lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 2 febbraio 2009

Il cumulo dei redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensione alla luce della c.d. manovra d’estate

Articolo della Prof.ssa Manuela Rinaldi (Prof. a contratto a Roma3).
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In Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 – S.O. è stato pubblicato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, che rappresenta il collegato alla Finanziaria 2009.


Tale decreto, c.d. manovra d’estate, tra le varie novità concernenti il mercato del lavoro, ha previsto, nell’articolo 19, che a partire dal primo gennaio 2009 le pensioni di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, possono essere totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Il divieto di cumulare il trattamento di pensione con il reddito da lavoro trova il suo fondamento e la sua ragion d’essere dalla “ridotta” funzione previdenziale della pensione, che si determina quando la stessa va a concorrere con il godimento di un trattamento per la prestazione di una qualsiasi attività lavorativa.
La riduzione dell’esigenza previdenziale per cui la pensione è predisposta, in conseguenza della diminuzione dello stato di bisogno cui la stessa deve far fronte quando il pensionato è un soggetto che lavora, ha fatto si che il legislatore potesse operare delle riduzioni della pensione, senza che tale comportamento potesse andare contro ciò che era previsto dall’art. 38 della Costituzione.
Man mano che il tempo passava, si andava incontro ad una graduale revisione del “problema del cumulo”, per una serie di motivazioni, partendo, anzitutto, dalla convinzione che un regime più liberale in materia avrebbe potuto garantire l’emersione, e conseguente recupero contributivo, di situazioni occupazionali sommerse; in secondo luogo, vi era la necessità di conciliare, all’interno dell’ordinamento, la relativa regolamentazione con le iniziative dirette a consentire una più prolungata permanenza al lavoro.
In un simile contesto possono essere collocate le più recenti disposizioni di legge, tra cui:
- l’art. 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto del quale, dal 1° gennaio 1999, alle pensioni di anzianità, alle pensioni e assegni di invalidità ed ai trattamenti di prepensionamento liquidati con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nel caso di cumulo con redditi da lavoro, sono applicate, in luogo delle specifiche disposizioni vigenti per tali prestazioni pensionistiche, le disposizioni in vigore per la pensione di vecchiaia, indipendentemente dal compimento dell’età;
- l’art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la piena cumulabilità, dal 1° gennaio 2001, delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla predetta data, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Per le pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, viene ridotta la quota di pensione incumulabile con il reddito da lavoro autonomo: è infatti prevista la cumulabilità del 70 per cento della quota di pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fermo restando che la relativa trattenuta con può superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo;
- l’art. 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per effetto del quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dal richiamato art. 72 della legge n. 388 del 2000, è esteso ai casi in cui, alla data di decorrenza della pensione, il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia compiuto 58 anni di età.

Per coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, è stata introdotta la possibilità di accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum.
La situazione del cumulo della pensione con i redditi da lavoro ha trovato in seguito una ulteriore regolamentazione con la citata legge 133, di cui si espongono le maggiori novità.


Le novità del decreto 2008


A partire dalla data del primo gennaio 2009, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
Relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, è da dire quanto segue, ovvero che:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
Con le nuove regole le pensioni contributive vecchie e nuove diventano interamente cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro, se acquisite con 40 anni di contributi o al compimento dell’età pensionabile, cioè a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.
Nessuna trattenuta verrà effettuata inoltre prima di tale età se il soggetto ha raggiunto il diritto alla pensione con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 247/07 sul Welfare.
Tale abolizione non riguarderà, pertanto, tutti i trattamenti pensionistici: continueranno, infatti, ad applicarsi le disposizioni sul cumulo previste per i titolari di pensioni ai superstiti e per i titolari di assegno ordinario di invalidità.
Per i titolari di pensione ai superstiti, si dovrà fare riferimento all’art. 1, comma 43, della Legge 335/1995: secondo tale disposizione, se il beneficiario di reversibilità consegue un reddito superiore a 3 volte l’importo del trattamento minimo annuo (Euro 17.281,68) subirà una decurtazione sulla propria pensione del 25%; se superiore di 4 volte (Euro 23.042,24) subirà una decurtazione del 40%; infine, se superiore a 5 volte (Euro 28.802,80), una decurtazione del 50%.
Tali riduzioni sulla pensione ai superstiti non si applicano solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, studenti (fino al compimento del 26°anno d’età), figli maggiorenni inabili.
Anche per i titolari di assegno ordinario di invalidità continua a permanere un meccanismo di decurtazione: infatti, in presenza di un reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale, la prestazione viene ridotta ai sensi dell’art. 1, comma 42, Legge 335/1995 (per un reddito superiore a 4 volte l’importo del trattamento minimo, la decurtazione dell’assegno sarà pari al 25%; per un reddito superiore a 5 volte, la decurtazione sarà del 50%).
Inoltre, quando l’assegno ordinario di invalidità, anche dopo la riduzione di cui sopra, risulta superiore all’importo del trattamento minimo (Euro 5.760,56) continua ad operare la trattenuta per il divieto parziale di cumulo tra pensione e lavoro, che per i trattamenti di invalidità, la Legge 133/2008 non ha abrogato.
L´INPS con Messaggio del 26 giugno 2008, n. 14707, aveva fornito ai titolari di pensione soggetta al divieto di cumulo le istruzioni per la dichiarazione dei redditi percepiti nel corso del 2007.
Tale documentazione doveva essere trasmessa all´Istituto entro il 31 luglio 2008 per mezzo dell´apposito modello 503 AUT oppure attraverso una dichiarazione in carta semplice da presentare presso una delle sedi territoriali INPS.
Inoltre, i pensionati soggetti al divieto di cumulo e che svolgono nel 2008 attività di lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare, nell´apposita sezione del citato modello 503 AUT, il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2008 stesso.
Le trattenute sulle pensioni che saranno effettuate in base alla suddetta dichiarazione preventiva, verranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi per l´anno 2008 che dovrà essere trasmessa a consuntivo nell´anno 2009.
Ancora l’INPS, è intervenuto in tale ambito, e con la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, ha illustrato la disciplina del cumulo, tra pensione e redditi di lavoro, evidenziando quanto segue:
- dal primo gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
Con effetto dalla medesima data relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

 
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