lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 17 aprile 2008

LAVORATORE E VIDEOPOKER: LICENZIAMENTO

Sottrarre denaro al datore di lavoro legittima il licenziamento del dipendente malato di videopoker
(Cassazione sez. lavoro, Sentenza 21 marzo 2008, n. 7650)

Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 21 marzo 2008, n. 7650

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d´appello di Campobasso, accogliendo l´appello, ha dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato il 18 febbraio 2000 dalla s.p.a. Poste Italiane al proprio dipendente D.G. Salvatore, resosi responsabile, nello svolgimento dei compiti di addetto al recapito (portalettere), dell´appropriazione continuata di somme di danaro riscosse all´atto della consegna di materiale postale gravato di assegno.

La Corte molisana ha rilevato come la forte propensione al gioco d´azzardo riscontrata nel lavoratore non valesse a giustificare o ad attenuare la gravità dell´addebito, quale elemento idoneo a pregiudicare irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Ricorre per cassazione il D.G. Poste Italiane resiste con controricorso.

Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell´art. 375, secondo comma, c.p.c., il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, il rigetto per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Con l´unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all´art. 52 c.c.n.l. Poste Italiane dell´11 gennaio 2001, degli artt. 2106, 2110 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 l. n. 604 del 1966, nonché vizio di motivazione, il ricorrente critica l´impugnata sentenza per non aver considerato che in sede di c.t.u. era stato accertato che il dipendente nel momento in cui l´azione illecita fu compiuta si trovava, a causa della patologica dedizione al gioco d´azzardo (videopoker), nella condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla propria volontà, pur presumibilmente capendo il significato di quanto andava compiendo. Di conseguenza, la Corte d´appello avrebbe dovuto escludere la gravità dell´infrazione sotto il profilo soggettivo in relazione al disposto dell´art. 2106 c.c. e considerare che non era in discussione il potere del datore di lavoro di procedere a licenziamento per giusta causa durante la malattia.

Il motivo è infondato. La forte spinta al gioco d´azzardo, anche ammesso che abbia assunto dimensioni patologiche, non può giustificare l´appropriazione del danaro, che il D.G. riscuoteva dai consegnatari dei plichi, trattandosi di comportamento autonomo rispetto all´impulso a giocare d´azzardo, pur se finalizzato a soddisfare questa esigenza. Peraltro, la sentenza impugnata riferisce che l´impossessamento illecito del danaro avvenne non in una, ma in più occasioni, sicché si sarebbe dovuto dimostrare, e ciò non è avvenuto, che ogni volta il lavoratore agì sotto un´irrefrenabile spinta a delinquere. Si aggiunga che il D.G. non ha mostrato alcuna disponibilità al superamento del suo stato patologico, giacché, come riferisce la Corte di merito, egli "ha più volte mentito allo stesso medico curante ed ha altresì continuato a giocare nonostante la cura", rivelando in tal modo un´assoluta inidoneità alle funzioni. Pertanto, correttamente la Corte d´appello ha ritenuto integrata la giusta causa anche sotto il profilo soggettivo.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.


 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli