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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 6 febbraio 2008
In caso di controversia promossa dal dipendente dell’appaltatore per far valere la responsabilità in solido dell’ente pubblico committente la competenza appartiene alla giurisdizione dell’AGO o del TAR? (Nota alla sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 4636 del 28 febbraio 2007) Con un’importante decisione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riesaminato l’orientamento secondo cui la controversia promossa dal dipendente dell’appaltatore per far valere la responsabilità in solido dell’ente pubblico committente appartiene alla giurisdizione dell’AGO, in virtù della posizione dell’ente pubblico non di datore di lavoro bensì di coobbligato nei doveri dell’appaltatore verso i dipendenti. La Corte, muovendo dalla necessità di conciliare tale orientamento con la durata oltremodo irragionevole della controversia (nella specie iniziata ben 19 anni fa) e preso atto dell’effetto devastante, sulla durata del processo, delle tradizionali tecnicalità processuali, ha sottolineato che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all’interprete una soluzione interpretativa che verifichi la soluzione da adottare, nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, non solo sul piano della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per l’ impatto operativo sulla realizzazione del detto obiettivo costituzionale. Per la Corte, gli artt. 111 e 24 Cost. esprimono, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele, sicché ove il lavoratore proponga, sulla base dell’esposizione dei medesimi fatti attinenti ad una prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipende dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (nella specie ex art. 1 legge n.1369 del 1960, con ente pubblico, ante 30 giugno 1998), ed una subordinata (ex art.3 della legge n.1369 cit.) in cui l’ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro, ma come coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale può e deve conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI [omissis] sentenza sul ricorso proposto da: Mo.Sa., Pa.Gi., Sa.Gi., Re.Li.Ca., elettivamente domiciliati in Ro., pi.Ma.(...), presso lo studio dell´avvocato De.Va.Gi., che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti - contro Fondazione Teatro Sa.Ca. di Na., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ro. via De.Po.(...), presso l´AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - nonché contro FALLIMENTO Il.Ga. S.P.A.; - intimato - avverso la sentenza n. 3026/04 del Tribunale di Napoli, depositata il 19/07/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS; udito l´Avvocato Gi.De.Va.; udito il P.M. in persona dell´Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato nel 1988 i lavoratori indicati in epigrafe hanno convenuto avanti al pretore di Napoli, giudice del lavoro, l´Ente Autonomo Teatro Sa.Ca., al fine di ottenere: a) il riconoscimento di un´illecita interposizione di manodopera in violazione dell´art. 1 della legge n. 1369/1960 e conseguentemente, la declaratoria giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l´Ente Autonomo Teatro Sa.Ca. di Na., alle cui dipendenze i ricorrenti sarebbero stati per il tramite della Ga. s.p.a. e, in precedenza, di diverse altre ditte appaltatrici di lavori di pulizia; b) in subordine il riconoscimento del diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo dei dipendenti degli Enti Lirici, con condanna della Ga. s.p.a. e dell´Ente Autonomo Teatro Sa.Ca., in solido fra loro a norma dell´art. 3 della legge n. 1369/1960, al pagamento delle differenze retributive tra quanto previsto nel citato contratto e quanto percepito. Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza 5 maggio 2004 n. 3026, decidendo quale giudice d´appello in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 497/2000 di questa Corte a Sezioni Unite (che aveva ordinato l´integrazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti della soc. Ga.), affermata la procedibilità del ricorso in riassunzione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i lavoratori indicati in epigrafe, con 4 motivi. La Fondazione Teatro Sa.Ca. di Na. intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell´art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 392 e 393 c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la procedibilità del ricorso in riassunzione. La sentenza impugnata sul punto ha così motivato: "il ricorso in riassunzione è stato depositato entro un anno dalla data della pronuncia delle sezioni unite. Alla prima udienza fissata il giudice designato si è astenuto in quanto era stato il giudice della sentenza di primo grado. È stata fissata una seconda udienza in data 15 novembre 2002 della quale è stata data comunicazione alle parti, tutte presenti alla citata udienza; quindi è stata fissata nuova udienza dinanzi al collegio, autorizzando la notifica dell´atto di riassunzione. Tale attività processuale è pienamente legittima, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità, che ritiene ammissibile e necessario, in caso di omessa o inesistente notificazione, l´ordine di rinnovazione della stessa, entro un termine perentorio". I ricorrenti obiettano: a) la notifica dell´atto di riassunzione è stata effettuata il 17 gennaio 2003 (2 anni e mezzo dopo il deposito della sentenza della corte di cassazione) mentre l´udienza di discussione era stata fissata per il 4 ottobre 2002 e, successivamente per il 15 novembre 2002. b) se i vizi inerenti all´appello vengono denunciati in sede di costituzione, tale costituzione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito della pregressa scadenza del termine di impugnazione. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata è partita dal corretto principio di diritto che nel rito del lavoro la riassunzione della causa, prevista dall´articolo 392 c.p.c, deve essere effettuata mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice di rinvio entro l´anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione; il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione (che riguarda la editio actionis) evita di per sé, ed a prescindere dalle successive vicende attinenti la vocatio in jus, ogni decadenza ed impedisce, conseguentemente, la pronuncia di estinzione del giudizio, mentre i vizi che eventualmente determinano la nullità della relativa notifica possono essere sanati (Cass. 3 aprile 1993 n. 4029, Cass. 13 marzo 1995 n. 2871). Egualmente corretto è il principio applicato al vizio di notifica, sanabile entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cass. SEZ. Un. 25 ottobre 1996 n. 9331). Questi due corretti principi di diritto la sentenza impugnata ha applicato alla sequenza processuale sopra descritta, nella quale il termine perentorio per il rinnovo della notifica (nella specie osservato) è stato fissato una volta che la causa è pervenuta all´organo collegiale competente. La notifica effettuata nel termine perentorio fissato dal giudice collegiale ha evitato qualsiasi vizio di improcedibilità. Con i tre successivi motivi, i ricorrenti contestano la decisione in punto di giurisdizione. Con il secondo, deducono violazione e falsa applicazione dell´articolo 5 c.p.c, dell´articolo 45 comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 come modificato dall´articolo 60 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in relazione all´articolo 360, n. 2 e 3, c.p.c. Essi non contestano che la natura pubblica del rapporto preteso con il Teatro comporti la giurisdizione del giudice amministrativo prima del 30 giugno 1998; infatti non contestano la motivazione della sentenza impugnata, da ritenersi comunque conforme a diritto, nella parte in cui essa segue la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura di enti pubblici non economici degli enti lirici deve essere riconosciuta anche dopo l´entrata in vigore del decreto legge 11 settembre 1987 n. 374 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 450 (il quale stabilisce all´articolo 3, primo comma, che ai dipendenti degli enti autonomi lirici si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici), e ciò anche ai fini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con il personale dipendente (Cass. SEZ. un. 5 giugno 1989 n. 2694, 21 ottobre 1993 n. 10705, 15 luglio 1993 n. 78304; Consiglio di Stato sez. IV 25 giugno 1993 n. 457; Consiglio di Stato sez. VI 16 settembre 2002 n. 4644). La interpretazione riportata costituisce, anzi, il presupposto logico per la censura dei ricorrenti, i quali rilevano che il comportamento del Teatro Sa.Ca. integra un illecito permanente che, seppure iniziato nel 1988, permane tuttora, e pertanto secondo la giurisprudenza di queste sezioni unite (sentt. 6328/2005, 1622/2005, 6422/2005), la giurisdizione compete al giudice avente giurisdizione al momento di cessazione della permanenza e, quindi, poiché nella specie il comportamento illecito è proseguito dopo il 30 giugno 1998, al giudice ordinario. Essi però non contestano specificamente la motivazione della sentenza impugnata la quale, esaminando la medesima prospettazione, ha rilevato che, in base alle allegazioni di cui al ricorso di primo grado, il dedotto comportamento illecito dell´ente lirico risale sino (nel senso che è dedotto fino) all´aprile 1987, sicché non esiste un comportamento illecito attuale, dovendo il giudice pronunciarsi solo in relazione al petitum. Essendo la permanenza cessata prima del 30 giugno 1998, ed anche prima della trasformazione dell´ente lirico in Fondazione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per la domanda principale. Il rigetto di tale motivo comporta l´assorbimento del quarto, con il quale i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell´art. 5 c.p.c; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c). Essi concordano con il giudice di appello che l´ art. 5 c.p.c vigente all´epoca dell´introduzione del giudizio di primo grado àncora la giurisdizione alla situazione di fatto esistente al momento dell´introduzione del giudizio; rilevano che i mutamenti di diritto intervenuti, e cioè la generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario nelle controversie in materia di pubblico impiego e la modifica della natura giuridica dell´ente convenuto, trasformato da ente pubblico non economico in fondazione di diritto privato, attribuiscono al giudice del lavoro la giurisdizione quand´anche non sussistente al momento della proposizione della domanda. Il motivo è assorbito perché rimane sempre la valutazione di fatto della sentenza impugnata, non adeguatamente contestata, che la permanenza è cessata nel 1987, e quindi in nessun momento il giudice ordinario ha avuto giurisdizione sul rapporto. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell´articolo 112 c.p.c in relazione all´articolo 3 della legge Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 i ricorrenti sostengono la giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente per la domanda subordinata di responsabilità del Teatro Sa.Ca. ai sensi dell´articolo 3 legge 1369 citata. In effetti questa Corte ha affermato in passato che la controversia promossa dal dipendente dell´appaltatore per far valere la responsabilità in solido dell´ente pubblico committente, ai sensi dell´articolo 3 Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la norma citata non attribuisce all´ente pubblico la posizione di datore di lavoro, bensì quella di coobbligato nei doveri dell´appaltatore verso i dipendenti (Cass. SEZ. un. 18 dicembre 2002 n. 18054, Cass. SEZ. un. 1 febbraio 1988 n. 928). Detto orientamento va riesaminato nel contesto della presente causa. Essa, proposta con il rito del lavoro nel 1988, 19 anni fa, e della quale non si vede una conclusione imminente, è emblematica degli effetti devastanti sulla durata del processo che possono avere alcune tradizionali tecnicalità processuali. L´applicazione dell´orientamento sopra riportato comporterebbe la devoluzione delle due domande, basate sulla esposizione dei medesimi fatti, ed attinenti alla medesima prestazione lavorativa, a due giurisdizioni differenti; la sospensione della causa sulla domanda dipendente fino al passaggio in giudicato della causa principale, la eventuale successiva riassunzione della causa sospesa. La Corte ritiene che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all´interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale. L´articolo 111 Cost., in combinazione con l´articolo 24, esprime dunque, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele (vedi, ad es., per la dichiarata incidenza del novellato art. 111 Cost. sulla estensione del principio di non contestazione al processo tributario: Cass. 24 gennaio 2007 n. 1540). Nel nostro ordinamento esiste già il principio della concentrazione processuale, di cui è espressione l´art. 40 c.p.c; esso però vale nei limiti della competenza (Cass. SEZ. un. 15 maggio 2003 n. 7621), e non vale a spostare la giurisdizione, salvo casi particolari, come quello previsto dall´art. 4, n. 3 c.p.c, sulla attrazione nella giurisdizione del giudice italiano di cause connesse dello straniero (Cass. SEZ. un. 17 maggio 1995 n. 5391), o sulla prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella arbitrale (Cass. 23 agosto 1990 n. 8608, Cass. 18 maggio 1979 n. 3099). Il principio costituzionale della precostituzione del giudice secondo legge (art. 25, 1° comma, Cost.) non esclude però che il giudice amministrativo, avente giurisdizione esclusiva sulla pretesa di rapporto di lavoro con ente pubblico, possa conoscere delle domande comunque originate dalla situazione lavorativa sulla quale ha giurisdizione. Applicando quanto sopra al caso in esame, queste Sezioni Unite devono enunciare il seguente principio di diritto, in coerenza con la propria giurisprudenza sulla centralità della esposizione dei fatti ai fini della risposta giudiziaria (Cass. SEZ. un. 3 febbraio 1998 n. 1099) : "Ove il lavoratore proponga, sulla base della esposizione dei medesimi fatti attinenti ad una stessa prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipenda dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (ex art. 1 Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 con ente pubblico ante 30 giugno 1998), ed una subordinata (ex art. 3 stessa legge) in cui l´ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro ma come coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, il principio di concentrazione delle tutele insito nell´articolo 111 Cost. impone di ritenere che il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta". Si deve pertanto rigettare il ricorso a dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo su entrambe le domande. Le spese del presente giudizio sono compensate. P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese del presente giudizio. |
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