lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 15 luglio 2008

ARMA DEI CARABINIERI E SERVIZIO DI PIANTONE IN CASERMA

Il servizio di piantone in caserma, svolto dal militare dell´Arma dei carabinieri, non può essere retribuito come lavoro straordinario, in quanto il medesimo servizio è già oggetto di una specifica indennità, ai sensi dell´art. 2, l. 28 aprile 1975 n. 135, come modificato dall´art. 4, l. 27 maggio 1977 n. 284.
Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1575.
NOTA DI Rocchina Staiano

Svolgimento del processo. - Con i due ricorsi in esame, di identico contenuto, i militari dell´Arma dei carabinieri indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso le sentenze del T.A.R. per la Lombardia n. 713/1998 e n. 714/1998, che avevano disatteso la pretesa ad ottenere il compenso per il lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento del servizio di piantone in caserma dal 1° gennaio 1982.
Gli appellanti lamentano, in sostanza, che con le predette decisioni non sia stata correttamente valutata la qualità del servizio di piantone (essendosi tra l´altro omessi adeguati accertamenti istruttori in proposito), nonché la mancata rimessione alla Corte costituzionale delle questioni relative alla norme ritenute ostative alla chiesta corresponsione dei compensi per lavoro straordinario connessi con il servizio di piantone, oltreché alla disparità di trattamento con il personale della Polizia di Stato.
Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministeri della difesa e dell´interno deducendo l´infondatezza dei gravami in fatto e diritto. Viene inoltre eccepita la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell´interno, trattandosi non di dipendenti di detta Amministrazione ma di militari appartenenti all´Arma dei carabinieri.
La causa è passata in decisione all´udienza pubblica del 13 febbraio 2007.

Motivi della decisione. - 1. - La Sezione dispone, anzitutto, la riunione dei due ricorsi in epigrafe, per la loro stretta connessione.
2. - La Sezione ritiene che possa accedersi alla richiesta del Ministero dell´Interno, in ordine alla sua estromissione dal presente giudizio, per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di gravami attinenti a pretese economiche avanzate dai ricorrenti in qualità di militari dell´Arma dei carabinieri, inseriti nell´organizzazione del Ministero della difesa.
3. - Con la prima sentenza appellata (n. 713/1998) il T.A.R. per la Lombardia, previa dichiarazione di difetto di giurisdizione della domanda risarcitoria contestualmente presentata dai ricorrenti, ha ritenuto priva di giuridico fondamento la richiesta degli interessati intesa ad ottenere il pagamento come lavoro straordinario del servizio di piantone svolto dai medesimi, rilevando che il medesimo servizio è già oggetto di una specifica indennità, ai sensi dell´articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, modificato dall´articolo 4 della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successivamente dall´articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, come sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 1994, n. 457); ha ritenuto, altresì, manifestamente infondata l´eccezione di costituzionalità sollevata in relazione alla norma da ultimo citata.
4. - In sede di appello (ricorso n. 7327/1998) i predetti interessati contestano le statuizioni del primo Giudice, riproponendo le doglianze precedentemente dedotte ed insistendo per la incostituzionalità di norme che eventualmente comportino la inadeguatezza del compenso previsto per l´attività di piantone, oltreché una disparità di trattamento tra il personale che svolga servizio di pubblica sicurezza a seconda che appartenga alla Polizia di Stato ovvero all´Arma dei carabinieri.
5. - La Sezione non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questo Consiglio, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce del giudice amministrativo in senso conforme (cfr. da ultimo: T.A.R. Campania - Salerno, 3 luglio 2002, n. 630), non apparendo condivisibili le argomentazioni proposte dagli appellanti.
5.1. - Va ribadito, in primo luogo, che la disciplina relativa all´orario di lavoro per i dipendenti della Polizia di Stato non può essere ritenuta integralmente applicabile agli appartenenti all´Arma dei carabinieri, in considerazione del diverso "status", rispettivamente civile e militare che caratterizza i predetti, con la conseguenza che, pur in presenza di numerose norme riguardanti le funzioni comuni delle due categorie di personale, non appare in realtà configurabile una disparità di trattamento per quanto concerne il trattamento economico relativo alle prestazioni svolte, nei due diversi ambiti, oltre l´orario normale di lavoro e da compensare eventualmente come lavoro straordinario.
5.2. - Ciò posto, deve ancora rilevarsi che, in realtà, il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro, rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni surrichiamate di cui all´articolo 17 della legge n. 668 del 1986, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto, compensate con le indennità di cui alla legge n. 284 del 1977, dovendosi considerare che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, l´impegno assiduo e continuativo normalmente necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell´ordinario orario di lavoro, costituiscono titolo valido per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
5.3. - In altri termini, va considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all´Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittima ed affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.
5.4. - In simile prospettiva appaiono, dunque, prive di pregio le obiezioni formulate al riguardo dagli appellanti in ordine alla possibilità che pure il lavoro di piantone possa comportare particolari responsabilità ed episodi di rischio e di pericolo anche gravi, trattandosi di vicende eccezionali e da riconnettere, comunque, allo specifico "status" di militare.
Sotto tale profilo non appaiono giustificate, quindi, le doglianze relative alla peculiari caratteristiche che possono assumere, in taluni casi particolari, le mansioni del piantone, che possono essere svolte in via esclusiva dai militari, presso i Comandi riservati agli ufficiali.
5.5. - Anche le numerose altre doglianze formulate dagli appellanti sono da disattendere, tenuto conto che le prestazioni di cui si tratta prescindono dalla disciplina sull´orario di servizio dettata dall´articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, risultando regolate dalla normativa particolare sopra indicata; tenuto conto, altresì, della inammissibilità di censure volte a sindacare il merito delle scelte legislative sulla misura del compenso previsto per le prestazioni di cui si discute.
5.6. - Né alcun rilievo può attribuirsi alle argomentazioni svolte per dimostrare la cumulabilità del compenso per lavoro straordinario e di altre indennità, atteso che nel caso di specie gli emolumenti in discorso assumono evidentemente un carattere alternativo tra loro.
6. - Sulla scorta di quanto premesso il Collegio ritiene di poter concludere per la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti nei confronti delle surrichiamate norme relative ai compensi stabiliti per i servizi in questione.
In primo luogo, va ribadito, non è ravvisabile una violazione del principio di uguaglianza, di cui all´art. 3 della Costituzione, per il differente trattamento degli appartenente alla polizia di Stato, che va rapportato alla diversa condizione giuridica di dipendenti civili di questi ultimi.
In secondo luogo, non sembra invocabile una violazione dell´art. 32 della Costituzione, concernente la tutela della salute, in quanto l´impegno assorbente dell´attività svolta dai ricorrenti va ricollegata, con tutta evidenza, allo specifico "status" di militari dei medesimi.
In terzo luogo, non sussiste una violazione dell´art. 36 della Costituzione per l´asserito inadeguato compenso del servizio di piantone, dovendosi considerare che - come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa - la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. Corte Cost. 20 giugno 2002, n. 263; 12 marzo 2004, n. 91; Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7101).
7. - Non potendosi neppure ipotizzare, nella situazione sopra delineata, un eventuale risarcimento del danno richiesto dagli interessati, l´appello deve essere in toto respinto.
8. - Per quanto riguarda l´ulteriore appello (n. 9525/1998), proposto dai medesimi ricorrenti avverso la sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 714/1998, osserva la Sezione che il gravame appare inammissibile.
L´appello, infatti, si rivolge avverso la citata decisione del T.A.R. n. 714/1998 che riguardava, però, alcuni militari dell´Arma (Andriolo Luca ed altri 29) i cui nominativi non corrispondono a quelli degli attuali appellanti. Questi ultimi, pertanto, non risultano legittimati a proporre l´impugnativa in discorso, con conseguente inammissibilità della stessa.
9. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe;
- dispone l´estromissione dal giudizio del Ministero dell´interno;
- respinge l´appello n. 7327/1998 e, per l´effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile il ricorso n. 9525/1998;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del Ministero della difesa, liquidate nella misura complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa.




 
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