lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 15 maggio 2008

LINEE DI RIFORMA DELLA STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Le segreterie di Cgil, Cisl e Uil il 7 maggio 2008 hanno approvato il documento sulla riforma del modello contrattuale.
Queste le principali novità:
- Viene portata a tre anni la cadenza per il rinnovo contrattuale (attualmente è di due anni per la parte economica e quattro per quella normativa) con l’introduzione di una nuova garanzia contro l’inflazione "ragionevolmente prevedibile" con la previsione di meccanismi di recupero certi e una revisione degli indicatori dell´aumento dei prezzi
- Si prevede inoltre la facoltà di introdurre nel contratto nazionale una quota economica minima per la contrattazione decentrata, ciò dovrebbe permettere di garantire anche nelle aziende più piccole dove il sindacato è debole incrementi salariali;
- Viene chiesto che le trattative per i rinnovi contrattuali comincino sei mesi prima della scadenza, prevedendo la decorrenza dei nuovi minimi, eventualmente decisi, dalla data di scadenza dei vecchi contratti;
- La contrattazione decentrata rimane aziendale o territoriale e dovrà avere il compito di redistribuire la produttività, quindi dovrà essere incentrata sul salario per obiettivi rispetto a parametri di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia;
- Viene data delega al Cnel di certificare la rappresentanza delle OO.SS. attraverso la verifica del dato associativo in possesso dell’Inps e di quello elettivo risultante dalle elezioni nei luoghi di lavoro.
- Si propone, infine, uno sfoltimento dei numerosi contratti con degli accorpamenti per settori omogenei;
- Il documento sottoscritto dai sindacati prevede che, sia sottoposto alla valutazione e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per il mandato alla firma da parte delle stesse, previa consultazione certificata tra tutti i lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, come già fatto nel 1993 e nel 2007.
Gesuele Bellini



CGIL CISL UIL

LINEE DI RIFORMA DELLA STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE


Obiettivi centrali sono il miglioramento delle condizioni di
reddito, di sicurezza e qualità del lavoro dei lavoratori att r aver so la
crescita della qualità, del nostro paese, delle sue reti materiali e
immateriali, del suo stato sociale e della qualità, competitività e
produ ttività d e lle imprese.


L’obiettivo è la realizzazione di un accordo unico che definisca un modello contrattuale per tutti i settori pubblici e privati.
Va, quindi, aperto un tavolo con tutte le Associazioni datoriali e con il
Governo.


La revisione della struttura della contrattazione definita dall’ accordo del 23 luglio 1993 è parte della stessa strategia che sta alla base del confronto su fisco, prezzi e tariffe.
La tutela e il miglioramento del reddito dei lavoratori vanno, infatti, perseguiti
su due grandi terreni d’ impegno tra loro complementari ed interdipendenti:
1) quello “generale” che deve garantire un welfare solidaristico ed efficiente, un sistema di prezzi e tariffe trasparente, socialmente compatibile, in grado di frenare la ripresa dell’ inflazione ed, in particolare, un sistema fiscale equo che preveda una forte riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni.
2) quello regolato dal sistema contrattuale su due livelli per tutelare il
potere d’acquisto delle retribuzioni e per redistribuire la produttività.


In questo quadro si possono ipotizzare le seguenti linee di riforma del modello contrattuale definito dall’ accordo del 23 luglio 1993:
conferma di due livelli contrattuali tra loro complementari;
definizione del CCNL come centro regolatore dei sistemi contrattuali a livello settoriale e per la definizione delle competenze da affidare al secondo livello tenendo conto delle diverse specificità settoriali - anche al fine di migliorare spazi di manovra salariale e normativa della contrattazione aziendale o territoriale.



1

CONTRATTO NAZIONALE


I suoi compiti fondamentali – in un’ottica di diritto universale - sono il sostegno e la valorizzazione del potere d’acquisto per tutti i lavoratori di una categoria in ogni azienda e in ogni parte del Paese, la definizione della normativa nazionale e generale, la regolazione del sistema di relazioni industriali a livello settoriale, aziendale o territoriale. In questo senso il CCNL deve stabilire l’area contrattuale di riferimento; migliorare le normative di informazione – consultazione recependo lo spirito delle normative europee; ampliare la parte di confronto sugli andamenti e sulle politiche di settore, tenendo anche conto delle tendenze generali dell’economia. I contratti nazionali potranno prevedere che la contrattazione salariale del secondo livello si sviluppi a partire da una quota fissata dagli stessi CCNL.


Il modello del settore pubblico dovrà adottare regole analoghe a quelle del settore privato attraverso opportuni interventi di delegificazione da definire in sintonia con l’impostazione contenuta nel Memorandum. Tale impostazione andrà riferita anche alla contrattazione di secondo livello da realizzare nelle pubbliche amministrazioni.


Va effettuata una verifica in ordine alla razionalizzazione delle aree di copertura dei CCNL (oltre 400) prevedendo la possibilità di accorpamenti per aree omogenee e per settori, favorendo la riunificazione di contratti analoghi facenti riferimento a diverse organizzazioni di rappresentanza datoriale.
Va individuata una sede congiunta, ad esempio il CNEL per esaminare
l’attuale situazione e verificare le linee di indirizzo condivise per la semplificazione.
Sulla parte economica occorre recuperare l’attendibilità della natura di
inflazione a cui fare riferimento ed ancorare il sostegno del salario a criteri credibili definiti e condivisi in ambito di vera politica dei redditi.
Va utilizzato un concetto di “inflazione realisticamente prevedibile”,
supportata dai parametri ufficiali di riferimento, a livello dei CCNL.
In questo quadro va posto il tema dell’adeguamento degli attuali indicatori di inflazione (utilizzando altri indicatori certi quali il deflatore dei consumi interno o l’indice armonizzato europeo corretto con il peso dei mutui).
Rispetto al realizzarsi di eventuali differenziali inflazionistici vanno definiti
meccanismi certi di recupero.
Va previsto il superamento del biennio economico e la fissazione della triennalità della vigenza contrattuale, unificando così la parte economica e normativa.



2

Occorre vincolare meglio il rispetto della tempistica dei rinnovi. Le una tantum a posteriori non recuperano mai del tutto il periodo di vacanza e il sistema delle IVC si è rivelato troppo debole come deterrente per dare certezza ai rinnovi.
Va considerata l’introduzione di penalizzazioni in caso di mancato rispetto
delle scadenze.
Si può pensare di fissare comunque la decorrenza dei nuovi minimi salariali dalla scadenza del vecchio CCNL, superando così la concezione di “vacanza contrattuale”, di una tantum o di indennità sostitutive.
Le trattative per il rinnovo dei CCNL dovranno iniziare 6 mesi prima delle
loro scadenze.


Anche per contrastare la precarietà del lavoro, la formazione per l’accesso, per la sicurezza e la professionalità appare, nel contesto attuale di cambiamenti sempre più profondi e veloci, come la priorità su cui intervenire
sia nella direzione di nuovi diritti contrattualmente definiti che nell’ implementazione e regolazione degli strumenti esistenti. In particolare va valorizzata l’esperienza della formazione continua e dei Fondi Interprofessionali.


Occorre rafforzare la normativa per i casi di appalti, outsourcing, cessioni di rami d’azienda.
Vanno definiti accordi e norme quadro per garantire condizioni normative, salariali e di sicurezza adeguate ed una continuità di relazioni industriali che eviti l’emarginazione dei lavoratori interessati.
Occorre costruire un quadro di certezza rispetto alle aree contrattuali di
riferimento che, anche rispetto ai processi di liberalizzazione e in tutte le realtà a regime concessorio, argini il fenomeno del dumping contrattuale in particolare con la piena utilizzazione della “clausola sociale”. Ai fini del rafforzamento e dell’estensione delle tutele sociali possono essere realizzati avvisi comuni tra le parti sociali, anche ai fini dell’emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni preposte.


I temi della parità devono assumere una maggiore valenza contrattuale e configurarsi in normative definite e vincolanti.
Va superato l’approccio che tende a regolare queste materie prevalentemente
in termini di dichiarazioni di principio o di intenti programmatici.
Occorre sviluppare un’impostazione contrattuale che incoraggi le imprese ad assumere donne e offra, al tempo stesso, strumenti per la conciliazione vita- lavoro.



3

La bilateralità offre una serie di strumenti attuativi esclusivamente “al servizio” della contrattazione; deve essere rafforzata e qualificata sia a livello nazionale che ne l territorio, qualificandolo anche sui temi del welfare contrattuale in modo da garantirne la natura integrativa.


Va considerata la sempre maggiore incidenza della dimensione europea ed internazionale.
L’internazionalizzazione dell’ economia e delle imprese, i processi di mobilità transnazionale delle aziende, la localizzazione/delocalizzazione degli investimenti e delle produzioni richiedono strumenti di intervento e di governance che vanno otre la dimensione nazionale.
Il manifestarsi di forme spurie di contrattazione transnazionale, l’avvio di
costituzione di società europee (sulla base delle recenti direttive), l’avvio della revisione della direttiva sui CAE rendono necessario un confronto su questo tema.


SECONDO LIVELLO


Va sostenuta la diffusione qualitativa e quantitativa del secondo livello di contrattazione. Vanno rafforzati gli strumenti già definiti dall’ accordo del 23 luglio 2007 (decontribuzione pienamente pensionabile) con misure aggiuntive
di detassazione.


Va affermata per via pattizia l’effettività e la piena agibilità del secondo livello
di contrattazione. I CCNL dovranno prevedere, in termini di alternativita’, la sede aziendale o territoriale. Quest’ultima deve potersi dispiegare in una molteplicità di forme: regionale, provinciale, settoriale, di filiera, di comparto,
di distretto, di sito. Questi obiettivi insieme danno compiutezza ed equilibrio
al sistema contrattuale proposto.
Le oggettive differenze tra i vari settori rendono necessario che siano i
singoli CCNL a definire le articolazioni del secondo livello.


La contrattazione accrescitiva di secondo livello sarà incentrata sul salario per obiettivi rispetto a parametri di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia.


Il legame tra quote di salario e il complesso degli obiettivi di un’impresa richiede trasparenza sul quadro economico-finanziario e di bilancio, rispetto
dei tempi delle verifiche e una più approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione (assetti societari, situazioni debitorie e finanziarie).

4

La finanziarizzazione dell’economia rende sempre più necessaria la conoscenza in tempo reale degli aspetti finanziari per poter “leggere” l’ impresa.


I processi di trasformazione in atto richiedono una più alta capacità di contrattazione sull’organizzazione del lavoro, sulla condizione e prestazione lavorativa, sulla valorizzazione della professionalità –attraverso la formazione permanente -, sulle partite degli orari, su tutte le tematiche legate alla flessibilità contrattata, sul tema sempre più fondamentale della prevenzione e della formazione su salute e sicurezza del lavoro.


DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA


La riforma sulla rappresentanza va attuata per via pattizia attraverso un accordo generale quadro.
Rappresentanza e rappresentatività
Confermando per il settore pubblico l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto
1998 e la vigente legge sulla rappresentanza, facendo riferimento per la rappresentatività dei pensionati alle deleghe certificate dagli Enti previdenziali, per il settore privato viene indicato nel CNEL l’istituzione che, avvalendosi di specifici comitati con un alto profilo di competenza ed autonomia, certifichi la rappresentanza e la rappresentatività delle relative organizzazioni sindacali.
Per il settore privato la base della certificazione sono i dati associativi, riferiti
di norma alle deleghe, come possono essere numericamente rilevati dall’INPS, prevedendo un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali del DM10, e trasmessi complessivamente al CNEL, nonché i consensi elettorali risultanti ai verbali elettorali delle RSU, che andranno generalizzate dappertutto, come già regolamentate dall’Accordo interconfederale del 1 dicembre 1993 e dai CCNL, trasmessi dalle Confederazioni allo stesso CNEL.
Cgil Cisl Uil intendono richiedere la riforma della governance degli enti
previdenziali. In questa prospettiva i propri rappresentanti saranno eletti direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Il CNEL dovrà diventare l’istituzione certificatrice di ultima istanza della
rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni, e quindi destinataria anche dei dati certificati dall’ARAN e, per i pensionati, dagli Enti previdenziali.


Democrazia sindacale
Accordi confederali con valenza generale:

5

Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente dalle segreterie, e dibattute negli organismi direttivi interessati i quali approvano le piattaforme
da sottoporre successivamente alla consultazione dell’insieme dei lavoratori e dei pensionati.
Tutto il percorso negoziale, dalla piattaforma alla firma, deve essere
accompagnato da un costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di verifica degli iscritti, e assemblee di tutti i lavoratori e pensionati.
Le segreterie assumono le ipotesi di accordo, le sottopongono alla valutazione
e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per il mandato alla firma da parte delle stesse, previa consultazione certificata fra tutti i lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, come già fatto nel 1993 e nel 2007.


Accordi di categoria:
Le federazioni di categoria, nel quadro delle scelte di questo documento definiranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la costruzione delle
piattaforme che per l’approvazione delle ipotesi di accordo. Insieme le categorie definiranno regole e criteri per l’elezione delle RSU e per una loro generalizzazione.

 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli