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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 5 novembre 2007
L’ESTENSIONE AI CREDITI RETRIBUTIVI RISCHIA DI PENALIZZARE IL DIPENDENTE CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA N. 22910 DEL 26/10/2006 con nota della Dott.ssa Roberta Caragnano Dottoranda Fondazione M. Biagi” Università di Modena e Reggio Emilia L’ESTENSIONE AI CREDITI RETRIBUTIVI RISCHIA DI PENALIZZARE IL DIPENDENTE CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA N. 22910 DEL 26/10/2006
Con la sentenza 22910/2006, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolo il contrasto sorto all interno della sezione Lavoro sull esistenza o meno di una responsabilità dell appaltatore (o intermediario o interposto o datore di lavoro apparente) concorrente con quella dell appaltante (o interponente o committente o datore di lavoro reale) in ordine agli obblighi retributivi e contributivi inerenti al rapporto di lavoro, in relazione al quale venga accertata la ricorrenza di una fattispecie interpositoria illecita.
2. la compatibilità della tesi prescelta con la possibilità per il lavoratore, ove emerga un danno per la propria posizione, di agire nei confronti dell interponente con un autonoma azione volta a farne valere la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell articolo 2043 del Cc; va aggiunto che è parimenti configurabile una responsabilità aquiliana dell interposto per aver adottato, dando corso alla fattispecie interpositoria, una condotta lesiva del divieto del neminem laedere, per esempio nei confronti dell Inps nel caso di prescrizione dei contributi dovuti dal datore di lavoro reale o di insolvenza del medesimo; 3. la coerenza della soluzione con la regola generale giuslavoristica che esclude, in presenza di identiche e contestuali prestazioni lavorative, la configurabilità di due diversi rapporti di lavoro, dovendo considerarsi come parte datoriale solo colui che in concreto sopporta il rischio economico dell impresa e dell organizzazione produttiva nella quale è inserito il prestatore; 4. l impraticabilità dal punto di vista giuridico del tentativo di fondare la responsabilità solidale del datore di lavoro apparente sul richiamo di peculiari istituti normativi e, in particolare, attraverso: · la prospettazione di un meccanismo di novazione oggettiva legale che trasformerebbe l obbligazione originaria dell interposto in un obbligazione di garanzia di pari contenuto, attesa l impossibilità di configurare, in base alle regole dell interpretazione oggettiva, gli elementi dell aliquid novi e dell animus novandi; · il ricorso al principio dell apparenza del diritto, in ragione della specificità del rapporto di lavoro e della rilevanza sociale degli interessi a esso sottesi; · l invocazione dell istituto della cessione del contratto, che costituisce negozio trilatero, laddove normalmente il lavoratore è estraneo a quello bilaterale d interposizione; · l applicazione analogica dell articolo 3 della legge del 1960, che prevede la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per l ipotesi di appalto lecito all interno dei luoghi di lavoro, stante la radicale diversità tra i due istituti giuridici. Da ultimo, le sezioni Unite evidenziano come il principio di effettività, che individua il datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione, mantenga una perdurante consistenza giuridica anche nel contesto normativo conseguente all entrata in vigore del Dlgs 10 settembre 2003 n. 276, che ha riconosciuto con gli istituti della somministrazione del lavoro (articolo 20) e, in una certa misura, anche del distacco (articolo 30), la legittimità della dissociazione tra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, con conseguenziale disarticolazione e regolamentazione tra i due soggetti degli obblighi correlati alla prestazione. Infatti, l innovazione, ancorché rilevante e ricca di implicazioni dogmatiche, tuttora si configura come un eccezione non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, tanto è vero che la violazione dei rigidi schemi predisposti dal legislatore dà luogo a forme illecite di somministrazione di lavoro, quali la somministrazione irregolare ai sensi dell articolo 27 del decreto o il comando in violazione di legge ai sensi dell articolo 30 del medesimo decreto, cioè a fattispecie che continuano a essere assoggettate ai principi giurisprudenziali in tema di divieto di intermediazione di manodopera. |
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