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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIAŽ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca dŽItalia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dallŽeccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. legge Pinto).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sullŽabuso dei contratti a termine. LŽItalia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per lŽassunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma dŽinterpretazione autentica di cui allart. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo dŽiscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dellINPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo dŽiscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dellINPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
LŽinteresse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
NellŽarea del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale listante può avanzare allAutorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dallIstituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 23 maggio 2008
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLE P.A. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 19 marzo 2008 , n. 3 Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate allŽarticolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dallŽarticolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Al Consiglio di Stato Ufficio del segretario generale Alla Corte dei conti Ufficio del segretario generale AllŽAvvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale Alle Agenzie AllŽARAN Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001) Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dellŽuniversitaŽ e della ricerca) Alle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico) Alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione e, p. c.: Alla Conferenza dei rettori delle universitaŽ italiane AllŽUnioncamere Alla Conferenza dei presidenti delle regioni AllŽANCI AllŽUPI 1. Premessa. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nellŽottica di un superamento radicale e definitivo del «lavoro precario» nel settore pubblico, interviene con varie disposizioni in materia di pubblico impiego, adottando anche misure volte ad evitare il rischio di un suo rigenerarsi a causa di un utilizzo improprio ed ingiustificato delle forme contrattuali flessibili, con i noti risvolti di ordine sociale. La finalitaŽ strategica del legislatore si concretizza con soluzioni diversificate ma convergenti ovvero: 1) con disposizioni innovative che disegnano, per gli anni 2008 e 2009, una disciplina piuŽ ampia e complessa della speciale procedura di «stabilizzazione» giaŽ significativamente introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Per le amministrazioni pubbliche interessate, le predette disposizioni trovano la loro sintesi nella possibilitaŽ di predisporre, nellŽambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale in possesso dei prescritti requisiti, come previsto dallŽart. 3, comma 94, della legge finanziaria 2008; 2) con decise misure restrittive e di rigore sullŽutilizzo del lavoro flessibile, che rispondono allŽesigenza di prevenire, per il futuro, il riformarsi di situazioni irregolari conseguenza di un uso distorto del lavoro «atipico», ribadendo, quindi, la centralitaŽ e la regola dellŽassunzione a tempo indeterminato e del concorso pubblico. In questŽottica va inserita la novella allŽart. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Utilizzo di contratti di lavoro flessibile». La disciplina limita lŽuso del lavoro flessibile di tipo subordinato a circoscritti casi specificamente individuati. Inoltre, si ricorda per il lavoro autonomo la modifica dellŽart. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma subordina il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ad esperti di «particolare e comprovata specializzazione universitaria» piuttosto che «di provata competenza» elevando ab origine il requisito richiesto. Questo riduce i casi in cui si puoŽ fare ricorso a detta tipologia di incarichi, rispondendo al contempo alla finalitaŽ: di rendere detti incarichi piuŽ rispondenti alle esigenze di alta professionalitaŽ connesse con la loro reale ratio; di evitare lŽuso distorto fattone dalle amministrazioni negli ultimi anni che vi hanno fatto ricorso anche per esigenze connesse con compiti di basso profilo, favorendo pure su questo fronte il formarsi di precariato; di garantire che il regime restrittivo posto con le rigide disposizioni sul lavoro flessibile di tipo subordinato non spinga nella direzione della compensazione attraverso un piuŽ diffuso ricorso alle tipologie di lavoro autonomo. Permangono misure di riduzione della spesa di personale che incidono sullŽutilizzo delle tipologie di lavoro flessibile. LŽart. 3, comma 80, della legge finanziaria 2008, che interviene sullŽart. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), riduce la spesa per contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 40% al 35% di quella sostenuta per le stesse finalitaŽ nellŽanno 2003 dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dagli enti pubblici non economici, dagli enti di ricerca, dalle universitaŽ e dagli enti pubblici di cui allŽart. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Analogamente accade per le autonomie regionali e locali le cui misure di riduzione della spesa del personale (art. 1, commi 557 e 562, legge finanziaria 2007) si riflettono anche sulle spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, secondo quanto giaŽ previsto dallŽart. 1, comma 198, legge finanziaria 2006. Si rinvia, inoltre, allŽart. 1, comma 565, della richiamata legge finanziaria 2007 per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario locale. 2. FinalitaŽ della novella allŽart. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Definire lŽobiettivo perseguito dal legislatore con la modifica dellŽart. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta la chiave di lettura principale per indagare sulla sua portata. EŽ utile sottolineare che lŽart. 36 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui allŽart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come si evince anche dal suo contenuto che contempla disposizioni particolari anche per le autonomie e gli enti territoriali. Come evidenziato, la norma non nasce dallŽesigenza di attualizzare la disciplina del lavoro flessibile in ragione delle evoluzioni economico-sociali dellŽapparato amministrativo. Piuttosto la disposizione nasce come reazione al contesto storico caratterizzato dallŽemergenza del fenomeno del precariato causato, come piuŽ volte ripetuto, dal degenerato uso del lavoro flessibile, utilizzato anche come strumento per eludere il principio costituzionale della concorsualitaŽ, che rappresenta la regola primaria in materia di accesso nella pubblica amministrazione, ricorrendo quindi a forme di reclutamento semplificate che non hanno dato sufficiente garanzia del rispetto dei principi di imparzialitaŽ e trasparenza. La sua genesi di disciplina correttiva di questo uso distorto della flessibilitaŽ spiega la rigiditaŽ del regime sancito ma rappresenta anche un elemento guida fondamentale per delineare i criteri e gli ambiti applicativi che ne derivano. La necessitaŽ di correggere lŽuso del lavoro flessibile era stata giaŽ avvertita dal legislatore anche con il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 dove, in sede di misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, sono stati dettati, allŽart. 4, principi generali di contenimento individuando soluzioni organizzative alternative noncheŽ disposizioni importanti in materia di monitoraggio. Stabilito che il fine primario sotteso alla norma di cui allŽart. 3, comma 79, della legge n. 244/2007, eŽ quello di evitare il ricostituirsi di illegittimitaŽ e di criticitaŽ gestionali, compito dellŽinterprete eŽ quello di dare piena concretezza a questa volontaŽ del legislatore attraverso una lettura coerente del testo riformulato, in una dimensione di salvaguardia dellŽinteresse pubblico primario e di garanzia del rispetto dei principi di buon andamento e continuitaŽ dellŽazione amministrativa, non disgiunti da quelli di economicitaŽ ed efficienza; lettura necessaria secondo criteri di logica e coerenza anche alla luce di alcuni sacrifici imposti alla tecnica legislativa dalla specialitaŽ dellŽiter parlamentare della manovra finanziaria che rendono di difficile comprensione alcuni passaggi normativi. Con la presente circolare, tra lŽaltro, si chiariraŽ il significato di alcuni termini atecnici a cui il legislatore ha fatto ricorso, al fine di dare alla nuova disciplina un assetto sistematico e funzionale al corretto svolgimento dellŽattivitaŽ amministrativa. 3. La riaffermazione del modello standard di rapporto di lavoro. Il nuovo art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 esordisce con lŽespressione «Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» formulando un principio di carattere generale che riafferma il modello standard del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha, tra lŽaltro, storicamente caratterizzato il pubblico impiego. Il principio enunciato costituisce una linea guida anche per lŽinterpretazione della restante parte dellŽarticolo in quanto circoscrive, con lŽavverbio «esclusivamente», il ricorso alle forme flessibili ad ipotesi residuali che sono rigidamente circostanziate. Si rammenta che anche nel settore privato la legge 24 dicembre 2007, n. 247, modificando lŽart. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha riaffermato che il contratto di lavoro subordinato eŽ stipulato di regola a tempo indeterminato e che, pertanto, lŽapposizione di un termine eŽ consentita soltanto al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo articolo. Lo stesso sistema assunzionale del settore pubblico previsto per gli anni 2008 e 2009, che contempla tra le procedure di reclutamento anche quella speciale della «stabilizzazione», esprime il suo carattere di norma di transizione in attesa di tornare ad un regime ordinario fondato sulla regola costituzionale del concorso pubblico, senza riserva di posti, per lŽassunzione a tempo indeterminato. Concluse le eventuali procedure speciali di stabilizzazione, la riaffermazione del modello tipico rappresenta un vincolo che deve indirizzare le pubbliche amministrazioni ad elaborare la loro programmazione triennale del fabbisogno in armonia con la tipologia standard prevista, a garanzia di un definitivo sradicamento del lavoro precario. Il modello di assunzione a tempo indeterminato rappresenta poi lo strumento piuŽ coerente con le disposizioni che sono alla base dellŽorganizzazione delle pubbliche amministrazione Le amministrazioni determinano il proprio fabbisogno sulla base delle attivitaŽ istituzionali che sono chiamate a svolgere. Detto fabbisogno si esprime attraverso la definizione delle dotazioni organiche. Le assunzioni a tempo indeterminato comportano lŽimmissione in ruolo del personale e quindi la copertura della relativa pianta organica realizzando cosiŽ un nesso virtuoso ed effettivo tra dipendenti in servizio e fabbisogno reale delle amministrazioni. A cioŽ si aggiunga che il superamento graduale del divieto ad assumere, attraverso lŽintroduzione progressiva in tutti i settori della pubblica amministrazione del regime del turn-over, per sostituire il personale cessato nellŽanno precedente, consentiraŽ agli enti di programmare i propri fabbisogni in maniera ordinaria. La flessibilitaŽ, infine, deve essere introdotta nella pubblica amministrazione innanzi tutto attraverso interventi sullŽorganizzazione, lŽutilizzo dei sistemi informatici e soprattutto con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro a cui occorre fare riferimento per addivenire ad una piuŽ efficiente organizzazione del lavoro. EŽ utile altresiŽ evidenziare che il nuovo ordinamento professionale previsto in sede di contrattazione collettiva nazionale potraŽ rappresentare un valido strumento per favorire, anche mediante lŽadozione di contratti collettivi integrativi rispondenti alle esigenze della singola amministrazione, meccanismi di flessibilitaŽ gestionale utilizzando al meglio le risorse interne di ruolo. 4. Forme contrattuali di lavoro flessibile utilizzabili a norma dellŽart. 36 novellato. La nuova formulazione dellŽart. 36 sancisce che «Le pubbliche amministrazioni... non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellŽimpresa», se non nel rispetto dei vincoli espressamente previste. CioŽ considerato e premesso che la flessibilitaŽ nella pubblica amministrazione non svolge il ruolo di incentivo alla crescita dei livelli occupazionali ma quello di migliorare la funzionalitaŽ dellŽorganizzazione lŽinterprete deve individuare le forme contrattuali di lavoro flessibile che risultano oggi applicabili, in quanto una lettura letterale potrebbe indurre a dare alla disposizione una valenza assoluta. Tenuto conto dellŽincipit dellŽarticolo, che richiama il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e della volontaŽ del legislatore di prevenire la formazione del precariato, la violazione delle norme sul concorso pubblico e sugli organici noncheŽ lŽingerenza della politica nella gestione del personale, si ritiene che siano escluse dalle nuove limitazioni le forme di flessibilitaŽ compatibili con il lavoro a tempo indeterminato, e quindi applicabili: il tempo parziale, che si sostanzia in un utilizzo flessibile della prestazione lavorativa e non del rapporto di lavoro, la cui durata del contratto rimane assolutamente neutrale rispetto alla tipologia prescelta di riduzione dellŽorario o del periodo di lavoro. Resta, pertanto, fermo lŽart. 10, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante «Attuazione della direttiva n. 97/81/CE relativa allŽaccordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dallŽUNICE, dal CEEP e dalla CES» al fine dellŽapplicazione della disciplina del part-time ai pubblici dipendenti, fatte salve le disposizioni espressamente escluse, noncheŽ la specifica normativa contrattuale in materia; il telelavoro che si configura come un normale rapporto di lavoro subordinato, pienamente compatibile con la tipologia del tempo indeterminato, dove la flessibilitaŽ si esprime nella peculiaritaŽ della modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa. EŽ esclusa dallŽambito della norma anche la disciplina del lavoro autonomo. CioŽ per due ordini di ragioni. Innanzitutto lŽart. 36 disciplina storicamente le forme di lavoro flessibile che hanno comunque alla base un rapporto di lavoro subordinato, come confermato anche dalla sua collocazione nellŽambito di un Capo che eŽ dedicato, tra le altre materie, allŽaccesso ed al fabbisogno di personale. Si puoŽ parlare di accesso solo nel caso in cui si intende procedere ad assunzione, concetto in stretta antitesi con il modello atipico di lavoro autonomo. Data la natura di contratto esterno che caratterizza il lavoro autonomo il legislatore ha previsto per lo stesso una separata collocazione nellŽambito dellŽart. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001 che contempla le varie forme in cui esso puoŽ esprimersi che comprendono il conferimento di incarichi individuali con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa. EŽ importante definire la portata dellŽart. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, rispetto al contratto di formazione e lavoro che si configura come tipologia flessibile, a causa mista, nellŽambito di un rapporto che crea un vincolo di subordinazione a tempo determinato secondo la disciplina prevista dallŽart. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dallŽart. 1, legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dallŽart. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dallŽart. 1, comma 1, legge 19 luglio 1994, n. 451. La risoluzione della problematica puoŽ essere posta sotto diversi punti di vista e conduce in ogni caso alla medesima conclusione che eŽ quella di escludere lŽapplicabilitaŽ dellŽart. 36 ai contratti di formazione e lavoro. Fondandosi su unŽinterpretazione letterale che tenga conto del combinato disposto dellŽart. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e dellŽart. 86, comma 9, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», il contratto di formazione e lavoro rimarrebbe escluso dallŽambito della novella. CioŽ in quanto lŽart. 36 esclude lŽapplicabilitaŽ «delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellŽimpresa» ed ai sensi del citato art. 86, comma 9, il contratto di formazione e lavoro non si applica piuŽ alle imprese in quanto trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Detto orientamento risulterebbe, tra lŽaltro, in linea con la particolare attenzione riconosciuta dal legislatore, in sede di leggi finanziarie degli ultimi anni, che ha previsto disposizioni di favore volte alla conversione degli stessi contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ritenendo che gli stessi fossero espressione di un modello di reclutamento di forza lavoro da promuovere maggiormente nel contesto delle modalitaŽ assunzionali speciali che si evolvono verso la stabilizzazione, senza dover attivare ulteriori procedure concorsuali pubbliche per la copertura dei posti a tempo indeterminato, sul presupposto che tali procedure sono giaŽ state svolte precedentemente alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro. CioŽ in armonia con lŽart. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 che, nel sancire che la «facoltaŽ di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non eŽ esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia giaŽ venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti», ha inteso attribuire alla tipologia di che trattasi una vocazione chiaramente volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Vi eŽ anche unŽaltra caratteristica che induce ad escludere lŽapplicabilitaŽ del nuovo art. 36 al contratto di formazione e lavoro. Essa eŽ da collegare direttamente alla causa mista del contratto che associa alla prestazione lavorativa retribuita un obbligo di formazione per un numero minimo di ore che varia in ragione della finalitaŽ del contratto. I contratti volti allŽacquisizione di professionalitaŽ intermedie devono prevedere obbligatoriamente almeno 80 ore di formazione in luogo della prestazione lavorativa, in un arco temporale non superiore ai ventiquattro mesi. Quelli volti allŽacquisizione di professionalitaŽ elevate devono prevedere almeno centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, sempre nellŽarco temporale dei ventiquattro mesi. La disciplina prevista per i contratti di formazione e lavoro eŽ finalizzata a combinare in maniera equilibrata, secondo la professionalitaŽ da acquisire, i tempi della prestazione lavorativa con quelli della formazione, in armonia con la natura mista del contratto. Questo vale anche per il CFL c.d. leggero che ha una durata dimezzata pari a dodici mesi. LŽapplicazione del limite temporale dettato dallŽart. 36 o la causalitaŽ della stagionalitaŽ non si concilierebbero con il connubio formazione e lavoro che eŽ alla base della tipologia di contratto in questione. Si aggiunge, altresiŽ, che il termine nel contratto di formazione e lavoro non eŽ nella disponibilitaŽ delle parti, in quanto la durata dello stesso eŽ fissata ex lege in maniera inderogabile. EŽ il caso di sottolineare, infine, che anche lŽart. 10 del decreto legislativo n. 368/2001 esclude dal suo campo di applicazione i contratti di formazione e lavoro in ossequio alla specialitaŽ del rapporto che lo diversifica da quello a tempo determinato. LŽesclusione del contratto di formazione e lavoro dallŽambito dellŽart. 36 novellato comporta, nella sostanza, come giaŽ accennato, che di questa tipologia si va a privilegiare la sua vocazione di contratto che andraŽ verso la conversione al tempo indeterminato. CioŽ rende necessario sottolineare che le amministrazioni pubbliche che decidono di avvalersi della predetta tipologia di contratto, applicando i principi e le procedure di reclutamento di cui allŽart. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, possono farlo compatibilmente con il regime assunzionale vigente e con una corretta programmazione delle risorse necessarie alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, atteso che come noto il contratto non puoŽ essere prorogato e deve essere convertito entro i ventiquattro mesi successivi alla sua scadenza. In particolare le amministrazioni di cui allŽart. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dovranno tenere conto, in sede di utilizzo delle risorse disponibili da turn over, delle eventuali assunzioni a tempo indeterminato conseguenze di conversione di contratti di formazione e lavoro. Non potranno essere avviati contratti di formazione e lavoro se le amministrazioni non potranno garantirne la conversione con le risorse finanziarie previste dal regime assunzionale di settore, fermo restando la relativa procedura autorizzatorio. Analoghe considerazioni possono essere svolte per il contratto di inserimento che si puoŽ applicare agli enti di ricerca. Per quanto riguarda il contratto di somministrazione occorre evidenziare che, rispetto alla possibilitaŽ di applicare le limitazione temporali previste dallŽart. 36 anche se relativamente allŽutilizzazione del lavoratore somministrato, eŽ intervenuto lŽordine del giorno del Senato, formulato in data 27 febbraio 2008, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, che eŽ stato accolto dal Governo. In detto ordine del giorno eŽ espresso lŽorientamento che la disciplina dettata dallŽart. 36 debba riguardare, in ossequio alla ratio sottesa, soltanto i contratti di lavoro stipulati alle dipendenze delle pubbliche amministrazione che sono gli unici sui quali possono insorgere aspettative di stabilizzazione per i lavoratori interessati. PoicheŽ nei contratti di somministrazione il rapporto di lavoro si instaura tra agenzia e lavoratore, non si corre il rischio di innescare situazioni di precariato. Del resto, come evidenziato nellŽordine del giorno, le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 non includono tra il personale destinatario di stabilizzazione i lavoratori somministrati. Alla luce delle considerazioni svolte il Governo ha accolto lŽinterpretazione che lŽart. 36 sia applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazione e quindi non applicabile ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione a tempo determinato. LŽordine del giorno, pertanto, ribadisce la tesi interpretativa, in linea con lŽart. 4, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che aveva modificato il precedente testo dellŽart. 36, della piena ammissibilitaŽ dellŽutilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dellŽobbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. EŽ buona regola di amministrazione, inoltre, accertarsi che il personale somministrato sia selezionato secondo criteri che garantiscano la qualitaŽ e la professionalitaŽ dello stesso e secondo procedure improntate ai principi di imparzialitaŽ e trasparenza. 5. Nuovo regime del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Ferme restando le procedure inderogabili di reclutamento indicate dallŽart. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, che sono alla base dellŽaccesso agli uffici pubblici, al fine di rafforzare la natura temporanea del rapporto a termine e di circoscriverne lŽutilizzo, la nuova disciplina eŽ stata costruita intorno alla durata limitata dello stesso che, salve le deroghe previste, non puoŽ superare i tre mesi. Rimane ferma la clausola generale individuata dal decreto legislativo n. 368/2001 circa le «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» che possono determinare il ricorso al tempo determinato. La proroga eŽ ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi, quindi eŽ vietata nel caso in cui il contratto abbia giaŽ un termine iniziale pari al trimestre. Il rinnovo si configura come stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto. La prestazione si considera identica ogni qual volta lŽassunzione avvenga sulla base della medesima graduatoria concorsuale. Il divieto di rinnovo del contratto di cui al comma 2 dellŽart. 36 ha un carattere generale tenuto conto che alla conclusione del contratto le amministrazioni devono scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale e non procedere al rinnovo di contratto con il medesimo lavoratore. Non ricorre lŽipotesi del rinnovo ma si ha una stipula ex novo di un contratto a termine per assunzioni scaturenti da procedure concorsuali diverse. CioŽ eŽ comunque ammissibile in ossequio al principio del libero accesso ai pubblici uffici sancito dallŽart. 51 della Costituzione. Rimangono in ogni caso fuori dalla nuova disciplina restrittiva dellŽart. 36, fino alla scadenza del contratto, tutti i rapporti sorti anteriormente allŽentrata in vigore della legge. Per quanto riguarda i limiti temporali, si rimane altresiŽ fuori dal contesto dellŽart. 36, ma anche del decreto legislativo n. 368/2001, per i rapporti di lavoro a tempo determinato che fanno da ponte, nelle more dellŽassunzione a tempo indeterminato, applicando le disposizioni speciali in materia di stabilizzazione. Si fa riferimento allŽart. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e allŽart. 3, commi 92 e 95, della legge n. 244/2007. EŽ il caso poi di richiamare quanto previsto dal comma 2 dellŽart. 36, secondo cui le amministrazioni possono utilizzare il medesimo lavoratore con una sola tipologia di contratto. I contratti che rilevano per lŽunico utilizzo dettato dalla norma sono: il tempo determinato; il lavoro autonomo che nellŽart. 36 viene preso in considerazione solo per questo caso. La disposizione tende ad evitare un fenomeno prima diffuso e frequente che era quello di utilizzare il medesimo lavoratore con diverse tipologie contrattuali. Questa forma di utilizzo della stessa persona mediante contratti diversificati ha favorito il consolidarsi di situazioni di precariato significative e radicate. Il legislatore si eŽ preoccupato di prevenire il ripetersi di fattispecie di questo tipo che si tradurrebbero, nella realtaŽ, in strumenti elusivi delle disposizioni restrittive dettate dallŽart. 36. La norma va anche intesa nel senso di evitare lŽutilizzazione del medesimo soggetto come lavoratore somministrato definendo, al riguardo, opportune regole di selezione con lŽAgenzia con la quale si stipula il contratto di somministrazione. 6. Le esigenze stagionali. Sempre nel rispetto del principio del concorso pubblico, il ricorso al tempo determinato per periodi anche superiori a tre mesi eŽ previsto per esigenze stagionali, per la durata dellŽattivitaŽ lavorativa connessa allŽesigenza medesima. La stagionalitaŽ eŽ disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 che riporta un elenco delle attivitaŽ a carattere stagionale di cui allŽart. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla vecchia disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Trattasi, tuttavia, di ipotesi sorte prevalentemente per il settore dellŽagricoltura che non si adattano alle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle fattispecie coincidenti. Le esigenze stagionali devono essere sempre ricondotte a «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati e limitati periodi dellŽanno, secondo una frequenza ciclica, che determinano lŽintensificarsi dellŽattivitaŽ lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico. Si tratta di un fabbisogno temporaneo superiore alla norma che, pur essendo espressione di unŽattivitaŽ tipica dellŽente, eŽ destinato a rientrare una volta che eŽ finito il picco lavorativo. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alle competenze assegnate, dovrebbero individuare, con atto formale (determina o deliberazione da parte dellŽorgano di vertice amministrativo), un elenco delle attivitaŽ lavorative caratterizzate da un carattere stagionale affincheŽ le assunzioni connesse siano anche adeguatamente e coerentemente previste in sede di programmazione triennale del fabbisogno. 7. Deroghe ai limiti temporali connesse ad esigenze di sostituzione di lavoratori assenti. Si puoŽ prescindere dai limiti temporali fissati dallŽart. 36, ma nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, nei seguenti casi e secondo i differenti destinatari come di seguito specificato: a) sostituzione per maternitaŽ (comma 1, art. 36) e purcheŽ il provvedimento di assunzione contenga lŽindicazione del nominativo da sostituire. Detta disposizione ha come destinatari solo le autonomie territoriali. La formulazione autonomie richiama gli enti autonomi previsti dallŽart. 114 della Costituzione che sono i comuni, le province, le cittaŽ metropolitane e le regioni. Il riferimento al territorio evoca peroŽ anche tutti gli altri enti autonomi per i quali il territorio, oltre che elemento delimitatore della sfera dŽazione, si pone anche come elemento costitutivo dellŽente stesso. In particolare lŽart. 114 della Costituzione va integrato con quanto previsto dallŽart. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quindi vanno ricompresi tra le autonomie territoriali anche le comunitaŽ montane, le comunitaŽ isolane, le unioni di comuni ed i consorzi secondo le specifiche del comma 2 del medesimo articolo. Rimane dubbia la ragione della mancata estensione della deroga alle restanti amministrazioni pubbliche; b) sostituzione di lavoratori assenti (comma 9, art. 36) e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (maternitaŽ, malattia, aspettativa, comando) purcheŽ il provvedimento di assunzione contenga lŽindicazione del nominativo da sostituire. Le causali alla base dellŽassenza sono piuŽ ampie di quelle di cui al punto a), ma in questo caso i destinatari sono soltanto gli enti locali non sottoposti al patto di stabilitaŽ interno e che abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unitaŽ. La ratio di un target di destinatari cosiŽ ristretto poggia sul fatto che per amministrazioni di piccoli dimensioni maggiormente lŽassenza di un lavoratore potrebbe comportare gravi disservizi a danni dellŽutenza (si pensi agli effetti sulla cittadinanza di difficoltaŽ operative sul fronte della polizia locale e amministrativa, dellŽamministrazione generale, compreso il servizio elettorale, dellŽanagrafe e stato civile, della nettezza urbana); c) sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio, (comma 11, art. 36) prescindendo, quindi, dalla causale di assenza e contemplando anche lŽipotesi di cessazione del lavoratore tra i presupposti per lŽapplicazione della deroga. Detta deroga si applica solo agli enti del Servizio sanitario nazionale. La sostituzione, tuttavia, deve rendersi necessaria e non eŽ automatica al verificarsi del presupposto. EŽ prevista, infatti, soltanto nei casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Deve trattarsi non di mere esigenze correlate ai LEA, che normalmente sono garantiti dai servizi e dalle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001). Dette esigenze devono distinguersi per il carattere urgente ed indifferibile che puoŽ tra lŽaltro mutare a secondo dellŽemergenza del momento e dei settori progettuali e di sviluppo intrapresi dal singole ente. Si riterrebbe opportuno un intervento delle regioni al fine di dare indicazioni di dettaglio per favorire unŽunivoca interpretazione della norma atteso che le esigenze di programmazione necessitano una classificazione a monte delle casistiche che possono determinare il verificarsi delle condizioni poste alla base della deroga. EŽ opportuno, inoltre, garantire sistemi di controllo da parte del collegio dei revisori. Le regioni potrebbero anche individuare piuŽ nel dettaglio le figure professionali destinatarie della disposizione. Il legislatore non ha ricompreso, infatti, nella deroga tutto il personale del Servizio sanitario nazionale ma soltanto il personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, il personale infermieristico ed il personale a supporto alle attivitaŽ infermieristiche. In merito al personale medico infungibile che comprende gli specialisti previsti in una sola unitaŽ nelle dotazioni organiche lŽesatta individuazione diventa di secondaria importanza considerando che su questo fronte soccorre anche il comma 7 dellŽart. 36 che consente di derogare alle limitazioni temporali previste dalla norma ogni qual volta, si conferiscono incarichi dirigenziali. Il riferimento al personale infermieristico fa ricomprendere anche quello di ostetricia in quanto eŽ disciplinato unitariamente tanto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, quanto dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 di definizione delle figure professionali. Restano esclusi dalla deroga le sostituzioni connesse con le assenze o le cessazioni del personale tecnico sanitario, tecnico della prevenzione e della riabilitazione. Per quanto riguarda il personale a supporto delle attivitaŽ infermieristiche il riferimento eŽ agli operatori socio sanitari. Ai fini dellŽapplicabilitaŽ della deroga il legislatore prevede il rispetto del vincolo finanziario del tetto di spesa per il personale fissato dallŽart. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. LŽaggregato di spesa del citato comma 565 si riferisce, infatti, anche alle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Per quanto riguarda la disposizione dettata dal comma 8 per le aree marine protette citate e per il Parco nazionale dellŽarcipelago della Maddalena, eŽ una norma specifica e transitoria che dovrebbe stare, dal punto di vista della tecnica legislativa, fuori dallŽart. 36. 8. Deroghe connesse con la tipologia dellŽincarico. Vi sono alcune tipologie di incarichi conferiti a tempo determinato che, ad avviso del legislatore, rimangono esclusi dal nuovo regime descritto dallŽart. 36, comma 1. Si tratta di quelli elencati al comma 7 che sorgono con contratti a tempo determinato relativi a: 1) uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui allŽart. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; 2) uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori (art. 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 3) incarichi dirigenziali; 4) di preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalitaŽ di cui allŽart. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si tratta di contratti di lavoro che nascono intuitu personae o tenuto conto del contingente limitato appositamente assegnato, oppure, nel caso dei contratti di cui ai punti 1 e 2, in virtuŽ di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente. Per tutte le predette tipologie di incarichi la natura speciale dei contratti ha fatto si che rimanessero esclusi dallŽapplicabilitaŽ della disciplinasulla stabilizzazione. Il rapporto ha una natura di per seŽ limitata nel tempo, in relazione alla durata del mandato politico nei primi due casi o, nei restanti casi, in ragione della scadenza prevista nel contratto che viene fissata in ragione degli obiettivi assegnati al dirigente (sia che trattasi di incarico di prima fascia che di incarico di seconda fascia). La specialitaŽ dellŽincarico, la durata temporanea, il rapporto fiduciario sono elementi meritevoli che prevalgono sullŽelemento contrattuale del termine escludendo la precarietaŽ del rapporto e possibili aspettative di «stabilizzazione» da parte del personale interessato. Pur in assenza di un esplicito riferimento nella norma, si ritiene che i punti 1) e 2) siano riferibili anche ai corrispondenti organi politici delle regioni. Sono da considerare compresi nel punto 3 ad esempio gli incarichi dirigenziali di cui allŽart. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, quelli di cui allŽart. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, quelli di cui allŽart. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono da ricomprendere invece nel punto 4 (preposizione ad organi di direzione) i contratti di cui al citato art. 110, commi 1 e 2, per gli enti in cui non eŽ prevista la dirigenza. 9. La disciplina specifica delle supplenze nel settore scuola. Si ritiene di dover dedicare un approfondimento particolare alla tematica delle supplenze che trova una disciplina separata e speciale, nellŽambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessitaŽ di garantire, attraverso la continuitaŽ didattica, il diritto costituzionale allŽeducazione, allŽistruzione ed allo studio (art. 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo. Sulla base di detti principi lŽart. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina le supplenze per le scuole statali rimettendo ad un regolamento, adottato da ultimo con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131, la disciplina di dettaglio dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze medesime. Fermo restando quanto sopra richiamato per le scuole statali, rimane la necessitaŽ di garantire il rispetto dei principi costituzionali anche per le scuole gestite dagli enti locali. LŽart. 33 della Costituzione, tra lŽaltro, prevede il principio di non discriminazione tra alunni di scuole statali e alunni di scuole paritarie tra cui rientrano anche quelle degli enti locali, cosiŽ come previsto dallŽart. 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62. LŽesigenza di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione trova come necessario corollario il principio della garanzia costante del servizio e quindi della continuitaŽ educativa, valori espressi dallŽordinamento giuridico, oltre che in sede costituzionale, anche con il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Anche in sede di CCNL del comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, particolare attenzione eŽ stata rivolta allŽattivitaŽ didattica ed educativa nel contesto della disciplina dettata per il personale docente delle scuole materne e delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale educativo degli asili nido. Nei casi di vacanza dŽorganico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternitaŽ o per altre legittime cause, eŽ previsto, infatti, che gli enti debbano garantire, attraverso lŽistituto della supplenza o della sostituzione, le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Gli enti locali, tenuto conto dellŽautonomia organizzativa loro propria e delle peculiaritaŽ dei propri ordinamenti, possono ispirarsi alla disciplina prevista dal citato decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 per quanto riguarda la durata dei contratti a tempo determinato connessi con la supplenza e, in sede di regolamento da adottare ai sensi dellŽart. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere disposizioni speciali per le supplenze che garantiscano la continuitaŽ dei servizi. Tale scelta non compromette lŽautonomia richiamata, neŽ la specificitaŽ dei regimi legislativi e contrattuali vigenti percheŽ non comporta alcuna estensione delle discipline dettate per le scuole statali e riferite a quello specifico contesto organizzativo. Restano, pertanto, ferme le peculiaritaŽ organizzative del settore enti locali, noncheŽ quelle in materia di accesso allŽinsegnamento neŽ viene meno lŽesigenza di disporre in conformitaŽ ai principi costituzionali sopra richiamanti, ed allŽesigenza, comunque, di rispettare i principi generali di buon andamento e di corretto utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile. 10. Norma generale di deroga sullŽutilizzo dei contratti a tempo determinato in ragione del finanziamento dei contratti. Per alcune attivitaŽ lŽutilizzo di rapporti di lavoro flessibile rappresenta lo strumento piuŽ appropriato ed efficiente per lo svolgimento delle stesse in ragione del loro carattere temporaneo, mutevole e soggetto ad un continuo aggiornamento per rimanere al passo con i tempi. Si tratta, generalmente, di attivitaŽ che non corrispondono ad un bisogno permanente dellŽente ma a progetti ben determinati e vengono svolte, pertanto, con personale non di ruolo ed in assenza, nella maggior parte dei casi, anche di posti in dotazione organica. I rapporti di lavoro per lo svolgimento dei compiti che ne derivano trovano un finanziamento esterno che rafforza la necessitaŽ di ricorrere ad una tipologia di lavoro flessibile. EŽ fatta salva, in ogni caso, la necessitaŽ di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica a garanzia del rispetto dei principi costituzionali preordinati allo svolgimento di qualunque funzione amministrativa. La disposizione del comma 11 dellŽart. 36 prevede, cosiŽ, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, intesi sempre secondo il regime ordinario del contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di programmi o attivitaŽ i cui oneri sono finanziati con fondi dellŽUnione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Rientrano nella fattispecie anche le ipotesi che prevedono un cofinanziamento da parte delle amministrazioni o i casi in cui il finanziamento esterno giunga attraverso lŽintermediazione di un altro soggetto pubblico, quale ad esempio la regione. Questa disposizione ha una portata generale per tutte le amministrazioni pubbliche data la finalitaŽ di consentire la partecipazione ai programmi finanziati dallŽUnione europea. Le universitaŽ e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, intesi anche qui secondo il regime ordinario dei contratti a tempo determinato, per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universitaŽ. La disposizione ha una portata piuŽ circoscritta in termini di destinatari della disposizione ma contempla finanziamenti di provenienza diversa. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, infine, possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, nei termini sopra indicati, per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalitaŽ indicate nellŽart. 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si tratta di finanziamenti comunitari, privati o ai sensi dellŽart. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. LŽutilizzazione dei lavoratori, con i quali sono stipulati detti contratti, per fini diversi determina responsabilitaŽ amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. Altra sanzione prevista in caso di violazione delle medesime eŽ la nullitaŽ del provvedimento inteso come atto amministrativo propedeutico allŽavvio del progetto con conseguente nullitaŽ degli atti successivi e quindi dei relativi contratti di lavoro, salvo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. Si ritiene che le amministrazioni sopra elencate, al fine di rendere trasparente lŽutilizzo dei finanziamenti anche in connessione al ricorso di tipologie di lavoro flessibile, debbano prevedere in relazione ad ogni pro-getto un elenco analitico del personale utilizzato, della tipologia del rapporto, della durata, del trattamento economico corrisposto, noncheŽ dei compiti assegnati con chiara evidenziazione del loro nesso con gli obiettivi del progetto. Si invitano le amministrazioni ad una valutazione attenta della necessitaŽ di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed al rispetto delle disposizioni contenute nellŽart. 36, come novellato dalla legge finanziaria per lŽanno 2008. In particolare si richiama lŽattenzione sulle responsabilitaŽ e le sanzioni che il comma 6 del medesimo articolo riconduce alle scelte dei dirigenti e delle amministrazioni. CioŽ considerato si richiamano gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo a verificare periodicamente e comunque nellŽambito delle proprie competenze lŽapplicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare. Roma, 19 marzo 2008 Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Registrata alla Corte dei conti il 15 aprile 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 241 |
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