lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 15 marzo 2008

SPECIALE DIMISSIONI...

LavoroPrevidenza approfondisce la problematica delle dimissioni, alla luce delle recenti novità e
pubblica il lavoro dell´Avv. Maximilian Maria Russo, collaboratore della Redazione dal titolo: LE NUOVE DIMISSIONI: EFFETTI COLLATERALI


LE NUOVE DIMISSIONI: EFFETTI COLLATERALI

di Maximilian Maria Russo (avvocato)
segreteria@studiolegalemmr.com

Dal 5 marzo scorso, il lavoratore che intende interrompere il rapporto di lavoro è obbligato a rassegnare le proprie dimissioni su un apposito modulo. Ai sensi della nuova legge (la n. 188 del 17 ottobre 2007), le dimissioni presentate al datore di lavoro in forma diversa sono infatti nulle, con la conseguenza che il rapporto di lavoro continua, dal punto di vista legale, come se il lavoratore non avesse mai manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro. Il modulo ha un’efficacia limitata nel tempo. Infatti, dopo 15 giorni dalla data di emissione, non avrà più alcun valore e il lavoratore intenzionato a dimettersi dovrà richiedere il rilascio di un nuovo modulo di comunicazione. Lo scopo della nuova legge è evidente: evitare il rischio di dimissioni cosiddette ‘in bianco’, vale a dire quelle dimissioni ‘confezionate’ dal datore di lavoro. Prima della nuova legge poteva infatti accadere che alcuni datori chiedessero al lavoratore di firmare – al momento dell’assunzione e quale condizione stessa all’assunzione – un foglio bianco. In questo modo si assicuravano, a propria insindacabile discrezione, la facoltà di poter – un domani – mascherare il licenziamento dietro a dimissioni che soltanto in apparenza erano espressione di una scelta libera e volontaria del lavoratore. La ‘forza contrattuale’ del lavoratore, già parte ‘debole’ del rapporto di lavoro, veniva così notevolmente limitata. Se mi dovessi basare soltanto sulla mia esperienza professionale, direi che non sono molte le cause pendenti davanti al Tribunale del Lavoro che hanno come oggetto dimissioni ‘in bianco’, e potrei quindi addirittura dubitare dell’utilità di una legge ad hoc. Ma non sempre la materia del contendere viene portata all’attenzione dei Giudici. Inoltre, l’ ‘arma’ del foglio bianco potrebbe non essere mai stata utilizzata da alcuni datori. Alla luce delle Relazioni del Senato sul disegno di legge (le nn. 1695 e 1248 del 2007), la prassi delle dimissioni ‘in bianco’ è realmente assai diffusa, prevalentemente – mi sento di aggiungere – nelle aziende di piccole dimensioni. La nuova legge, dunque, assicura l’esatta individuazione della data di presentazione delle dimissioni e garantisce l’autenticità dell’elemento soggettivo. In altre parole, garantisce che si tratti di dimissioni effettivamente volontarie. Il Ministero del Lavoro, con il decreto 21 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio scorso), ha delineato gli standard del modulo di comunicazione delle dimissioni volontarie. Vediamoli. Innanzitutto, il modulo deve riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione oltre alla data di emissione. Inoltre, deve essere compilato dal dimissionario in ogni sua parte, in modo che siano riportati una serie di dati essenziali, tra i quali la data di stipulazione del contratto di lavoro, la tipologia del contratto da cui si recede, i motivi del recesso, etc. L’obbligo di utilizzo dell’apposito modulo riguarda esclusivamente le dimissioni volontarie. Nessun obbligo di forma, invece, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C’è il rischio, dunque, che le dimissioni ‘in bianco’ vengano sostituite da quelle che si potrebbero definire risoluzioni consensuali ‘in bianco’. Se così fosse, il problema alla radice rimarrebbe. Ma non è tutto. C’è il rischio, anche, che la nuova normativa possa portare più svantaggi rispetto a quella che è la sua effettiva utilità. Oltre ai problemi legati alla sempre maggiore ‘burocratizzazione’ del rapporto di lavoro, si pensi, ad esempio, al lavoratore che non si presenti sul posto di lavoro perché convinto della cessazione del rapporto a seguito di dimissioni rassegnate in violazione della nuova normativa e, quindi, nulle. Egli rischia di vedersi ‘trasformato’ il motivo di cessazione del rapporto di lavoro da dimissioni volontarie in licenziamento per giusta causa, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che ne derivano. Oppure, si pensi al datore di lavoro che – considerando valide, in conformità della disciplina previgente, le dimissioni rassegnate dal proprio dipendente – assuma al suo posto un altro lavoratore, correndo così il rischio di ritrovarsi, un giorno, con una scrivania e due dipendenti. Il problema non è da sottovalutare. E’ fondamentale che datori di lavoro e lavoratori vengano adeguatamente informati non solo sulla esatta procedura da seguire nel caso di dimissioni volontarie, ma anche – e soprattutto – sull’esistenza stessa della nuova normativa. Infatti, pochi oggi sono a conoscenza della nuova legge e della nuova procedura da seguire in caso di dimissioni. Alla luce dei rischi evidenziati, è auspicabile un rapido intervento del legislatore finalizzato anche alla predisposizione di una capillare rete di informazione e comunicazione. Nel frattempo, per datori e lavoratori non sarà facile evitare che dimissioni formalmente nulle rischino di pregiudicare gli aspetti, non solo economici, legati alla delicata fase di cessazione del rapporto di lavoro o possano compromettere gli equilibri, spesso precari, di organizzazione e gestione aziendale: effetti collaterali sui quali si ha il diritto di essere avvisati.



AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
La nuova legge si applica a “tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci” (art. 1, comma 2, legge n. 188/2007).


DOVE TROVARE IL MODULO PER LE DIMISSIONI
Il modulo è, al momento, disponibile (gratuitamente) solamente sul sito internet del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Si tratta di un modulo informatico valido su tutto il territorio nazionale.


LA PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI DIMISSIONI
Il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni, deve compilare on-line il modulo informatico di comunicazione delle dimissioni, al quale verrà assegnato un numero di protocollo. I dati contenuti nel modulo vengono inviati al Ministero del Lavoro. Per chiudere la pratica, il lavoratore deve infine consegnare al datore la ricevuta stampata e validata del modulo di dimissione volontaria.
Il datore di lavoro che riceve la ricevuta ha l’obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.


LE RELAZIONI DEL SENATO, SUL DISEGNO DI LEGGE, NN. 1695 E 1248 DEL 2007
“Il disegno di legge… si pone l’obiettivo di neutralizzare una pratica molto diffusa e indegna per un Paese civile: si tratta delle famigerate ‘dimissioni in bianco’, fatte sottoscrivere in via preventiva al momento dell’assunzione della lavoratrice o del lavoratore, vale a dire nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro. Con tale richiesta, preventiva alla stipula del contratto di lavoro, lavoratrici e lavoratori sono posti nella condizione di rinunciare totalmente all’esercizio dei loro diritti per tutta la durata del rapporto di lavoro, pena la certezza di un licenziamento immediato”.

 
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