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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 17 novembre 2008

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E GUARDIA DI FINANZA

Nel procedimento disciplinare nei confronti del militare della guardia di finanza, il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte dell´amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da irrogare sicché, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell´amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all´inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, salvo che la valutazione contenga un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente.

T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 29
Nota di Rocchina Staiano

Svolgimento del processo. - 1. Con il ricorso all´esame il signor M. - sottufficiale della guardia di finanza in servizio a Formia - impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comandante in seconda della guardia di finanza gli ha inflitto - all´esito di procedimento disciplinare - la sanzione della perdita del grado per rimozione.
2. In concreto il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale in quanto accusato di aver aiutato il 30 giugno 1996 il concorrente di un tentato furto in Roma "a eludere le investigazioni dell´autorità e a sottrarsi alle ricerche recandosi a prenderlo e prendendolo a bordo della propria autovettura, non fermandosi ai segnali dei Carabinieri che lo seguivano e poi facendo improvvisamente scendere i passeggeri che si davano a precipitosa fuga a piedi".
3. Il procedimento penale si è concluso con sentenza del 13 febbraio 2004 del Tribunale penale di Roma che ha prosciolto il ricorrente per prescrizione del reato; divenuta irrevocabile la sentenza, il corpo della guardia di finanza sottoponeva il ricorrente a procedimento disciplinare contestandogli con nota del 10 agosto 2004: a) i medesimi fatti oggetto del proscioglimento in sede penale; b) di esser venuto meno ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento e connessi al suo status; c) di aver arrecato nocumento all´immagine e al prestigio del corpo.
L´ufficiale inquirente - ritenendo non sufficientemente provati gli addebiti sub a) e b) - in data 5 ottobre 2004 proponeva che al ricorrente fosse applicata una sanzione disciplinare di corpo per il solo addebito sub c). Tale proposta era condivisa dal Comandante regionale del corpo che, con determina del 14 ottobre 2004 proponeva l´archiviazione dell´inchiesta formale, salvi provvedimenti da assumere in base al regolamento di disciplina militare. Identico era l´avviso espresso il giorno successivo del Comandante interregionale.
Il Comandante in seconda del corpo, invece, con determinazione del 7 gennaio 2005, disponeva la nomina di una commissione di disciplina al fine di valutare se il ricorrente fosse meritevole di conservare il grado.
La commissione di disciplina si riuniva il 28 febbraio 2005 e concludeva che il ricorrente "non è meritevole di conservare il grado"; seguiva il provvedimento con cui il 14 maggio 2005 il Comandante in seconda della guardia di finanza sanzionava il ricorrente con la perdita del grado per rimozione.
4. Con il ricorso all´esame il signor M. impugna il provvedimento sanzionatorio e gli atti del procedimento denunciandone l´illegittimità sotto vari profili.
5. Resiste l´amministrazione.

Motivi della decisione. - 1. Il ricorso è infondato.
2. Con un primo motivo si deduce che il provvedimento sanzionatorio è illegittimo per violazione dell´articolo 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto tra la determinazione che ha chiuso l´inchiesta formale del 5 ottobre 2004 e la determinazione con cui il Comandante in seconda del corpo il 7 gennaio 2005 ha deferito il ricorrente alla commissione di disciplina sono trascorsi più di 90 giorni con conseguente "perenzione" del procedimento.
2.1. Il motivo è infondato; come ammette lo stesso ricorrente, la giurisprudenza consolidata è dell´avviso che, al fine di scongiurare la perenzione, sia sufficiente il compimento di un qualsiasi atto del procedimento purchè previsto dalla legge ovvero comunque funzionale e attinente al procedimento stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1960); nella fattispecie tra il rapporto dell´ufficiale inquirente del 5 ottobre e il deferimento alla commissione di disciplina del 7 gennaio successivo sono intervenute le determinazioni con cui il comandante regionale e il comandante interregionale si sono espressi a favore dell´applicazione al ricorrente della semplice sanzione di corpo e non di stato per cui la perenzione non si è verificata, non essendo condivisibile l´assunto del ricorrente secondo cui gli unici atti idonei a impedirla sarebbero quelli partecipati all´incolpato. Né appare pertinente alla fattispecie la sentenza n. 15 del 26 giugno 2000 dell´Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che il ricorrente ha richiamato nella memoria del 26 novembre 2007 a sostegno del suo assunto secondo cui le determinazioni del comandante regionale e del comandante interregionale del 14 e 15 ottobre 2004 non rientrerebbero tra gli atti del procedimento idonei a interrompere il termine di perenzione; e infatti l´elencazione degli atti aventi tale efficacia recata da tale sentenza ha come riferimento il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, mentre alla fattispecie si applica la legge 31 luglio 1954, n. 599 che disciplina il procedimento disciplinare nei confronti di militari in servizio e che è stata estesa alla Guardia di finanza dalla legge dalla legge 17 aprile 1957, n. 260; nel contesto di tali leggi la determinazione del 14 ottobre 2004 - cioè la proposta del comando che aveva disposto l´inchiesta formale di inflizione di una sanzione minore - costituisce atto necessario del procedimento ex articolo 66 del legge n. 599 e 6 della legge n. 260, come tale idoneo a interrompere il termine di perenzione, per cui il successivo deferimento alla commissione di disciplina da parte del vicecomandante generale - che non ha ritenuto di accogliere la proposta - è tempestivo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la determinazione con cui la commissione di disciplina lo ha ritenuto non meritevole di conservare il grado non è sufficientemente motivata e non è stata preceduta dagli adempimenti previsti dalle circolari del corpo (in particolare la circolare 1° aprile 1999 prescrive che la discussione si svolga sulla base di motivate e palesi proposte di ciascun componente della commissione).
3.1. Il motivo è infondato.
Deve anzitutto osservarsi che il modus operandi della commissione di disciplina non risulta essersi posto in contrasto con le circolari invocate dal ricorrente ed è comunque pienamente corrispondente alle disposizioni dell´articolo 74 della legge n. 599 citata.
Il punto da cui occorre muovere è che scopo della circolare del 1° aprile 1999 - che del resto certo non potrebbe derogare al modus operandi della commissione delineato dall´articolo 74 della legge n. 599 - è quello di garantire che le decisioni delle commissioni siano assistite da adeguata motivazione (e infatti si legge nella circolare che essa è stata occasionata da "recenti pronunce giurisprudenziali" sfavorevoli per l´amministrazione, in quanto censuranti la sostanziale assenza di motivazione di tali decisioni); ciò premesso e considerato che la votazione comunque è segreta per espressa disposizione di legge, nel senso che le singole scelte dei componenti devono restare anonime, la circolare deve essere intesa nel senso che la commissione è chiamata a esternare in modo puntuale la motivazione della propria decisione dando conto della ponderazione compiuta in relazione alle risultanze dell´attività compiuta.
Nella fattispecie questo è quanto sostanzialmente avvenuto, nel senso che la determinazione con cui il vice comandante della guardia di finanza aveva disposto il deferimento alla commissione di disciplina aveva incaricato quest´organo di dichiarare se il signor M. fosse o meno meritevole di conservare il grado ed è su quest´alternativa che la commissione si è pronunciata - in stretta aderenza a quanto espressamente dispone il più volte citato articolo 74 - determinandosi in senso sfavorevole al ricorrente.
4. Deduce infine il ricorrente che la determinazione impugnata è priva di presupposti e si fonda su insufficiente istruttoria in quanto l´amministrazione non ha proceduto ad alcun autonomo accertamento e si è fondata sui soli elementi raccolti nell´ambito del procedimento penale, elementi aventi un carattere solo indiziario e mai sottoposti a verifica in contraddittorio né confermati in sede dibattimentale o in sede di procedimento disciplinare.
4.1. Il motivo è infondato.
Il provvedimento con cui il Vice Comandante della guardia di finanza ha applicato la sanzione contiene infatti una puntuale ricostruzione dei fatti e degli elementi su cui si fonda la sanzione che appare il frutto di valutazioni non irragionevoli né smentite dai fatti e come tali non illegittime sotto il profilo dell´eccesso di potere (non essendo comunque soggette al sindacato di merito di questo giudice).
Deve poi aggiungersi che il ricorrente in sede penale è stato prosciolto per la prescrizione del reato; ciò quindi non impediva all´autorità amministrativa di attivare il procedimento penale per quei medesimi fatti utilizzando le risultanze di quel procedimento (cosa del resto inevitabile perché, stante il lungo periodo di tempo trascorso, è illusorio pensare che si potesse procedere a nuovi accertamenti e/o verifiche); le risultanze del procedimento penale a loro volta dimostrano in modo eloquente che il ricorrente ha intrattenuto relazioni con un pregiudicato (inizialmente negandole per poi - di fronte all´evidenza - ammetterle); quanto poi al coinvolgimento nel furto e alla imputazione per favoreggiamento, non è dubitabile il coinvolgimento del ricorrente in tale vicenda, dai contorni più che torbidi (basti pensare alla sua presenza - di cui mai è stata data una persuasiva spiegazione - a Roma nelle prime ore della giornata del 30 giugno 1996 e nei pressi del luogo in cui era stato commesso il furto nel quale è risultato coinvolto il sopra citato conoscente e al suo atteggiamento nei confronti dei carabinieri che sul furto stavano investigando e che lo avevano fermato in circostanze non commendevoli per un militare appartenente a una forza di polizia). Non è compito del giudice amministrativo compiere un sindacato in ordine alla sussistenza o meno del reato di favoreggiamento né è tantomeno possibile - lo si ripete - un sindacato di merito sulle valutazioni compiute dall´amministrazione in sede disciplinare; ciò che conta ai fini dello loro legittimità è che tali valutazioni siano basate su una adeguata istruttoria e non si palesino illogiche o irragionevoli e ciò è quanto avvenuto per la valutazione compiuta nella fattispecie in ordine alla violazione del giuramento (da cui consegue la perdita del grado ex articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599). Del resto costituisce orientamento consolidato e condivisibile che "nel procedimento disciplinare nei confronti del militare della guardia di finanza, il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte dell´amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da irrogare sicché, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell´amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all´inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, salvo che la valutazione contenga un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente" (Consiglio di Stato, sez. IV 21 agosto 2006, n. 4841).
5. Il ricorso deve dunque essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.

P.Q.M. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

 
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