lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 22 novembre 2007

PRINCIPI DA APPLICARE, DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI, NELLA SCELTA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI

CIRCOLARE 1 Marzo 2007 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 1 Marzo 2007
Principi  da  applicare,  da  parte  delle stazioni appaltanti, nella
scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi.
                Dipartimento per le politiche europee

Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il
mercato interno - hanno segnalato al Governo italiano dei casi nei
quali stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara,
hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l offerta
economicamente piu vantaggiosa, requisiti che attengono alla
capacita tecnica del prestatore anziche alla qualita dell offerta,
in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.
In particolare, e stato constatato che in un numero considerevole
di gare, segnatamente per l attribuzione di appalti di servizi, gli
elementi presi in considerazione come criteri di aggiudicazione si
riferiscono piuttosto alla fase di selezione del prestatore.
Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei
rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire
l apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed
eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia
delle Comunita europee, si indicano qui di seguito le regole
comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti
nella materia di cui all oggetto, alla luce dei principi e delle
norme del diritto comunitario.
In particolare, l art. 44, comma 1, della direttiva 2004/18/CEE,
dispone che: "L aggiudicazione degli appalti avviene in base ai
criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell art. 24,
previo accertamento dell idoneita degli operatori economici non
esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle
amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla
capacita economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacita
professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del
caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo
3".
Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la
distinzione tra criteri di idoneita , ovvero di "selezione
dell offerente", e criteri di aggiudicazione e quindi di "selezione
dell offerta" e rigorosa.
Benche non sia escluso che l accertamento dell idoneita degli
offerenti e l aggiudicazione dell appalto possano aver luogo
simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme
diverse.
L accertamento dell idoneita degli offerenti deve essere
effettuato dall amministrazione aggiudicatrice in conformita ai
criteri di capacita economica, finanziaria e tecnica di cui agli
articoli da 47 a 52 della stessa direttiva. Lo scopo di questi
articoli non e quello di limitare la competenza degli Stati membri a
fissare il livello di capacita economica, finanziaria e tecnica
richiesta dalla partecipazione alle varie gare d appalto, bensi di
stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che
possono prodursi per dimostrare la capacita finanziaria, economica e
tecnica dei fornitori.
Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere
utilizzati per l aggiudicazione di un appalto pubblico, l art. 53
della direttiva 2004/18 stabilisce che le amministrazioni
aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo piu basso o l offerta
economicamente piu vantaggiosa. Quando l aggiudicazione e a favore
dell offerta economicamente piu vantaggiosa, possono essere
utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed
esclusivamente all oggetto dell appalto. La scelta, in tal caso, e
limitata e puo riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad
individuare l offerta economicamente piu vantaggiosa e non quelli
relativi alla capacita del prestatore (Corte di giustizia, sentenza
20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in
causa C-315/01 GAT).
Per quanto riguarda, in particolare, l aggiudicazione degli appalti
di servizi, si e posto il problema dell utilizzo, ai fini della
valutazione dell offerta economicamente piu vantaggiosa, di elementi
attinenti all esperienza o alla qualifica professionale e, in
generale, alla capacita tecnica, economica o finanziaria del
prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualita
ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in
quanto attinenti alla capacita del prestatore di eseguire i servizi
oggetto dell appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini
della selezione dei concorrenti.
E nella fase di selezione, infatti, che l amministrazione
aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di
accertare la capacita dell offerente a provvedere al servizio in
questione. Quindi, l esperienza, la competenza, le referenze, i
lavori gia realizzati, le risorse disponibili sono elementi che
possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono
essere presi in considerazione nel momento di valutazione
dell offerta.
L offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno
una diretta connessione con l oggetto dell appalto e che servono a
misurare il valore, cio che esclude che si possa fare riferimento
alle qualita soggettive dell offerente.
Pertanto, se l aggiudicazione avviene in base al criterio
dell offerta economicamente piu vantaggiosa, si possono determinare
la qualita ed il valore tecnico dell offerta prendendo in
considerazione elementi come il metodo e l organizzazione del lavoro
ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del
servizio. A questo stadio della procedura, invece, non e piu
possibile valutare elementi attinenti alla capacita dell offerente
ma solamente le modalita attraverso le quali il prestatore prevede
di eseguire il servizio.
Nel rispetto dei principi dell ordinamento comunitario, si
invitano, pertanto, tutte le amministrazioni interessate a
conformarsi con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede
di redazione di tutti i bandi di gara e della relativa documentazione
per l aggiudicazione di appalti pubblici.
Al fine di garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva e nel
rispetto dei principi sanciti dal Trattato in materia di liberta di
stabilimento e di libera prestazione di servizi, si ricorda, inoltre,
che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono
costituire oggetto di un adeguata pubblicita da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici. Per questo motivo, le amministrazioni
aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di
aggiudicazione quello del prezzo piu basso, ma si fondano su vari
criteri al fine di procedere all aggiudicazione dell appalto in
favore dell offerta economicamente piu vantaggiosa, sono tenute a
menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d oneri.
Si ricorda che la Commissione europea e gia piu volte
intervenuta nei confronti del Governo italiano, sottoponendo a vaglio
critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso
di procedure di evidenza pubblica per l aggiudicazione di appalti
hanno pubblicato avvisi di gara in palese contrasto con il diritto
comunitario.
Poiche l eventuale ripetersi di comportamenti simili da parte
delle stazioni appaltanti, da ritenersi illegittimi per violazione
delle regole comunitarie sopra descritte, potrebbe comportare
condanne dello Stato italiano ai sensi dell art. 228 del Trattato CE,
con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte
dell Unione europea, si invitano tutte le stazioni appaltanti ad
attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla
presente circolare, con l avvertenza che, in caso di inosservanza di
siffatti obblighi, si incorrera nella responsabilita amministrativa
per danno all erario, con consequenziali provvedimenti a carico dei
pubblici funzionari che vi hanno dato causa.
La presente circolare sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa
conoscenza sull intero territorio nazionale.
Roma, 1° marzo 2007
Il Ministro per le politiche europee: Bonino

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 387

















16.05.2007


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato


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