|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
|
martedì 11 dicembre 2007
CARABINIERE: LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E RISARCIMENTO DANNI A TERZI Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2423 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2423 – CARABINIERE: LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E RISARCIMENTO DANNI A TERZI di Rocchina Staiano. Nel casi di lesioni personali provocate ad un soggetto da un colpo esploso dalla pistola di un carabiniere che stava inseguendo gli autori di un tentativo di rapina, l amministrazione pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui agli art. 1, 2 e 24 r.d. 14 giugno 1934 n. 1169, modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2000 n. 297, è il Ministero della difesa, e non già il Ministero dell interno. Fatto. - 1.Francesco Intoci, con atto di citazione del 25 giugno, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Catania l appuntato dei carabinieri Raffaele Sileci ed il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che aveva riportato, per essere stato ferito da un colpo di pistola partito dall arma del carabiniere, che stava inseguendo alcuni malviventi che avevano tentato una rapina in un esercizio commerciale. Il Ministro si è costituito in giudizio ed ha eccepito di non essere passivamente legittimato, sostenendo che, al momento dell incidente, il Sileci stava compiendo un attività rientrante nelle funzioni proprie del Ministero degli Interni e, subordinatamente, ha contestato la fondatezza della pretesa. La decisione, impugnata dal Ministero della Difesa, è stata riformata dalla Corte di appello di Catania in punto di liquidazione del danno, ridotto ad oltre lire 224 milioni. 3. Il Ministro della Difesa ha proposto ricorso per cassazione. Francesco Intoci ha resistito con controricorso Diritto. - 1. Il primo motivo del ricorso è volto contro il capo della decisione, con il quale è stata confermata la legittimazione passiva del Ministero della Difesa. 1.2. Il motivo non è fondato. 1.3. Il quadro normativo di riferimento della responsabilità civile degli appartenenti all Arma dei carabinieri è dato dalle norme di seguito indicate. - L art. 1 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, di approvazione del regolamento organico per l arma dei carabinieri, prima della modifica apportata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, disponeva che "i carabinieri [reali] fanno parte dell esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, e, in caso di guerra, concorrono con le altre truppe alle operazioni militari. Attendono inoltre, presso il regio esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono particolarmente incaricati". Vale la pena aggiungere che nella fattispecie non trova applicazione il recente decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, contenente norme in materia di riordino dell Arma dei carabinieri, perché questo è entrato in vigore (dal 24 ottobre 2000), cioè dopo la proposizione della domanda risarcitoria. I dati normativi indicati non sono smentiti dalla successiva legge 1° aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell Amministrazione della pubblica sicurezza. L art. 16, secondo comma, di questa legge, infatti, dispone che "ai fini della tutela dell ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica". In realtà, le funzioni civili e militari individuano la pluralità delle funzioni dell Arma dei carabinieri, ma esse non creano un rapporto di dipendenza dal Ministero degli Interni in grado di incidere sull imputazione del giudizio di responsabilità su quest ultimo e non sono rilevanti verso i terzi danneggiati, i quali hanno titolo a conseguire il risarcimento del danno direttamente sull Amministrazione della Difesa. Nella materia della responsabilità civile, infatti, è rilevante non il rapporto organico, ma quello di dipendenza, com è dato ricavare dalle disposizioni contenute nell art. 2049 cod. civ. e nell art. 28 della Costituzione. 4. L intervento e l esplosione di colpi d arma da fuoco da parte dell appuntato dei carabinieri Raffaele Sileci s inquadrava nell attività di tutela della proprietà individuale, perché si trattava di catturare l autore di una rapina, e lo svolgimento di questa deve essere valutato alla stregua del rapporto di dipendenza, il quale si stabilisce con il Ministero della Difesa. La sentenza impugnata, che, sia pure con motivazioni diverse ha sostanzialmente seguito il principio indicato, si sottrae, quindi, alla critica mossa con il motivo esaminato. Anche questo motivo non è fondato. 5.1. La responsabilità della pubblica amministrazione, per atti compiuti dai suoi dipendenti, presuppone l esistenza di un rapporto di causalità tra l atto o il comportamento del dipendente e l evento dannoso e la riferibilità di tale atto alla pubblica amministrazione. In particolare, il carabiniere che si ponga all inseguimento dell autore di una rapina, deve adeguare la sua condotta alle regole della prudenza nell uso delle armi da fuoco a sua disposizione. Rispetto a questi fattori, non è in predicato la legittimità della detenzione dell arma, ma il corretto uso che di questa sia stato fatto. 5.2. Nella specie, il Ministero della Difesa, sul quale ricadeva l onere relativo, non ha indicato gli elementi (come l assenza di colpa o la ricorrenza del caso fortuito), che avrebbero potuto escludere la responsabilità del carabiniere, quella dell Arma dei carabinieri e, in definitiva, quella del Ministero della Difesa. Sembra inutile aggiungere, quanto alla colpa, che questa doveva essere valutata secondo i normali criteri della prudenza, come è stato fatto dalla sentenza impugnata, e che l esistenza di norme regolamentari che disciplinano la tutela armata dell ordine pubblico, doveva essere indicata dal Ministero ricorrente. 6. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. - |
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |