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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 19 novembre 2007
LA LEGITTIMITÀ DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI COME COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre 2007, n. 5572, con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com Il divieto della partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, sancito dall’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fa riferimento ai rappresentanti sindacali, in seno alla commissione aggiudicatrice, designati dalle associazioni sindacali e a quelli scelti come commissari in ragione dell’appartenenza a un’associazione sindacale. Non rileva, invece, ai fini del predetto divieto, il fatto che il componente della commissione del concorso sia anche un rappresentante sindacale, quando sia scelto per la sua qualifica, cioè in ragione del suo ufficio, diversamente si integrerebbe una lesione della libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 ottobre 2007, n. 5572, che ha accolto il ricorso di una candidata vincitrice di un concorso pubblico che si era vista annullare dal giudice di primo grado, tra l’altro, per l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, in quanto un membro della commissione rivestiva una carica sindacale. L’alto Consesso ha motivato la propria decisone, delineando la “ratio” della norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali, che ha lo scopo di preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l’attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri. Gesuele Bellini REPUBBLICA ITALIANA N. 5572/07 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 910 REG:RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2007 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello proposto dalla signora Marina CAMPANELLA, residente in Putignano, difesa dall’avvocato Luigi D’Ambrosio e domiciliata in Roma, via Cosseria 2, presso il dottor Alfredo Placidi; contro la signora Maria Carmela LARUCCIA, residente in Putignano, costituitasi in giudizio con l’avvocato Maria Petrocelli e domiciliata in Roma, via Cosseria 2, presso il dottor Alfredo Placidi; e nei confronti del comune di PUTIGNANO, costituitosi in giudizio in persona del sindaco Gian.zo Angelini De Miccolis, difeso dall’avvocato Giovanni D’Innella e domiciliato in Roma, via Ridolfino Venuti 42, presso lo studio dell’avvocato Francesco Altieri; per la riforma della sentenza 20 dicembre 2006 n. 4465, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione, ha annullato il provvedimento del comune di Putignano 4 agosto 2006 n. 362, di approvazione della graduatoria di un concorso per un posto di istruttore amministrativo. Visto il ricorso in appello, notificato il 9 e depositato il 30 gennaio 2007; visto il controricorso del comune di Putignano, depositato il 20 febbraio 2007; visto il controricorso della signora Laruccia, depositato il 21 marzo 2007, e la memoria difensiva depositata il giorno seguente; visti gli atti tutti della causa; relatore, all’udienza del 27 marzo 2007, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Luigi D’Ambrosio, Maria Petrocelli e Giovanni D’Innella; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Il comune di Putignano ha indetto il concorso sopra indicato, per titoli ed esami e riservato alle persone con ridotta o senza capacità lavorativa, e con deliberazione della giunta comunale 23 dicembre 2005 ha nominato la commissione giudicatrice: il segretario del comune, con funzioni di presidente, un docente universitario in materia giuridica e un funzionario designato dalla provincia di Bari. Le tre prove, scritta, orale e pratica, sarebbero state valutate ciascuna in trentesimi, riportando poi la media nel punteggio finale. La signora Campanella si è classificata prima in graduatoria con punti 52,25, mentre la signora Laruccia si è classificata seconda, con punti 51. In particolare, le due candidate, nell’ordine, hanno ottenuto ventitre e ventisette trentesimi nella prova scritta (consistente in quesiti “a risposta multipla”); mentre per la prova orale e per la prova pratica (redazione di un atto amministrativo) sono stati attribuiti ad entrambe gli stessi voti, ventitre trentesimi nell’orale e ventisei trentesimi nella prova pratica. Prima della prova orale e per la prova di lingua inglese, la commissione giudicatrice è stata integrata con la professoressa Duffy Rosaleen, designata dall’autorità scolastica. La signora Laruccia ha impugnato la graduatoria con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato il 10 e 11 novembre 2006, deducendone l’illegittimità per sei motivi. Con i primi tre motivi ha contestato i punteggi attribuiti per le prove, orale, scritta e pratica; con il quarto motivo ha dedotto che la valutazione dei titoli era stata effettuata dopo le prove d’esame. Con gli altri due motivi ha dedotto l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, perché il segretario comunale «riveste altresì la carica di Referente regionale della UIL F.P.L., associazione sindacale dei Segretari Comunali» (quinto motivo), e perché la commissione era composta di soli uomini; in violazione degli articoli, rispettivamente, 35 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio per resistere, e la signora Campanella con atto notificato l’11 dicembre 2006, ha anche proposto ricorso incidentale, deducendo che, per un errore di calcolo, alla signora Laruccia era stato attribuito il punteggio finale di 51 anziché 50,75. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso giudicando fondati e assorbenti i motivi quinto e sesto, relativi alla composizione della commissione giudicatrice, con la motivazione che la carica sindacale del dottor Dioguardi, segretario generale del comune, non ne garantisce la terzietà nell’esercizio dell’incarico di presidente della commissione giudicatrice, in particolare perché era, nel comune, l’unico iscritto a quel sindacato; e che la deliberazione di nomina della commissione non reca traccia delle ragioni di assenza della componente femminile. La signora Campanella appella, deducendo due motivi: nega che il dottor Dioguardi fosse rappresentante sindacale, essendo semplicemente iscritto a un sindacato. Sulla questione della presenza femminile l’appellante nega, in primo luogo, che la ricorrente di primo grado fosse legittimata a dedurre il motivo; fa poi presente che la commissione è stata integrata dalla professoressa Duffy Rosaleen, la quale ha sottoscritto il verbale del 6 luglio 2006 recante la graduatoria finale; e che in ogni caso non c’è stata né ci poteva essere discriminazione a danno del sesso femminile, dal momento che le candidate ammesse alla prova orale erano due donne. La signora Laruccia si è costituita con atto depositato il 22 marzo 2007i. DIRITTO Il Collegio non può tener conto del controricorso, contenente riproposizione dei motivi di ricorso assorbiti dal giudice di primo grado, depositato dalla parte appellata nell’imminenza della discussione della causa, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza (articolo 39 del regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato emanato con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, e articolo 23, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali): i termini per il deposito di scritti e documenti non rispondono soltanto alla salvaguardia del contraddittorio, ma anche alla necessità, essa pure facente parte dell’equo processo, che il giudice sia messo in condizione di conoscere con agio gli atti processuali (vedasi la decisione della Sezione 15 febbraio 2007 n. 629). Il primo motivo d’appello è fondato: l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di «rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali». Nel caso in esame il presidente della commissione giudicatrice non era stato designato da associazioni sindacali, ma, come afferma la stessa dottoressa Laruccia nel ricorso di primo grado, era stato nominato dalla giunta comunale per la sua qualifica di funzionario comunale (“ratione officii”); sicché la circostanza che egli fosse iscritto a un’associazione sindacale, come pure che ne fosse l’unico iscritto nel comune e ne fosse il “referente”, non hanno nessun rilievo. La norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali (ossia: designati dalle associazioni sindacali o scelti come commissari in ragione dell’appartenenza a un’associazione sindacale) è diretta a preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l’attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri; ma, se viene intesa come ha fatto il giudice di primo grado, essa viene a ledere, senza ragione, la libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici. È fondato anche il secondo motivo d’appello. La disposizione di cui la ricorrente ha dedotto, e il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la violazione è l’articolo 9 del regolamento generale sui concorsi pubblici emanato con decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che, in esecuzione della norma contenuta prima nell’articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e poi nell’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2005 n. 165 sui rapporti d’impiego con le pubbliche amministrazioni, prescrive che sia riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. In punto di fatto, è opportuno far presente che la commissione era composta dal segretario comunale, presidente, in ragione della sua carica e di due componenti, pure di sesso maschile, che erano stati designati, l’uno da un’università e un altro dalla provincia, senza che il comune avesse formulato richieste di sorta in ordine al sesso della persona da designare. Alla commissione è stata poi aggregata, in vista della prova di lingua inglese, una componente di sesso femminile, designata dall’autorità scolastica; e infine che alla prova orale erano state ammesse solo due candidate, le signore Campanella e Laruccia appunto. La ricorrente di primo grado, signora Laruccia, ha lamentato la violazione del citato articolo 9, senza peraltro indicare quale discriminazione abbia subìto dall’insufficiente rappresentanza del sesso femminile. In via generale, perché sussista un interesse che legittimi l’impugnazione di un atto amministrativo, occorre che l’atto sia lesivo e che si lamenti un comportamento illegittimo; nel senso, però, che vi sia un nesso causale, almento potenziale, tra la lamentata illegittimità e la lesione subìta. In particolare, quando si tratta di complessi procedimenti concorsuali o competitivi, come una gara, un’elezione, un concorso, non è sufficiente, per far annullare il provvedimento finale sfavorevole, dedurre la violazione di una delle tante regole del procedimento, che non presenti nesso col risultato finale. Più in profondità, la giustizia amministrativa ha la funzione di apprestare alle persone tutela contro le azioni amministrative illegittime, non di dare sfogo ai pretesti per fare annullare i provvedimenti amministrativi che non abbiano sortito l’effetto desiderato. Perciò, in materia di presenza femminile nelle commissioni di concorso la Sezione, con decisione 6 giugno 2002 n. 3184, ha già stabilito, con richiamo anche a un’altra decisione della sesta Sezione e a un parere di sezione consultiva, che l’assenza di una componente donna nella commissione di concorso non assume un rilievo autonomo in ordine alla posizione delle singole partecipanti di sesso femminile, e può essere dedotta come vizio se sia accompagnata da qualche circostanza «che evidenzii un comportamento dell’Amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discriminatorie ai danni delle concorrenti»; osservando inoltre che «la funzione e le attribuzioni delle commissioni di concorso sono comunque ispirate a criteri costituzionali di trasparenza ed imparzialità la cui portata e il cui significato sono talmente pervasivi dell’ordinamento da escludere che la sola mancanza di una componente di sesso femminile metta in forse tali profili». Nel caso in esame non solo non sono state dedotte circostanze che facciano pensare a una discriminazione a danno delle persone di sesso femminile, ma la doglianza non ha neppur senso dal momento che vi erano da valutare soltanto candidate. L’appello, in conclusione, è fondato e va accolto. Il Collegio stima peraltro equo compensare le spese di giudizio, in considerazione della materia del contendere. Per questi motivi accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso della signora Laruccia contro il provvedimento del comune di Putignano 4 agosto 2006 n. 362. Compensa le spese di giudizio . Così deciso in Roma il 27 marzo 2007 e il 15 giugno 2007 dal collegio costituito dai signori: Raffaele Iannotta presidente Raffaele Carboni componente, estensore Caro Lucrezio onticelli componente Nicola Russo componente Adolfo Metro componente L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Raffaele Carboni F.to Raffaele Iannotta IL SEGRETARIO F.to Agatina Maria Vilardo DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/10/2007 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale |
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