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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 20 gennaio 2009
ART. 2103 C.C. E MANSIONI SUPERIORI Il lavoratore, adibito a compiti diversi e maggiormente qualificanti, a norma dell’art. 2103 c.c. ha il diritto non solo di ricevere il trattamento economico previsto per l´attività in concreto svolta, ma anche quella all´assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Nota dell´Avv. Rocchina Staiano App. Potenza, sez. lav., 16 luglio 2008 Svolgimento del processo. - Il Giudice del lavoro del Tribunale di Melfi, con sentenza pronunziata in data 21/4/2005, accoglieva la domanda proposta da D.C.S. nei confronti di R. S.p.A. con ricorso depositato in data 13/2/2002 e dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni della superiore qualifica - area V del C.C.N.L. (8a categoria), profilo di segretario superiore di 1a classe, sin dall´1/4/91 e condannava la società convenuta al relativo inquadramento con decorrenza dall´1/7/91 nonché al pagamento delle differenze retributive a decorrere dall´1/7/91 fino alla data del pensionamento (30/12/93), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il suddetto ricorrente aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze delle F. S.p.A., di essere stato collocato in pensione in data 30/12/93, di aver espletato mansioni diverse e superiori rispetto a quelle della propria qualifica ed esattamente mansioni del profilo di "segretario superiore la classe" inserito nell´area V del C.C.N.L. (area quadri) caratterizzate da particolare autonomia e profili specialistici e chiesto l´inquadramento nel profilo superiore rivendicato ed il pagamento delle differenze retributive. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si era costituita la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del credito. Espletata l´istruttoria, il giudice di primo grado, sostanzialmente aderendo alla prospettazione di parte ricorrente, aveva accolto la domanda e condannato la R. S.p.A. all´inquadramento del D.C. nella superiore qualifica di - area V del C.C.N.L. (8a categoria), profilo di segretario Superiore di 1a classe con decorrenza dall´1/7/91 nonché al pagamento delle differenze retributive a decorrere dall´1/7/91 fino alla data del pensionamento (30/12/93). Avverso tale pronuncia proponeva appello R. S.p.A., con atto depositato in data 17/2/2006. Censurava la sentenza appellata sotto molteplici profili chiedendo all´adita Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler accogliere le conclusioni, come specificate in epigrafe. Fissata dal Presidente, ai sensi dell´art. 435 c.p.c., l´udienza collegiale di discussione con decreto del 21/2/2006, si costituiva nel giudizio di gravame D.C.S. con memoria difensiva depositata il 26/10/2006 (per l´udienza del 16/11/2006), pure concludendo come in epigrafe. All´odierna udienza, all´esito della discussione da parte dei procuratori presenti, la Corte adita si pronunciava come da dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura. Motivi della decisione. - L´appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Con un primo motivo di gravame censura l´appellante la decisione impugnata ritenendo che erroneamente non siano stati considerati gli effetti della prescrizione limitatamente al quinquennio antecedente alla nota del 22/1/98. Si duole, poi, l´appellante dell´ingiustizia della decisione sotto il profilo dell´erronea applicazione delle norme di legge e deduce che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente individuato nell´art. 2948 c. 4 c.c. la norma applicabile alla fattispecie, non ha dichiarato l´intervenuta prescrizione delle pretese fatte valere dal D.C.. Con ulteriore motivo di gravame censura l´appellante l´erronea interpretazione delle risultanze probatorie ed al riguardo evidenzia che i testi escussi hanno fornito elementi per ritenere che il D.C., lungi dall´aver svolto in piena autonomia decisionale funzioni di coordinamento, controllo e gestione del personale, ha eseguito sempre e solo mansioni1 che gli competevano in forza della sua qualifica. Evidenzia, al riguardo la accertata ripetitività del compiti svolti dal ricorrente, limitati alla mera compilazione di moduli, e comunque lo svolgimento da parte dello stesso di mansioni in base a norme precodificate, vincolanti e tali da non lasciare margine a discrezionalità. Evidenziava, inoltre, l´assenza di compiti di coordinamento. Ritiene questa Corte di posporre l´esame del motivo di appello afferente all´erronea valutazione degli effetti della prescrizione (per stessa ammissione dell´appellante non interamente risolutiva della controversia) rispetto a quello afferente all´erronea valutazione delle risultanze probatorie ai fini del riconoscimento delle superiori mansioni rivendicate. La verifica dell´esistenza del diritto, infatti, concettualmente precede la valutazione della fondatezza dell´eccezione di prescrizione del diritto (salvo che quest´ultima non sia tale da determinare in toto l´inesistenza del diritto azionato, rendendo superflua ogni verifica istruttoria: cosiddetta "ragione più liquida"). D.C.S., inquadrato come segretario superiore (Area IV C.C.N.L. di categoria - 7° livello), avanza domanda di riconoscimento del superiore profilo di Segretario Superiore 1a classe (Area V C.C.N.L. - categoria 8a), deducendo di aver svolto, presso l´Officina G.R., mansioni di: a) amministrazione del personale, con la compilazione delle situazioni stipendiali, accertamento e rilievo delle presenze e/o delle assenze del personale tutto dell´Officina (circa 480 unità); b) segnalazione ed annotazione, su modelli di stipendio (R27) di tutte le competenze spettanti ad ogni singolo agente, a seconda dell´attività espletata; c) contabilizzazione delle ferie e dei permessi speciali di tutto il personale; d) compilazione degli ordini di servizio e "gestione" delle richieste di cure termali nonché ulteriori mansioni caratterizzate da particolare autonomia e contenuti specialistici. La società convenuta contesta che il D.C. abbia svolto continuativamente le mansioni dedotte in ricorso ed in particolare le attività di segreteria del personale, deducendo che queste ultime erano state svolte esclusivamente da altro dipendente, T.A., mentre il D.C. aveva svolto attività consistenti nel riportare manualmente, sulle cartoline di presenza (TV 399), i dati emergenti da documenti contabili (TV 405). L´art. 2103 c.c., nel testo modificato dall´art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l´attività in concreto svolta ma anche all´assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. La verifica della sussistenza delle condizioni per l´apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l´individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l´accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore. Deve, al riguardo, osservarsi che il D.C. ha richiesto il superiore inquadramento nella 8a categoria Area V Quadri, la cui declaratoria è contenuta nel C.C.N.L. 90/92 il quale ha previsto cinque aree, nelle quali sono confluite le varie categorie professionali. La declaratoria del C.C.N.L. così recita: La 8a categoria comprende i dipendenti dell´area quadri titolari di posizioni organizzative o funzionali, che hanno un ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale ed il restante personale. Svolgono attività che implicano facoltà di rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse, nonché attività di ricerca, studio progettazione e consulenza richiedenti specifica preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, anche con preposizione ad impianti od unità organizzative di rilievo. Lo svolgimento delle suddette attività avviene in un ambito di autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali, al fine di concorrere all´attuazione dei programmi, indirizzi ed obiettivi fissati dall´Ente, con diretta responsabilità sui risultati. Le mansioni proprie della ottava categoria risultano poi enunciate in modo sostanzialmente analogo a seguito dell´accordo del 26/7/1991 per il quale è previsto per l´appartenente all´area quadri ottava categoria che: In un ambito di autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali, al fine di concorrere all´attuazione dei programmi indirizzi ed obiettivi fissati dall´Ente con diretta responsabilità sui risultati, svolge attività che implicano facoltà di rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza gestione delle risorse nonché attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza e istruzione professionale richiedenti specifiche abilitazioni, particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, anche con direzione di impianti od unità organizzative di rilievo. Il segretario superiore di prima classe svolge, dunque, attività tecnica, amministrativa, contabile, di gestione di verifica, controllo e collaudo, di studio di ricerca e progettazione, di coordinamento di settori di lavoro, di direzione di unità operative, a livello di reparto o equivalente. Il profilo di segretario superiore di settimo livello, posseduto dal ricorrente, ricomprende invece le mansioni di chi svolge, utilizzando anche specifici mezzi ed apparecchiature e con preparazione e capacità professionale e/o specialistica, attività tecnico amministrativa, contabile nonché di controllo, verifica e collaudo; di disegno misurazione e rilievo e di partecipazione alla progettazione, nonché di supporto ad attività di studio, ricerca, coordinamento di particolari attività di lavoro. Pertanto gli aspetti che caratterizzano l´area Quadri sono essenzialmente: 1) lo svolgimento di un ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale ed il restante personale; 2) lo svolgimento di funzioni di rappresentanza, sovrintendenza, coordinamento nonché attività di studio, progettazione, consulenza (per il profilo si sottolineano le mansioni di verifica, controllo, collaudo) richiedenti specifica e particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici; 3) in un ambito di autonomia decisionale; 4) con diretta responsabilità organizzativa sui risultati. Non necessariamente presente è invece la (eventuale) preposizione ad un impianto o unità organizzativa di rilievo. Osserva, a questo punto, la Corte che l´istruttoria ha permesso di accertare che l´utilizzo del D.C., nel periodo dal 1991 al 1993, quale addetto all´ufficio amministrazione del personale, per attività attinenti alla elaborazione delle buste paga, alla istruzione delle relative pratiche, alla contabilizzazione delle ferie e dei permessi di tutto il personale (ben 480 unità), alla compilazione degli ordini di servizio e ciò senza necessità di relazionarsi con un quadro intermedio ma solo rispondendo del proprio operato direttamente al Dirigente, Capo dell´officina, sono certamente le attività che connotano in modo inequivoco le mansioni svolte dal ricorrente, come del resto già sostanzialmente ritenuto dal primo Giudice. E´, infatti, emerso che il D.C. era stato preposto ad una posizione organizzativa funzionale di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale ed in particolare era stato assegnato ad un settore (quello della gestione del personale) avente, all´interno dell´officina, autonoma configurazione. Era il D.C. che, da solo e comunque relazionandosi esclusivamente con il capo dell´Officina, si occupava di tutti gli adempimenti che afferivano all´amministrazione del personale (rilevamento presenze, buste paga, permessi, ferie, richieste cure termali ecc.) e gli atti dallo stesso predisposti erano firmati solo da lui ed in taluni casi da lui e dal Dirigente (cfr. le concordi dichiarazioni rese da U.V., da V.G., da B.M.). Il D.C., in particolare, provvedeva ad istruire le pratiche e le sottoponeva direttamente al capo Officina per trasmetterle, poi, agli uffici competenti di Bari (cfr. dichiarazioni rese da U.V.: "....il D.C. era addetto anche alla contabilizzazione dei permessi speciali ed era anche addetto alla compilazione degli ordini di servizio, oltre a gestire le richieste di pratiche termali... per tutte queste attività il D.C. era obbligato ad applicare le relative norme ed a valutare se le richieste del personale erano conformi alle stesse norme; si trattava di norme legislative, contrattuali e norme interne delle stesse F. ...dell´inesattezza dell´applicazione di tali norme rispondeva il D.C. direttamente al capo Officina; dico meglio il D.C. rispondeva di tutto il suo operato direttamente al Dirigente e non a quadri intermedi...", da B.M."... provvedeva alla contabilizzazione delle ferie e dei permessi speciali di tutto il personale nonché degli ordini di servizio e gestione delle richieste di cure termali...il D.C. rispondeva del suo operato direttamente al dirigente sig. C. ...." e da V.G.: "....le pratiche in questione venivano istruite dal D.C. nel senso che egli, applicati i regolamenti e le circolari in vigore, provvedeva o meno ad accordare quanto richiesto; provvedeva anche all´istruttoria delle pratiche per i trasferimenti del personale, assenze per malattia ecc....tali pratiche, dopo l´attività del D.C. andavano direttamente al capo officina..." ed anche la documentazione allegata al fascicolo di primo grado di parte ricorrente da cui si evince che sulle note riportati le sigle "SK" (Schedario) e "sdc" (S.D.C.) vi era solo la firma del dirigente O.G.R.). L´attività svolta, del resto, non consisteva nella mera acritica compilazione di moduli prestampati con dati da altri trasmessi bensì in una vera e propria individuazione e selezione delle voci necessarie per una corretta elaborazione delle buste paga (cfr. sul punto quanto riferito dal teste V.G.: "....il D.C. nella compilazione delle buste paga doveva tener conto delle qualifiche di ogni singolo dipendente, anche della specifica utilizzazione e quindi assegnare i relativi parametri; sia i parametri stipendiali che le voci accessorie erano già predeterminati in rapporto alle tabelle ma il D.C. aveva l´onere di individuare; anche a seconda dei rischi ai quali i dipendenti erano esposti tutti i parametri relativi; in sostanza il D.C. applicava i parametri alle tabelle in funzione dei rapportini che io stesso gli portavo..."). Il predetto, inoltre, aveva alle proprie dirette dipendenze e coordinava almeno quattro dipendenti fissi, richiedendo anche all´occorrenza l´aiuto di altro personale, cui dava le necessarie disposizioni normative (cfr. sul punto quanto riferito dal citato teste U.V. nonché quanto riferito dal teste A.G.: "io sono stato un suo collaboratore essendo stato assegnato all´ufficio schedario che esisteva all´interno dell´ufficio amministrazione... la compilazione delle cartoline di presenza e del dato emergente da documenti contabili venivano effettuati da dipendenti coordinati dal D.C....). La presenza di una figura intermedia con funzioni di raccordo nello specifico settore dell´amministrazione del personale (e cioè, secondo l´assunto di parte appellante, a seconda dei periodi, di S.F.P. e T.A.) non ha trovato il conforto di univoche deposizioni testimoniali (essendo contraddetta da quanto riferito dai citati testi U., V. e B.). E´ piuttosto emerso che il S. ed il T., succedutisi nel tempo sempre presso l´Officina G.R., si sono occupati di attività di tipo diverso rispetto a quella più strettamente afferente all´amministrazione del personale (ed in effetti risulta dai prospetti relativi all´inquadramento del personale dell´Officina G.R. versati in atti dalla R. S.p.A. che, presso il medesimo ufficio, vi erano anche altri settori: quello affari generali, una segreteria tecnica, il settore contratti, bilancio e budget) e si sono "raccordati" con il D.C. essendo, rispetto a quest´ultimo, "di pari grado" (cfr. sul punto le dichiarazioni rese da A.G.). Quella che è emersa è, dunque, una attività svolta dal D.C. che appare chiaramente più qualificante rispetto a quella pur richiesta dalla categoria di appartenenza. Vi era, infatti, in tale attività svolta qualcosa in più rispetto alla generica responsabilità inerente all´assolvimento dei propri compiti e rispetto al mero espletamento di funzioni amministrative dalle cadenze ripetitive. Sono in particolare i descritti compiti di coordinamento ed organizzazione del funzionamento del settore di assegnazione, tutti presupponenti un ambito di autonomia generale, pur nei limiti delle direttive generali, nonché quelle più tecniche attinenti alla verifica dei dati inseriti nei documenti contabili predisposti dagli altri dipendenti e denotanti specifica preparazione professionale che consentono di ritenere integrati gli elementi di differenziazione della declaratoria dell´8a categoria professionale (Area V) rispetto alla qualifica formalmente riconosciuta al ricorrente. L´espletamento delle attività descritte in ricorso per il periodo in contestazione con continuità e maggiore incidenza quantitativa sull´orario di lavoro giornaliero e la maggiore significatività della stessa sul piano professionale rispetto ai meri compiti di annotazione e compilazione, di minore rilevanza professionale in quanto sganciati da ogni profilo di visione di insieme del settore di assegnazione, consentono di ritenere la "prevalenza" (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sez. L sent. n. 6230 del 23/06/1998, Cass. Sez. L Sen. n. 14622 del 28/12/1999, Cass. Sez. L sent. n. 4537 del 05/03/2004) di quelle mansioni rispetto a tali compiti meno complessi, sì da condurre al riconoscimento in favore del ricorrente a fronte dell´espletamento continuativo delle superiori mansioni, così come ritenuto dal primo giudice, a far data dall´1/7/91. Del resto, in attuazione dell´art. 106 del c.c.n.l. 18 luglio 1990, in sede di accordo nazionale del 17 luglio 1991 era stato espressamente previsto che sarebbero stati inquadrati a livello superiore i dipendenti svolgenti, alla data del 31 dicembre 1991 mansioni superiori, fissandosi, altresì, le regole per la fase attuativa delle valorizzazioni. In sede di successivo accordo, a livello locale, del 25/9/91 erano stati individuati, ai fini di tale valorizzazione, proprio i dipendenti addetti all´Officina G.R. ed in particolare quelli svolgenti attività nel settore contratti, nel settore segreteria del personale, nel settore segreteria tecnica, da far confluire nell´8° livello. In sede di determinazione pattizia si era, dunque, dato atto del fatto che, all´interno del medesimo ufficio, in ragione dei compiti svolti e della particolare situazione organizzativa locale, del fabbisogno e delle esigenze di operatività qualitativa, vi erano più professionalità da valorizzare (cfr. sul punto le dichiarazioni rese da S.A.) il che appare confermativo della maggiore rispondenza di certe mansioni in concreto svolte (come detto denotanti la responsabilità di un settore) ad un inquadramento superiore. Quanto al diritto al trattamento retributivo (riconosciuto dal primo giudice con decorrenza dalla stessa data del disposto inquadramento - 1/7/91 - e non dalla data di effettivo svolgimento delle mansioni superiori - 1/4/91 -, senza che sul punto sia stato formulato dal D.C. appello incidentale) deve ritenersi meritevole l´eccezione di prescrizione - tempestivamente formulata dalla R. S.p.A. nel corso del giudizio di primo grado e riproposta quale primo motivo di gravame nel presente giudizio di appello. Riguardo a tale eccezione si osserva che è da considerarsi ius receptum che il diritto al definitivo riconoscimento delle mansioni superiori (c.d. promozione automatica ex art. 2103 c.c.) si prescrive in dieci anni a prescindere dalla garanzia della stabilità reale del posto. Per il diritto al riconoscimento della qualifica superiore, dunque, il previsto termine decennale non è decorso. Per quanto attiene, poi, al diritto al pagamento delle maggiorazioni retributive connesse al riconoscimento delle mansioni superiori, lo stesso si prescrive in cinque anni, ancorché azionato unitamente alla pretesa modificativa dello status lavorativo, e ben può differirsene la realizzazione nei casi di aziende prive del requisito dimensionale necessario per l´applicazione dell´art. 18 l. 300/70. Nella fattispecie in esame, invero, è pacifica e notoria la sussistenza dei requisiti dimensionali prescritti per l´applicabilità della normativa a tutela contro i licenziamenti individuali - ed, in particolare, dell´art. 18 della legge 300/70 -, con conseguente decorso del termine prescrizionale quinquennale anche in costanza di rapporto. Tanto premesso, la domanda avente ad oggetto le differenze retributive, conseguenti alle superiori mansioni espletate, rileva il Collegio che la stessa può trovare accoglimento solo per il periodo successivo al 22 gennaio 1993 e fino alla data del pensionamento del D.C. (31/12/93), atteso che per il periodo pregresso ogni pretesa deve considerarsi prescritta, risultando fondata l´eccezione tempestivamente sollevata dalla società nel corso del giudizio di primo grado, ed espressamente riproposta nel presente giudizio di appello, e mancando ogni prova di atti interruttivi anteriori alla raccomandata del 22/1/98 allegata alla produzione di parte ricorrente. In conclusione, in parziale accoglimento dell´appello va condannata R. S.p.A. al pagamento in favore di D.C.S. delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione delle svolte mansioni superiori dell´area V del C.C.N.L. (8a categoria), profilo di "Segretario superiore di 1a classe" a decorrere dal 22/1/1993 e fino alla data dell´avvenuto pensionamento (30/12/03), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Quanto alla regolamentazione delle spese, il ridimensionamento delle pretese economiche del ricorrente costituisce motivo per condannare R. S.p.A. al rimborso, in favore di D.C.S., di due terzi delle spese del doppio grado e di compensare tra le parti la residua quota. P.Q.M. - La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull´appello proposto da R. S.P.A. con atto depositato in data 17/2/2006 nei confronti di D.C.S. avverso la sentenza del Tribunale di Melfi n. 347/05 pronunziata in data 21/4/2007, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) in parziale accoglimento dell´appello principale condanna R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di D.C.S. delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione delle svolte mansioni superiori dell´area V del C.C.N.L. (8a categoria), profilo di "Segretario superiore di 1a classe" a decorrere dal 22/1/1993 e fino alla data dell´avvenuto pensionamento (30/12/03), oltre interessi e rivalutazione monetaria; 2) condanna R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore di D.C.S., di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio e compensa tra le parti la residua quota; liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi Euro 1.250,00 di cui Euro 750,00 per onorari, Euro 500,00 per diritti oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; liquida le spese del presente grado di giudizio in complessivi Euro 1.575,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 800,00 per onorari ed Euro 175,00 per rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge; 3) conferma, nel resto, la sentenza appellata. |
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