11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA. A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...
10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”). ...
26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo. Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...
02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti. ...
05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 22 novembre 2007
PRINCIPI DA APPLICARE, DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI, NELLA SCELTA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI
CIRCOLARE 1 Marzo 2007 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 1 Marzo 2007
Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.
Dipartimento per le politiche europee
Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno - hanno segnalato al Governo italiano dei casi nei quali stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara, hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l offerta economicamente piu vantaggiosa, requisiti che attengono alla capacita tecnica del prestatore anziche alla qualita dell offerta, in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia. In particolare, e stato constatato che in un numero considerevole di gare, segnatamente per l attribuzione di appalti di servizi, gli elementi presi in considerazione come criteri di aggiudicazione si riferiscono piuttosto alla fase di selezione del prestatore. Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire l apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunita europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all oggetto, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario. In particolare, l art. 44, comma 1, della direttiva 2004/18/CEE, dispone che: "L aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell art. 24, previo accertamento dell idoneita degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacita economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacita professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3". Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la distinzione tra criteri di idoneita , ovvero di "selezione dell offerente", e criteri di aggiudicazione e quindi di "selezione dell offerta" e rigorosa. Benche non sia escluso che l accertamento dell idoneita degli offerenti e l aggiudicazione dell appalto possano aver luogo simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme diverse. L accertamento dell idoneita degli offerenti deve essere effettuato dall amministrazione aggiudicatrice in conformita ai criteri di capacita economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 47 a 52 della stessa direttiva. Lo scopo di questi articoli non e quello di limitare la competenza degli Stati membri a fissare il livello di capacita economica, finanziaria e tecnica richiesta dalla partecipazione alle varie gare d appalto, bensi di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacita finanziaria, economica e tecnica dei fornitori. Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per l aggiudicazione di un appalto pubblico, l art. 53 della direttiva 2004/18 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo piu basso o l offerta economicamente piu vantaggiosa. Quando l aggiudicazione e a favore dell offerta economicamente piu vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all oggetto dell appalto. La scelta, in tal caso, e limitata e puo riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l offerta economicamente piu vantaggiosa e non quelli relativi alla capacita del prestatore (Corte di giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT). Per quanto riguarda, in particolare, l aggiudicazione degli appalti di servizi, si e posto il problema dell utilizzo, ai fini della valutazione dell offerta economicamente piu vantaggiosa, di elementi attinenti all esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacita tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualita ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in quanto attinenti alla capacita del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. E nella fase di selezione, infatti, che l amministrazione aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di accertare la capacita dell offerente a provvedere al servizio in questione. Quindi, l esperienza, la competenza, le referenze, i lavori gia realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell offerta. L offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l oggetto dell appalto e che servono a misurare il valore, cio che esclude che si possa fare riferimento alle qualita soggettive dell offerente. Pertanto, se l aggiudicazione avviene in base al criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa, si possono determinare la qualita ed il valore tecnico dell offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non e piu possibile valutare elementi attinenti alla capacita dell offerente ma solamente le modalita attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio. Nel rispetto dei principi dell ordinamento comunitario, si invitano, pertanto, tutte le amministrazioni interessate a conformarsi con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede di redazione di tutti i bandi di gara e della relativa documentazione per l aggiudicazione di appalti pubblici. Al fine di garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva e nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato in materia di liberta di stabilimento e di libera prestazione di servizi, si ricorda, inoltre, che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un adeguata pubblicita da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per questo motivo, le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione quello del prezzo piu basso, ma si fondano su vari criteri al fine di procedere all aggiudicazione dell appalto in favore dell offerta economicamente piu vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d oneri. Si ricorda che la Commissione europea e gia piu volte intervenuta nei confronti del Governo italiano, sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per l aggiudicazione di appalti hanno pubblicato avvisi di gara in palese contrasto con il diritto comunitario. Poiche l eventuale ripetersi di comportamenti simili da parte delle stazioni appaltanti, da ritenersi illegittimi per violazione delle regole comunitarie sopra descritte, potrebbe comportare condanne dello Stato italiano ai sensi dell art. 228 del Trattato CE, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell Unione europea, si invitano tutte le stazioni appaltanti ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare, con l avvertenza che, in caso di inosservanza di siffatti obblighi, si incorrera nella responsabilita amministrativa per danno all erario, con consequenziali provvedimenti a carico dei pubblici funzionari che vi hanno dato causa. La presente circolare sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza sull intero territorio nazionale. Roma, 1° marzo 2007 Il Ministro per le politiche europee: Bonino
Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 387
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16.05.2007 |
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |
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