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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 29 gennaio 2009
La competenza del Tribunale in materia di impugnazione del respingimento della domanda di riconoscimento di status di rifugiato Articolo di Angela Allegria (Ricercatrice CS delle Migrazioni) --- Con riferimento al conflitto di competenza in materia di impugnazione del respingimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato la I sez. Cass. si è pronunciata con ordinanza 28/04/2006, n. 10028, stabilendo la competenza a conoscere delle controversie nascenti dal diniego in capo ai tribunali dei circondari nei quali sono istituite le Commissioni Territoriali di cui al d.l. 416/1989 come modificato nel 2002. In particolare la I sez. Cass. chiamata a decidere sul ricorso per regolamento di competenza fra il Tribunale di Crotone, giudice adito dal ricorrente straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale al quale era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, e il Tribunale distrettuale di Catanzaro, individuato come competente dal primo sull’assunto per il quale non avendo la Commissione alcuna legittimazione personale ed essendo essa mera articolazione del legittimato UTG di Crotone non esisteva una espressa deroga al Foro Erariale. La Cassazione ha accolto il ricorso ed ha affermato la competenza del Tribunale di Crotone partendo dal confronto fra il quadro normativo previgente e quello, applicabile al caso di specie, risultante dalla acquisizione di efficacia delle norme di cui all’art. 32 l. 189/2002 che modificava il d.l. 416/1989 convertito in l. 39/1990, dopo il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. In precedenza la Suprema Corte era già intervenuta sulla materia con le sentenze 11441/2004 e 11211/2005 nelle quali aveva affermato la competenza del Tribunale di Roma in quanto, stante la natura tecnica della Commissione Centrale, organo che, istituito ai sensi della previgente disciplina presso il Ministero dell’Interno e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non possedendo personalità giuridica, non si presupponeva alcuna deroga alla regola del foro del convenuto ex art. 19 cpc, né alla regola speciale del foro erariale ex art. 25 cpc. A conclusione diversa, ad avviso della Corte, si deve ora pervenire con riferimento alla Commissioni territoriali. Esse, infatti, nominate con Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno sono istituite presso le Prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, e sono competenti per le domande di riconoscimento presentate nelle Regioni così ripartite. Ciò fa ritenere alla Suprema Corte che “a differenza che nel precedente regime accentrato, il legislatore ha inteso radicare la competenza in capo al Tribunale in c.m. territorialmente competente e quindi, evidentemente, ipotizzando più Tribunali competenti sul territorio nazionale. E la stessa scelta dell’espressione, prima facie tautologica, appare eloquente, sol che la si valuti attentamente, di una chiara voluntas legis”. Le Commissioni Territoriali, come la Commissione Centrale, sono,per loro composizione, essenzialmente organi tecnici ad articolazione locale del Ministero dell’Interno in quanto di esse fanno parte un funzionario della Prefettura, uno della Polizia di Stato, un rappresentante dell’Ente locale e un membro designato dall’ACNUR. Il contraddittorio deve dunque instaurarsi non con la Commissione territoriale, bensì con l’Amministrazione dell’Interno. Se dunque il legislatore ha voluto decentrare il potere della Commissione Centrale alle Commissioni Territoriali, non avrebbe senso lasciare la competenza unica ed esclusiva al Tribunale di Roma ma, per ragioni di concentrazione, immediatezza ed effettività del diritto alla difesa, diramarla a più Tribunali oggettivamente predeterminati, e segnatamente a quelli nel cui circondario la Commissione Territoriale competente ha affrontato la domanda dello straniero impugnata. Tale scelta importa una evidente deroga alle regole del Foro Erariale, ma si tratta di una deroga che il legislatore ha più volte operato in materia di immigrazione. Il Governo, ad esempio, come ricorda la Cassazione nell’ordinanza in esame, intervenendo a sanare la rimozione per incostituzionalità dell’art. 13 co. 5 bis del d.l. 51/2002, con riferimento al procedimento di convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera dell’espulso, stabilì che la convalida spettasse al Giudice di Pace territorialmente competente a conoscere del rapporto civilistico fra Questore e straniero attinto alla misura coercitiva. In questo caso non si può neppure proporre l’ipotesi per la quale, in difetto di espressa deroga all’art. 6 del R.D. 1611/1933, la competenza possa spettare al Giudice di Pace del capoluogo del distretto. Modica,Gennaio 2009 |
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