lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 20 maggio 2008

SICUREZZA SUL LAVORO: AL VIA LE NUOVE NORME DEL TESTO UNICO

Dal 15 maggio 2008, per le imprese che partecipano alle gare di appalto, entra in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che attua la delega contenuta nell´articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le novità più importanti riguardano diversi aspetti:
1. Valutazione dell´anomalia delle offerte. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell´anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all´entità´ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
2. Le tabelle sul costo del lavoro approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il costo del lavoro e´ determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, e´ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico appalto. Nei singoli contratti di appalto e di subappalto, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del decreto (il 15 maggio 2008) devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora i contratti siano ancora in corso a tale data.
4. Personale occupato dall´impresa appaltatrice o subappaltatrice. Il personale occupato dall´impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell´ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l´indicazione del datore di lavoro.
5. Documento di valutazione dei rischi. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi dovrà essere allegato entro tale ultima data.
Il decreto legislativo entrerà in vigore, con tre deroghe: il termine per l´aggiornamento della valutazione dei rischi, l´entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici e quella delle norme riguardanti le radiazioni ottiche, ad esempio i raggi laser.
Le norme sui campi elettromagnetici (previste nel titolo VIII, capo IV, T.U) entreranno in vigore il 30 aprile 2012. La nuova data deriva dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea» L114 del 26 aprile 2008 della direttiva 2008/46/CE, che ha modificato l´articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE, articolo citato al comma 3 dell´articolo 306 del decreto 81/08. Lo stesso articolo 306 prevede l´entrata in vigore delle disposizioni riguardanti le radiazioni ottiche il 26 aprile 2010. Le due proroghe non significano, però, che non si debba effettuare la valutazione dei rischi sull´esposizione dei lavoratori a questi agenti fisici fino alle nuove date, ma solamente che i valori limite fissati per legge entreranno in vigore a quelle date. Infatti è sempre un obbligo del datore effettuare una valutazione di tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività. Si consiglia, pertanto, di non tener conto di queste proroghe, in quanto un ispettore potrebbe considerare incompleto un documento di valutazione dei rischi nel quale questi, se esistenti, non siano stati considerati e quindi valutati.
La vera proroga riguarda il documento sulla valutazione dei rischi. L´articolo 306 concede 90 giorni di tempo dalla pubblicazione per applicare le nuove disposizioni. Il nuovo documento deve, quindi, essere predisposto entro il 29 luglio 2008.
È evidente che se il documento in possesso del datore di lavoro contiene già tutti gli elementi previsti dalla nuova legislazione, cioè se la valutazione è stata effettuata correttamente tenendo conto di tutti i rischi e di tutte le situazioni lavorative presenti nell´azienda, il datore non deve fare nulla.
Diversa è la situazione dei datori di lavoro che, nonostante il decreto legislativo 626/94 sia in vigore da molti anni, non hanno mai fatto la valutazione dei rischi, in quanto la nuova legge prevede in questo caso la chiusura dell´attività. Occorrerà verificare se alcune norme come la comunicazione a Inail o Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un´assenza dall´attività di almeno un giorno, escluso quello dell´evento siano applicate tempestivamente oppure no. Questo problema si pone in quanto, per effettuare la segnalazione a fini statistici, occorre che la stessa sia redatta su moduli predisposti per una successiva elaborazione elettronica. Questi modelli, però, non sono stati ancora predisposti, ma il non aver comunicato l´infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro.
Altro problema riguarda l´obbligo di registrazione dell´informazione, della formazione e dell´addestramento fornito ai singoli lavoratori sul «libretto formativo del cittadino», come imposto dall´articolo 37. E’ consigliabile, quindi, indicare su un registro interno, appositamente predisposto, tutte le informazioni, le formazioni e gli addestramenti erogati ai dipendenti (dirigenti, preposti e lavoratori) da oggi sino a quando sarà fornita la relativa documentazione da utilizzare.


 
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