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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
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...


26/11/2014
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02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
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27/11/2013
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Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 30 ottobre 2007

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E PATERNITA NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 12 Luglio 2007

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 12 luglio 2007, concernente “l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”


Il provvedimento estende ai committenti di lavoratrici a progetto, alle categorie assimilate iscritte alla gestione separata ed agli associati in partecipazione, il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi prima e dopo il parto, previsti all art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


Tale divieto e anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.


Alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall attività lavorativa nei predetti periodi compete la proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Si prevede, inoltre, per i previsti periodi di astensione obbligatoria l’accredito dei contributi figurativi ai  fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, nonché la corresponsione di un indennità  di maternità nella misura prevista dall art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze.
 
Gesuele Bellini
 
 
 
 
 



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


DECRETO 12 Luglio 2007



Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita e paternita nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


(GU n. 247 del 23-10-2007 )



IL MINISTRO DEL LAVORO


E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


di concerto con


IL MINISTRO DELL ECONOMIA


E DELLE FINANZE



Visto l art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha


previsto l istituzione di un apposita gestione separata presso


l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in favore di


lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;


Visto l art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,


che ha previsto, tra l altro, l estensione, agli iscritti alla


predetta gestione separata, della tutela relativa alla maternita e


agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti


dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;


Visto l art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,


che, nell estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la


tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera,


ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del


citato contributo dello 0,5 per cento;


Visto l art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,


che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449


del 1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla


maternita ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e


con le modalita previste per il lavoro dipendente;


Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di


tutela e di sostegno alla maternita ed alla paternita , di cui al


decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;


Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a


decorrere dal 1° gennaio 1998, e stata stabilita la corresponsione


di un indennita di maternita per i due mesi antecedenti la data del


parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri


lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata e tenute al


versamento della contribuzione dello 0,5 per cento ai sensi del


suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;


Visto l art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,


che prevede l emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e


della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell economia e


delle finanze, per disciplinare l applicazione delle disposizioni di


cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del


2001, a tutela e sostegno della maternita delle lavoratrici iscritte


alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse


rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il


medesimo decreto;


Vista la valutazione espressa dall Istituto nazionale della


previdenza sociale finalizzata alla quantificazione degli oneri


derivanti dall estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta


gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n.


151 del 2001, nonche alla conseguente individuazione dell aliquota


contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;


Ritenuto di dover procedere all emanazione del predetto decreto


previsto dall art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;



Decreta:


Art. 1.


1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui


all art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e esteso


ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate


iscritte alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della


legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita "gestione separata",


nonche agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate


in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

                               Art. 2.
  1.  Le  esercenti  attivita   libero  professionale  iscritte  alla
gestione  separata  possono  accedere  all indennita  di maternita  a
condizione  che  l astensione effettiva dall attivita  lavorativa nei
periodi  di cui all art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151,  sia  attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta .
                               Art. 3.
  1.  L estensione  del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui
all art.  17  del  decreto  legislativo  26  marzo 2001,  n.  151, si
applica:
    a) integralmente  nei confronti delle lavoratrici di cui all art.
1;
    b) limitatamente  al  comma 2,  lettera a), del predetto art. 17,
nei   confronti   delle   lavoratrici   esercenti   attivita   libero
professionale di cui all art. 2.
                               Art. 4.
  1.  Le  lavoratrici  a  progetto  e categorie assimilate, tenute ad
astenersi   dall attivita    lavorativa   nei  periodi  di  cui  agli
articoli 1  e  3,  hanno  diritto,  ai sensi dell art. 66 del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del
rapporto  di  lavoro  per  un  periodo  di  180  giorni,  salva  piu 
favorevole disposizione del contratto individuale.
 
                               Art. 5.
  1.  Alle  madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute
al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all art.
59,  comma 16,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  corrisposta
un indennita   di maternita  per i periodi di astensione obbligatoria
previsti  dall art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L indennita  e  corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato
di  adibizione  al  lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro
autorizzati ai sensi dell art. 17 del predetto decreto legislativo n.
151 del 2001.
  2. L indennita  di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore
delle   quali,  nei  dodici  mesi  precedenti  l inizio  del  periodo
indennizzabile,  risultino  attribuite  almeno  tre  mensilita  della
contribuzione   dovuta   alla  gestione  separata,  maggiorata  delle
aliquote di cui all art. 7.
  3.  L indennita   e   corrisposta nella misura prevista dall art. 4
del  decreto  4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo
le   modalita    ivi   previste,  previa  attestazione  di  effettiva
astensione  dal  lavoro  da  parte del lavoratore e del committente e
resa   nelle   forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta .
                               Art. 6.
  1.  Per  i  periodi  di  astensione  dal  lavoro  per  i  quali  e 
corrisposta l indennita  di maternita , sono accreditati i contributi
figurativi  ai  fini del diritto alla pensione e della determinazione
della misura stessa.
                               Art. 7.
  1.  Le  prestazioni  economiche  previste  dal  presente decreto in
favore   delle   lavoratrici   tenute   ad  astenersi  dall attivita 
lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate
attraverso   un aliquota  aggiuntiva,  nella  misura  di  0,22  punti
percentuali,  della  vigente  aliquota  dello  0,5 per cento prevista
dall art.  59,  comma 16,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale
aliquota  aggiuntiva  e   dovuta  da tutti gli iscritti alla gestione
separata  gia   destinatari  della  predetta  aliquota  dello 0,5 per
cento.
 
                               Art. 8.
  1.  Qualora,  a seguito del monitoraggio effettuato dall I.N.P.S. a
decorrere  dal  secondo anno di applicazione del presente decreto, si
verificassero   scostamenti  rilevanti  tra  gettito  contributivo  e
prestazioni  erogate, l aliquota dello 0,22 per cento di cui all art.
7 sara  modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire
la  copertura  degli  oneri  sostenuti  per  le  finalita   di cui al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara   inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 12 luglio 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                      Il Ministro dell economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
 
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007


 
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