lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 24 novembre 2007

SPECIALE PENSIONI: CALCOLO DELLE PENSIONI: SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO

Speciale a cura della Redazione

CALCOLO DELLE PENSIONI: SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO

Vediamo brevemente come si calcola attualmente l’importo pensionistico, e quali sono le principali differenze tra il sistema di calcolo retributivo, il sistema misto ed il sistema contributivo.
Prima dell’entrata in vigore della legge n.355 del 1995, le pensioni venivano calcolate con il sistema retributivo: vale a dire che gli elementi per effettuare il calcolo erano il numero di contributi accreditati nella gestione previdenziale del lavoratore e la media delle ultime retribuzioni percepite.
La L.335/95 ha stabilito che le modalità di liquidazione della pensione dovessero essere diverse, a secondo dell’entità dei contributi posseduti da ciascun lavoratore alla data del 31.12.95.
-Il calcolo della pensione nei tre sistemi
I lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare dopo il 31.12.95 rientrano automaticamente nel sistema contributivo: questo significa che avranno diritto ad un solo tipo di pensione, denominata pensione di vecchiaia (che sostituisce la pensione di vecchiaia e quella di anzianità del sistema retributivo).
Quindi, alla data del 31.12.95:
1) a chi non aveva nessun contributo previdenziale si applica il sistema contributivo;
2) a chi aveva più di 18 anni di contributi si applica il sistema retributivo;
3) a chi invece aveva meno di 18 anni di contributi si applica il sistema misto. La pensione viene liquidata in parte con il sistema retributivo (per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.95), ed in parte con il sistema contributivo (per le anzianità maturate a partire dal 1.1.96).
Inizialmente, la legge aveva previsto che anche coloro che rientravano nel sistema retributivo potessero scegliere di avere la pensione liquidata secondo il sistema contributivo: questa opportunità però è stata recentemente abrogata per i possessori di più di 18 anni di contributi al 31.12.95, rimanendo in vigore soltanto per coloro che avessero effettuato questa scelta entro il 1.10.2001, e comunque per tutti coloro che rientrano nel sistema misto (meno di 18 anni di contributi al 31.12.95).
-Sistema contributivo: i requisiti per raggingere il diritto alla pensione
I requisiti necessari per il diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo sono diversi da quelli richiesti nel sistema retributivo e misto: il lavoratore deve cessare dal rapporto di lavoro, e deve avere almeno 57 anni di età e cinque di contribuzione effettiva.
Inoltre, dovrà percepire un importo di pensione diretta non inferiore a quello dell’assegno sociale maggiorato del 20% (questo requisito non è richiesto se il lavoratore ha superato i 65 anni di età).
Se il lavoratore ha meno di 57 anni di età, avrà diritto alla pensione soltanto con almeno 40 anni di contributi.
I requisiti per il raggiungimento del diritto a pensione sono inoltre ridotti per le lavoratrici madri (di 4 mesi per figlio, nel limite di 12 mesi) e per coloro che svolgono lavori usuranti (di un anno).
Mentre nel sistema retributivo la pensione si calcola in base alle retribuzioni del lavoratore rapportate al numero dei contributi, nel sistema contributivo la pensione è calcolata in base all’ammontare dei contributi posseduti da ciascun lavoratore, rivalutati annualmente in base al Pil (montante contributivo individuale), moltiplicato per un coefficiente di trasformazione fissato dalla legge (più elevato quanto più è elevata l’età del lavoratore).
Ovviamente le pensioni liquidate con tale sistema, a parità di contributi e retribuzione, saranno di importo presumibilmente inferiore a quelle liquidate con il sistema retributivo: i lavoratori più giovani quindi dovranno cautelarsi per tempo, pensando a forme di pensione integrativa.
Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo, inoltre, non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo: di conseguenza, chi ha contributi dal valore molto basso potrebbe ritrovarsi a percepire una pensione di importo esiguo anche con molti anni di contributi.
-I pro e contro del sistema contributivo
Nel sistema contributivo il lavoratore ha il vantaggio di poter accedere alla pensione anche con pochi anni di contributi (ne bastano cinque) e in età ancora piuttosto giovane (57 anni): nel sistema retributivo la pensione di vecchiaia si ottiene con almeno 20 anni di contributi e 65 di età (60 se donna).
Si deve però ricordare che, nel sistema contributivo, l’importo della pensione non deve risultare di importo inferiore al limite stabilito dalla legge: quindi, all’atto pratico, saranno pochi (per non dire nessuno) a poter usufruire di questa possibilità.
Altro vantaggio del sistema contributivo è la possibilità di totalizzare la contribuzione, versata in diverse gestioni previdenziali, senza alcun onere (diversamente da quanto accade nel sistema retributivo e misto), con liquidazione di un trattamento pensionistico pro-rata.
Per quanto riguarda le norme sul cumulo della pensione con la retribuzione, per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo le norme sono maggiormente restrittive: infatti, se il pensionato ha meno di 63 anni di età, è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente e parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo; se ha un’età pari o superiore a 63 anni, è parzialmente cumulabile sia con i redditi da lavoro dipendente che con quelli da lavoro autonomo.
Invece la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo o misto è totalmente cumulabile sia con i redditi da lavoro dipendente che con quelli da lavoro autonomo (dal 1.1.2001).
(9.9.2003)


 
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