RAPPORTI TRA OBLAZIONE SPECIALE, EX ART. 162 BIS C.P. E ARTT. 19 E SS D.LGS. N.758/1994 IN MERITO ALL’ ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 44369 con nota della Dr.ssa Maria Teresa Cortese - Cultrice di Diritto e Finanza Comunitaria - Prof.ssa a contratto in Diritto e Finanza Comunitaria-parte speciale Politecnico di Taranto
Rapporti tra oblazione speciale, ex art. 162 bis c.p. e artt. 19 e ss D.Lgs. n.758/1994 in merito all’ estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
(Nota a Corte di Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 44369 del 29/11/2007)
In tema di definizione amministrativa delle violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la facoltà concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal d.l.vo n 758/1994 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal citato decreto legislativo.
In particolare con il termini oblazione si intende il pagamento di un somma di denaro da parte dell’imputato di una contravvenzione punita con ammenda (art. 162 c.p.) o con una pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (art. 162 bis c.p.). L’oblazione “semplice”, normata dall’art. 162 c.p. è consentita per le contravvenzioni punite dalla legge con la sola pena pecuniaria dell’ammenda. Al contrario, l’oblazione “speciale”, che trova la propria disciplina nell’art. 162 bis. c.p., attiene alle ipotesi di reato contravvenzionale punite con pene alternative (oltre alle contravvenzioni in materia di prevenzione di infortuni e di igiene del lavoro, anche ove punite con la sola ammenda, giusta la previsione dell’art. 127 della L.689/1981.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
IN FATTO
Con sentenza del 39 giugno del 2006, il tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, condannava R. M. alla pena di euro 600 di ammenda, quale responsabile del reato di cui agli artt 35 comma terzo e 77 lettera b) del D.P.R. n 164 del 1956 perché, quale titolare dell'impresa "Edilizia e Costruzioni", aveva omesso di munire di basi metalliche il ponteggio allestito per la realizzazione della porta d'ingresso di un capannone nonché del reato di cui agli artt 8 e 77 lettera c) D.P.R. n 164 del 1956 perché, nella qualità anzidetta, aveva omesso di munire la scala di accesso al ponteggio dei necessari dispositivi antiscivolo. Fatti accertati il 21 marzo del 2002.
Il tribunale, dopo avere premesso che il prevenuto a seguito del verbale di accertamento aveva eliminato le carenze riscontrate in occasione del primo accesso,ma non aveva corrisposto la penalità in misura ridotta ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n 758 del 1994; osservava che la prova della responsabilità emergeva in maniera inequivocabile dal verbale di accertamento acquisito agli atti con il consenso delle parti e che la mancanza di prova in ordine alla formale comunicazione della contestazione non escludeva la responsabilità ma poteva solo consentire all'imputato di essere ammesso all'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si considera irrilevante la mancanza di prova della notificazione del verbale di diffida e prescrizione nonché nella parte in cui si assimila l'oblazione di cui al decreto legislativo n 758 del 1994 a quella di cui all'articolo 162 bis;
illogicità della motivazione con riferimento all'individuazione del responsabile in quanto al momento dell'accertamento il prevenuto non era sul cantiere al quale era preposta la signora R. E.
IN DIRITTO
Il collegio rileva che i reati si sono estinti per prescrizione essendo maturato alla data odierna il termine massimo prescrizionale di anni quattro e mesi sei trattandosi di reati accertati il 21 marzo del 2002 per i quali la permanenza era cessata qualche giorno dopo l'ispezione, come risulta dalla sentenza. Invero il giudice del merito ha accertato che in occasione del secondo sopralluogo era emerso che gli inconvenienti prima riscontrati erano stati eliminati.
Il ricorso,specialmente con riferimento al primo motivo,non è manifestamente infondato.
Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 oltre a modificare con l'articolo 26, aggravandole, le sanzioni previste dall'art. 77 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 per le violazioni del precedente art. 68 , ha dettato, con gli artt. 19 e segg., una nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
L'art. 20 prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non deve limitarsi a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen., ma deve anche impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certe situazioni , ed imponendo se del caso specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 21, poi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se risulti l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa nella misura ivi indicata e quindi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa. Se invece risulti l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza deve darne comunicazione, sia al pubblico ministero sia al contravventore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. In ogni caso, secondo quanto dispone l'art. 23, il procedimento per la contravvenzione è sospeso per legge dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. Infine, ai sensi dell'art. 24, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare nel termine stabilito la sanzione amministrativa. Siffatti adempimenti preliminari devono essere verificati dal giudice.
Nella fattispecie il tribunale ha dato atto che le prescrizioni erano state osservate ma ha aggiunto che non v'era la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore ed ha ritenuto irrilevante tale prova perché il prevenuto avrebbe comunque potuto chiedere l'oblazione a norma dell'articolo 162 bis c.p.. Invece la prova era rilevante per la prosecuzione del processo penale perché il rituale esperimento della procedura amministrativa prevista dagli artt 19 e segg del decreto legislativo n. 758 del 1994 costituisce una condizione di proseguibilità dell'azione penale. La facoltà concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni dianzi citate e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal decreto legislativo n 758 del 1994 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo più volte citato accertare che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura stessa (cfr Cass. 18 dicembre 1998 n 13340). Nella fattispecie non v'è la prova che il contravventore sia stato, anche senza una formale diffida, invitato a pagare. Tale prova non poteva essere considerata irrilevante, come affermato dal tribunale, perché l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge ai fini della procedibilità dell'azione doveva essere puntualmente verificato dal giudice, come dianzi precisato, e non poteva desumersi automaticamente dal fatto stesso della prosecuzione dell'azione penale e peraltro nel caso in esame siffatto adempimento non è stato dal tribunale ritenuto, sia pure presuntivamente, effettuato, ma è stato al contrario considerata irrilevante la prova della sua effettuazione. Invece il tribunale, avendo constato che non v'era la prova della comunicazione con l'invito a sanare l'addebito, avrebbe dovuto rimettere l'imputato nel termine.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati ascritti per prescrizione
Così deciso in Roma il 24 ottobre del 2007