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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 7 gennaio 2008
EQUIPARAZIONE AI FIGLI DEI NIPOTI MINORI DIRETTI VIVENTI A CARICO DELL’ASCENDENTE circolare Inps n. 132 del 7 dicembre 2007 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell'Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com Con circolare n. 132 del 7 dicembre 2007, l’INPS fornisce chiarimenti sull’equiparazione ai figli dei nipoti minori diretti viventi a carico dell’ascendente, introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 . Al riguardo, premettendo le ipotesi dell’ambito di applicazione dell’equiparazione tra nipoti diretti e figli, ai fini dei trattamenti di famiglia, in base alla sentenza n.180/99 – che viene meno con il compimento del diciottesimo anno di età da parte dei nipoti stessi – la circolare precisa i presupposti per l’equiparazione in argomento. In particolare, si specifica che i nipoti minori diretti sono equiparati a figli: - se viventi a carico dell’ascendente - se mantenuti abitualmente da parte dell’ascendente - se non economicamente autosufficienti - in caso di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al loro mantenimento In pratica, i nipoti per essere considerati a carico degli ascendenti è necessario quindi che i loro genitori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito. Nella circolare si specifica, altresì, che l’essere proprietari della casa di abitazione principale o i genitori dei minori titolari di indennità di accompagnamento non incide al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti. Gesuele Bellini INPS Circolare numero 132 del 7-12-2007
Come accennato in premessa, i nipoti minori diretti sono equiparati a figli se viventi a carico dell’ascendente e, come precisato con le Circolari citate in premessa, la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell’ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi. Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario quindi che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito da intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita . Dette circostanze, autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere oggetto di approfondito accertamento da parte delle Strutture periferiche mediante consultazione degli archivi a disposizione dell’Istituto nonché in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali). Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo. Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l’eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest’ultima, essendo un’erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all’ incremento del patrimonio del genitore stesso. Il Direttore generale Crecco |
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