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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 14 gennaio 2009
“MILITARE E SCHEDA DI VALUTAZIONE” Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 14 gennaio 2008, n. 58 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano - Responsabile sezione Pari Opportunità del sito LavoroPrevidenza ----- Un improvviso abbassamento dei lusinghieri giudizi riportati precedentemente da un militare nella propria scheda valutativa non deve essere sorretto da un´idonea motivazione, in quanto si tratta di note di qualifica o giudizi formulati annualmente ed hanno carattere autonomo. Svolgimento del processo. - Il ricorrente ha impugnato con ricorso gerarchico in data 21 agosto 2004 il documento caratteristico della scheda valutativa (numero d´ordine 22) relativa al periodo 10 settembre 2002 - 25 settembre 2003. Egli ha lamentato che gli è stato attribuito il giudizio complessivo "nella media", mentre con la precedente valutazione gli era stato attribuito un giudizio "superiore alla media". Egli ha dedotto in particolare l´illogicità e l´incongruenza di talune valutazioni espresse dal compilatore e dal revisore rispetto a quelle espresse in epoca prossima a quella oggetto di gravame, nonché la repentinità del mutamento di talune qualità, soprattutto intellettuali e culturali del ricorrente, che sono suscettibili di diverso apprezzamento solo in presenza di elementi oggettivi che difetterebbero nel caso di specie. Con il provvedimento impugnato il Ministero della Difesa ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente. Motivi della decisione. - Il ricorrente lamenta eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà tra quanto assunto in parte motiva nel decreto impugnato, il documento caratteristico oggetto di gravame e i documenti caratteristici precedenti nonché tra le stesse valutazioni espresse nel provvedimento censurato; carente e/o insufficiente motivazione; motivazione apparente; contrasto con le risultanze documentali acquisite. Egli lamenta in particolare che la valutazione delle qualità intellettuali, culturali del ricorrente non è suscettibile di mutamento nel breve periodo, se non per particolari contesti che nel caso di specie non ricorrono. La doglianza è infondata. Infatti ciascun periodo di valutazione è oggetto di una valutazione autonoma. Un improvviso abbassamento dei lusinghieri giudizi riportati precedentemente da un militare nella propria scheda valutativa non deve essere sorretto da un´idonea motivazione, in quanto note di qualifica o giudizi formulati annualmente hanno carattere autonomo e l´Amministrazione, per ciascun periodo di tempo considerato e tenuto conto del servizio svolto, può pervenire a valutazioni diverse da quelle anteriori, in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall´interessato, lungo il corso degli anni, non sono necessariamente uniformi. Pertanto i giudizi analitici e quello complessivo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile alcuna illegittimità per contrasto coi giudizi relativi ad anni diversi (così TAR Firenze I n° 152 del 18 gennaio 2005). D´altro canto il ricorrente non ha fornito elementi sintomatici di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto che potrebbero inficiare il giudizio valutativo. Tale non può configurarsi la querela presentata dal ricorrente nei confronti del superiore che formula la valutazione. In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio. P.Q.M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso di cui in epigrafe; Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità amministrativa. |
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