lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 18 gennaio 2008

AMIANTO: PROBLEMI DI DECADENZA

Tribunale di Crotone G.L. dott.ssa Francesca Romana Pucci

N_________/_________ Reg. Sent

N________/_________ Reg. Cron

N________/________ Ruolo Cont

Oggetto: Controversia di Lav / Prev

Decisa il 20.9.07

Depositata il _________________

TRIBUNALE DI CROTONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Francesca Romana Pucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

SICILIANI ANTONIO

Con il proc. Dom. Avv. Maurizio Vulcano in Crotone V. Reggio II Trav. n. 11

RICORRENTE

Contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;

Con il proc. Dom. Avv. Maria Grazia Carnovale, in Crotone V. Deledda n. 1;

RESISTENTE

Oggetto: benefici previdenziali da esposizione ad amianto ex lg. 257/92

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27.9.06 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13 comma 8 della L. 257/92 per l’intero periodo lavorativo ai fini del trattamento pensionistico e con vittoria delle spese del giudizio.

A sostegno della domanda il ricorrente, premesso di aver lavorato ininterrottamente dal 1960 al 1994 alle dipendenze della S.p.a. Pertusola Sud di Crotone; ha assunto il diritto ai benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 L. cit., deducendo, previa dettagliata descrizione dell’ambiente di lavoro, di essere stato continuativamente e comunque per oltre dieci anni esposto all’amianto nell’espletamento delle descritte mansioni.

Ritualmente costituitosi in giudizio l’Inps ha contestato l’avversa domanda della quale ha chiesta il rigetto.

Ordinata l’esibizione della domanda di certificazione dell’esposizione all’Inail ai sensi dell’art. 47 D.L. 269/03, all’udienza del 20.9.07, sentita la discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente presentava la domanda amministrativa all’Inail volta alla ammissione ai benefici di cui all’art. 13 L. 257/92 e l’Inail, con missiva del 7.11.02, negava la richiesta considerato che “dagli accertamenti tecnici eseguiti il lavoratore non risultava esposto ad una concentrazione di fibre di amianto superiore al livello minimo di legge”. Con il presente ricorso, depositato in data 7.9.06, il lavoratore ha pertanto adito il Tribunale per il riconoscimento del diritto citato.

Malgrado l’ordine del giudicante, parte ricorrente non ha prodotto copia della domanda di rilascio del certificato di esposizione all’Inail presentata successivamente al 1.10.03, sicchè deve dichiararsi la decadenza dal diritto ai sensi dell’art. 47 comma 5 DL 269/03.

Tale norma, infatti, prevede la decadenza dal diritto ai benefici per i lavoratori che entro 180 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di cui al comma 6 (e, dunque entro il 15.6.05, considerato che tale decreto, emanato il 27.10.04 risulta pubblicato nella G.U. 295 del 17.12.04) non abbiano presentato domanda di rilascio della certificazione di esposizione all’Inail, espressamente prevedendo che tale decadenza si applichi anche ai lavoratori ai quali l’Inail aveva rilasciato una certificazione negativa anteriormente alla data del 1.10.03, come appunto nel caso di specie.

Ritiene dunque il Tribunale che la decadenza di cui al comma 5 si applichi a tutte le domande giudiziarie introdotte successivamente al 15.6.06, in relazione alle quali il lavoratore non ha mai presentato la domanda all'Inail, ovvero, laddove presentata, l’Inail ha negato l’esposizione con missiva comunicata anteriormente al 2.10.03.

Detta interpretazione si fonda sulla lettera della normativa e sulla ratio della stessa, da individuarsi nella ragionevole esigenza di stabilire, entro la data del 15.6.05, il tetto massimo di "rischio" di spesa previdenziale; con la conseguenza che per le domande ancora pendenti all'Inail alla data di entrata in vigore della novella non è necessaria alcuna (ri)presentazione, diversamente da quelle già rigettate ed in relazione alle quali non è stato introdotto il giudizio, proprio al fine di computarle nel "rischio complessivo".

In tal senso pertanto si ritiene di dover disapplicare le disposizioni dettate dall’art. 1 e 3 comma 2 del D.M. 27.10.04 (e la conforme circolare Inps) che limita l’applicabilità dell’art. 47 comma 5 (proprio nella parte in cui si sancisce espressamente l’onere di ripresentare la domanda di certificazione all’Inail anche ai lavoratori che avevano già ricevuto certificazioni Inail anteriormente al 2.10.03, ai fini della decadenza) ai soli lavoratori di cui all’art. 1 comma 1 D.M. e cioè a coloro che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Risulta evidente, secondo questo Giudice, che il decreto in questione, cui erano demandate unicamente le modalità attuative dell’applicazione dell’art. 47 D.L. 269/03, ha in realtà adottato disposizioni derogative e contrastanti con il contenuto dello stesso art. 47 ed in particolare del regime transitorio da quest’ultimo previsto; sicchè considerato che il decreto ministeriale è fonte normativa secondaria e la violazione da parte sua della norma di legge che lo prevede, oltre all’esorbitare dai limiti della delega in essa contenuta, lo rendono illegittimo nella parte in cui ciò avviene, devono disapplicarsi le disposizioni sopra citate.

Del resto ad ulteriore conforto della interpretazione di questo tribunale v’è da sottolineare come la previsione del citato DM nella parte in cui limita l’onere della ri-presentazione della domanda all’Inail ai soli lavoratori “di cui all’art. 1 comma 1” e cioè a quelli non soggetti ad assicurazione contro le malattie professionali non ha alcun senso giuridico, posto che detti lavoratori erano precedentemente esclusi dalla normativa di cui all’art. 13 sicchè neppure avrebbero dovuto/potuto presentare richiesta di certificazione all’Inail con la conseguenza che la lettera del comma 5 dell’art. 47 (laddove estende l’onere anche a coloro che hanno ricevuto certificazioni Inail) se interpretato nel senso del D.M. non avrebbe alcun significato giuridico, con violazione del relativo canone ermeneutico.

In tale contesto deve dunque dichiararsi l’inammissibilità della domanda giudiziaria ai sensi del’art. 47 comma 5 DL 269/03 (come convertito con L. 326/03).

Le spese di lite si compensano in considerazione della questione trattata.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità della domanda giudiziaria ex art. 47 D.L. 30.9.03 n. 269 (come convertito con modifiche in L. 24.11.03 n. 326);

compensa le spese di lite.

Crotone 20.9.07

Il G.L.

Dott.ssa F. R. Pucci


 
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