lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 15 maggio 2004

Commento della sentenza della Cassazione sez.lav. del 21 febbraio 2004 n. 3509 del dott. Enrico Raimondi

Licenziamento

“La Corte di Cassazione, per mezzo di questa pronuncia, sembra condividere un recente orientamento che si sta facendo strada tra i giudici di merito e che, ravvisando in tutte le somme dovute al lavoratore illegittimamente licenziato natura risarcitoria, comprese quelle conseguenti all’inosservanza da parte del datore di lavoro dell’ordine di reintegrazione comminato con la sentenza di primo grado, sostiene, alla luce del nuovo testo dell’art. 18 novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la ripetibilità di quanto il lavoratore abbia percepito fino alla sentenza di riforma che abbia, invece, dichiarato legittimo il licenziamento.



Il ragionamento sembra essere quello secondo cui, essendo definitivamente accertata l’inesistenza di un fatto antigiuridico, licenziamento cioè illegittimo, le somme percepite a qualunque titolo devono essere restituite al datore di lavoro, non rilevando, in specie, la differenza, ritenuta esistente dalla giurisprudenza prevalente, tra le somme percepite dal lavoratore come risarcimento del danno per licenziamento illegittimo e somme percepite in connessione alla mancata reintegrazione per colpa del datore di lavoro.



Le conclusioni a cui arriva la Suprema Corte con la decisione in esame, tuttavia, urta con un orientamento che può considerarsi consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, infatti, in più di un’occasione si è pronunciata nel senso della natura retributiva delle somme corrisposte dopo la sentenza di primo grado fino all’effettiva reintegrazione del lavoratore (Cass. 99/13854, 00/5485, 01/10257, 02/15366).



Sostenere la natura retributiva di tali somme evidentemente comporta l’impossibilità di ripetere quanto percepito dalla sentenza di primo grado, quand’anche il giudice del gravame consideri legittima la cessazione del rapporto di lavoro.



La natura retributiva di queste somme si dedurrebbe considerando, da un lato, l’affermata autonomia della tutela risarcitoria rispetto a quella ripristinatoria, dall’altro, l’affermata equiparazione dell’utilizzabilità delle energie lavorative alla loro effettività utilizzazione. In pratica, se il datore di lavoro non reintegra il lavoratore che una sentenza abbia dichiarato essere stato licenziato senza giusta causa o giustificato motivo l’ordinamento considera quel lavoratore come effettivamente a disposizione del datore, a prescindere dal fatto che il lavoratore sia stato reintegrato o meno.



Seguendo tale ragionamento, sarebbe possibile individuare due obblighi autonomi e distinti che la legge pone a carico del datore di lavoro che abbia illegittimamente licenziato un lavoratore nell’area della tutela reale.



Il primo obbligo è quello di corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato una somma di denaro a titolo di risarcimento, commisurando tale somma alle retribuzioni globali di fatto percepite dal lavoratore a far data dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione. Il secondo obbligo, che si assume abbia funzione ripristinatoria, di reintegrare, per ordine del giudice, il lavoratore sul posto di lavoro.



La sentenza in commento prende posizione, in modo non del tutto condivisibile, proprio su tale distinzione, aderendo alla prima delle tesi descritte, facendo leva su un discutibile criterio di interpretazione dell’obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970.



La Suprema Corte, infatti, prende in esame il fondamento giuridico dell’obbligo di risarcire il lavoratore contestando la tesi secondo la quale se tra il giorno del licenziamento e quello dell’ordine di reintegrazione del lavoratore l’indennità dovutagli abbia pacificamente natura risarcitoria, quella corrisposta, invece, tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado trovi la sua fonte non già nell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, ma nell’ordine di reintegrazione. Questa distinzione, fatta propria dalla prevalente giurisprudenza, a parere di questa Corte troverebbe la sua ragion d’essere nella vecchia formulazione dell’articolo 18 prima della novella del 1990, che prescriveva che “il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione”. Come si vede, la vecchia formulazione dell’art. 18 afferma il diritto al risarcimento del danno senza indicare il momento dal quale partire per la commisurazione del danno, da individuare sulla base dell’art. 2121 Cod. Civ.. In via interpretativa, tuttavia, si è sempre pervenuti alla conclusione che il diritto al risarcimento nasceva dalla data del licenziamento successivamente dichiarato illegittimo.



A seguito della sentenza che ordina la reintegrazione in capo al lavoratore, poi, si assume nascesse un diritto ulteriore e autonomo in funzione ripristinatoria che comportava, qualora il datore non ottemperasse all’ordine del giudice di reintegrare il lavoratore, il versamento delle retribuzioni dalla data della sentenza a quella della reintegrazione.



Quest’ultima obbligazione è stata fino a poco tempo fa dalla giurisprudenza prevalente ritenuta di natura retributiva sulla base della finzione giuridica accennata secondo cui la disponibilità del lavoratore equivale, nel mondo giuridico, a effettiva utilizzazione delle energie lavorative.



A ben vedere, infatti, l’ordine di reintegrare il lavoratore determina una situazione di mora credendi con la conseguenza che il debitore ha diritto, secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti, nel caso offra la sua prestazione, a vedersi corrisposte comunque le retribuzioni fino alla reintegrazione effettiva.



Tale previsione, in sostanza, ha lo scopo di apprestare una sorta di coazione indiretta sul datore di lavoro al fine di rendere effettivo l’ordine di reintegrazione, costituendo un obbligo di fare infungibile, non è suscettibile di essere soddisfatto attraverso il procedimento prescritto dagli art. 2931 Coc. Civ. e 612 ss. Cod. Proc. civ..



Proprio per il carattere di incoercibilità che caratterizza l’ordine del giudice di reintegrare il lavoratore l’ordinamento introduce una fictio juris, considerando il rapporto di lavoro illegittimamente interrotto nei fatti come mai venuto meno, ma sopravvivente come vinculum juris a prescindere dall’effettivo utilizzo delle energie lavorative, sempre che, è bene ricordarlo, la reintegrazione sia resa impossibile per comportamento del datore e non del lavoratore.



La novella del 1990 effettivamente modifica l’istituto così come costruito all’origine, perfezionando la tutela predisposta dall’art. 18 attraverso la previsione dell’obbligo del datore al versamento, oltre che alle retribuzioni, dei contributi assistenziali e previdenziali. Inoltre, la riforma del 1990 ha apportato modifiche significative introducendo la c.d. indennità sostituiva della reintegrazione che la dottrina pacificamente ammette abbia una natura polifunzionale in quanto tesa non solamente a risarcire il danno subito dal lavoratore, ma anche a punire l’inadempimento dell’obbligo di reintegrazione.



La modifica, tuttavia, che maggiormente ha inciso sull’istituto è quella che ha eliminato la distinzione tra il risarcimento del danno dovuto per via dell’annullamento del licenziamento illegittimo e il diritto alla corresponsione delle retribuzioni dalla sentenza che ordina la reintegrazione fino alla sua effettiva realizzazione.



L’attuale formulazione dell’art. 18 fonde, per così dire, ciò che prima veniva considerato in maniera distinta, qualificando come risarcimento del danno tutte le somme dovute al lavoratore illegittimamente licenziato dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione. Il riferimento alle retribuzioni è evidentemente un riferimento euristico, che serve a dare un parametro per quantificare quanto il datore di lavoro deve al lavoratore in attesa di essere reintegrato sul posto di lavoro sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva.



Questa innovazione viene considerata dalla sentenza in commento come idonea a giustificare il mutamento di orientamento della giurisprudenza tesa a riconoscere natura risarcitoria e non più retributiva alle somme percepite dal lavoratore in connessione anche all’inadempiuto obbligo di reintegrazione in capo al datore.



A parere di chi scrive tale conclusione non è condivisibile, in quanto non tiene conto, fino in fondo, della ratio di tutela dell’istituto in esame.



La funzione assegnata alla previsione dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni in caso di evasione dell’obbligo di reintegrazione, ripetesi, è sempre stata quella di tentare di rendere effettivo un diritto, quello di essere reintegrato, altrimenti privo di altri strumenti che ne garantissero l’effettività. Per raggiungere tale obiettivo l’obbligo di versare delle somme di danaro commisurate alle retribuzioni percepite dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro l’ordinamento, come detto, mette sullo stesso piano il lavoratore che effettivamente è stato reintegrato a quello che non è stato reintegrato, senza sua colpa.



Ciò vuol dire che se, ad esempio, a seguito di una sentenza di primo grado il lavoratore viene reintegrato sul posto di lavoro e quindi continua a percepire il salario, questo salario trova fondamento nella causa del contratto di lavoro e non nell’obbligazione di risarcire il danno, in quanto il danno viene risarcito con la reintegrazione, a meno che il lavoratore non opti, ai sensi del quarto comma dell’art. 18 St.lav., per la c.d. indennità sostituiva. Continuando su questo ragionamento se dopo tre anni interviene una sentenza di riforma in appello che dichiari, invece, che quel licenziamento era legittimo, il lavoratore non dovrà ripetere le somme percepite, in quanto corrisposte per il lavoro che effettivamente ha prestato. Se questo è vero, e se si accetta l’ipotesi che l’art. 18 St.lav. introduce la fictio juris di cui si è detto per garantire l’effettività del diritto da esso stesso posto, non si capirebbe perché un lavoratore non reintegrato senza sua colpa debba ripetere le somme percepite in virtù di un rapporto di lavoro che nel mondo giuridico non si è interrotto, ma che ha cessato di esistere sul piano di una realtà effettuale ancora oggetto di accertamento giudiziale.



In una parola, l’ordinamento pone a carico del datore di lavoro, secondo il principio del favor lavoratoris generalmente riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza, il rischio di reintegrare o corrispondere le retribuzioni ad un lavoratore licenziato nelle more di un giudizio di appello che potrebbe anche decidere nel senso della legittimità del licenziamento.



In sintesi, ciò che si intende sostenere in questa sede è che l’obbligo di corrispondere al lavoratore una somma di denaro commisurata alle retribuzioni percepite in costanza del rapporto di lavoro in caso di mancata reintegrazione, ieri dalla data della sentenza, oggi dalla data del licenziamento annullato, trova origine e fondamento sempre e comunque nella lesione del diritto del lavoratore a non essere licenziato ingiustamente.



La struttura obbligatoria del risarcimento del danno costruita dall’art. 18 St.lav. è sempre stata una struttura complessa, costituita da un lato da un obbligo di versare una somma di danaro, dall’altro da un obbligo di fare infungibile quale la reintegrazione sul posto di lavoro. con la novella del 1990 questi due obblighi si fondono per realizzare la ratio della norma che è quella che il lavoratore possa esercitare il suo diritto al lavoro e non vedere messa in discussione la propria dignità personale.



La norma, inoltre, contrariamente a quanto avveniva prima del 1990, riconosce al lavoratore abbia la facoltà di optare per l’indennità c.d. sostituiva della reintegrazione, a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. La reintegrazione del lavoratore, in una parola, costituisce, in sé, l’oggetto dell’obbligazione di risarcire il danno subito dal lavoratore, insieme alla cinque mensilità comunque da corrispondere a prescindere dalla reintegrazione effettiva. In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore, infatti, non viene leso solamente nella sua sfera patrimoniale, ma, soprattutto, nella sua sfera personale, di lavoratore che sul posto di lavoro arricchisce il suo patrimonio professionale ed esercita un suo diritto di cittadinanza. Accanto all’obbligo di versare una somma di danaro, in sostanza, l’ordinamento prevede l’obbligo, sempre a titolo di risarcimento, di permettere alla persona di poter continuare a lavorare, lasciando a quest’ultima oggi la facoltà di scegliere tra tale possibilità e quella di vedersi corrisposta, invece, una somma di denaro che, come noto non può essere superiore alle quindici mensilità.



Queste considerazioni inducono, pertanto, a condividere parzialmente la decisione in commento. Se, infatti, come si è cercato di dimostrare, tutte le somme corrisposte al lavoratore in virtù di una dichiarazione giudiziale di illegittimità del licenziamento e dell’inadempimento del conseguente ordine di reintegrazione, trovano la loro origine nell’obbligo di risarcire il danno conseguente ad un licenziamento illegittimo, secondo la struttura complessa descritta, qualora un secondo giudizio accerti, invece, che la cessazione del rapporto di lavoro era legittima, viene meno la causa dell’obbligazione risarcitoria, con la conseguenza che le somme versate al lavoratore sono interamente ripetibili.



Ciò non elimina, tuttavia, il problema di individuare quali somme siano ripetibili, atteso che quelle corrisposte in caso di mancata reintegrazione, pur avendo natura risarcitoria, nel senso sopra detto, non si possa negare che vengano corrisposte sulla base del presupposto che il lavoratore che non viene reintegrato comunque mette a disposizione del datore la sua attività lavorativa, facendo affidamento su una sentenza, che la legge espressamente prescrive sia provvisoriamente esecutiva, che contiene un ordine di reintegrazione. In sostanza, quando si afferma che tali mensilità vengono corrisposte al lavoratore non reintegrato abbiano natura retributiva, ed in quanto tali non ripetibili, è perché si vuole indicare appunto che la legge “finge” di considerare tali somme costituenti l’oggetto del risarcimento del danno come corrispettivo di una prestazione lavorativa che si ritiene prestata-



In questo caso, infatti, saranno ripetibili le somme corrisposte espressamente a titolo risarcitorio dalla legge, come le cinque mensilità comunque spettanti al lavoratore, oltre a quelle che il lavoratore stesso abbia accettato in luogo della reintegrazione per far cessare il vinculus juiris e cioè quelle corrisposte fino ad un massimo di quindici mensilità di retribuzione ai sensi del quarto comma dell’art. 18 attualmente vigente.



A parere di chi scrive, in conclusione, solo quest’ultime somme potranno essere considerate ripetibili, perché sono le sole che vengono corrisposte a prescindere da una reale o giuridicamente fittizia ma esistente prestazione lavorativa, mentre le altre saranno irripetibili, a meno che non si voglia frustrare la ratio dell’istituto e uno dei principi fondamentali che reggono il nostro il diritto del lavoro”.




 
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