lavoratori autonomi che si sono iscritti nella gestione a partire dal 1 gennaio 1996, che siano privi di anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, si applicano le disposizioni indicate sopra concernenti il calcolo dei contributi sul minimale e sul massimale tenendo presente che è previsto un limite massimo di reddito più elevato, anch’esso variabile che per l’anno 2004 è fissato in € 82.401,00. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile,in quanto per detti lavoratori scatta, il regime pensionistico con il sistema contributivo.





Contribuzione per le prestazioni di maternità:



Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è fissato nella misura di € 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.



E’ importante sottolineare che nei moduli di pagamento, il contributo per le prestazioni di maternità sono stati sommati agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.





Le aliquote: da applicare per il redditi eccedenti il minimale sono :



· per gli artigiani il 17% del reddito superiore a € 12.889,00 e fino a € 37.883,00 e 18% da 37.883,01 e fino al massimale di € 63.138,00;

· per i familiari collaboratori con età inferiore agli anni 21 l’aliquota è pari al 14% del reddito superiore a € 12.889,00 e fino a € 37.883,00 e al 15% da 37.883,01 e fino al reddito massimale di € 63.138,00;

· per gli esercenti le attività commerciali le aliquote sono 17,39% del reddito eccedente a € 12.889,00 e fino a € 37.883,00 e 18,39% da 37.883,01 e fino al reddito massimale di € 63.138,00;

· per i familiari collaboratori con età inferiore agli anni 21 l’aliquota è pari al 14,39% del reddito superiore a € 12.889,00 e fino a € 37.883,00 e al 15,39% da 37.883,01 e fino al reddito massimale di € 63.138,00.





Tuttavia, al fine di capire meglio il meccanismo per determinare il calcolo dei contributi da versare alle scadenze di cui sopra si illustra qui di seguito un esempio chiarificatore:



se un artigiano è iscritto alla relativa gestione da cinque mesi ed ha prodotto un reddito d’impresa pari a € 9.871,00, ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dovrà dividere il reddito minimale annuo di € 12.889,00 rapportandolo ai 5 mesi di iscrizione, quindi:



(12.889,00:12X5) = 5.370,00



questo è il reddito minimale rapportato ai cinque mesi di attività, pertanto gli importi superiori a tale reddito saranno assoggettati al contributo a percentuale, che si calcola applicando l’aliquota del 17% sulla differenza tra il reddito prodotto e quello minimale rapportato ai 5 mesi, quindi adesso dobbiamo da € 9.871,00 (reddito prodotto) sottrarre il reddito minimale ridotto in proporzione perciò avremo:



(9.871,00-5.370,00) = 4.501,00 X 17% = 765,17



questo è l’importo da versare, tuttavia se l’attività inizia nel 2004, l’artigiano non dovrà versare alcun contributo a percentuale in acconto, in quanto manca il reddito di riferimento dell’anno 2003, se invece l’attività è iniziata nel 2003 ed il reddito è superiore al minimale, il primo acconto, sarà versato nella misura del 50%, entro il 20 agosto 2004, il secondo acconto, sempre nella misura del 50%, entro il 30 novembre 2004, e l’eventuale saldo entro il 20 giugno 2005.



Alla luce di quanto sopra, quindi, si deve ricordare che i soggetti con periodo assicurativo parziale nel corso dell’anno, dovranno rapportare tutti i parametri ai mesi d’iscrizione, compreso l’importo di reddito minimale.





Agevolazioni contributive



Soggetti pensionarti con più di 65 anni di età



Per i lavoratori autonomi pensionati con più di 65 anni di eta’ continuano ad applicarsi anche per l’anno 2004 le disposizioni le disposizioni di cui all’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS.



Soggetti di età inferiore a 32 anni



Ai sensi dell’art.3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.448, i soggetti di età inferiore a trentadue anni che si sono iscritti per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, hanno diritto, per i tre anni successivi all’iscrizione, ad uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente per le predette gestioni. L’agevolazione non è applicabile ai soggetti che si siano o che si iscrivono dopo il 31 dicembre 2001.





Sanzioni



In caso di ritardo nel pagamento dei contributi viene applicata la sanzione civile attuale pari a 7,5% in ragione dell’anno ai sensi dell’art. 116, comma 10, della L. 23 dicembre 2000, n.388.

Infine è importante ricordare che i lavoratori autonomi tenuti al versamento che non dovessero ricevere i modelli indicati, sono comunque assoggettati, in virtù dell’obbligo contributivo previsto dalla legge, al pagamento, pertanto dovranno segnalare alla sede INPS di loro competenza tale mancato ricevimento.


 
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