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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 21 settembre 2007

JUS VARIANDI E IPOTESI LECITE DI DEQUALIFICAZIONE

dell Avv.Italo Meoli (Foro di Avellino)

JUS VARIANDI E IPOTESI LECITE DI DEQUALIFICAZIONE


di Italo Meoli (avvocato del Foro di Avellino)




1. Nozione di mansioni inferiori


Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l assegnazione a mansioni inferiori non è consentita - se non per far fronte ad esigenze temporanee o, comunque, eccezionali - neppure con il consenso del lavoratore o delle organizzazione sindacali (1). L assegnazione a mansioni inferiori sarebbe invece legittima se fosse determinata dall esclusiva scelta del dipendente senza alcuna sollecitazioni, seppure indiretta del datore di lavoro (2).


In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto legittima l adibizione a mansioni inferiori nei seguenti casi:


- quando le mansioni inferiori abbiano carattere complementare o accessorio rispetto a quelle tipiche esercitate dal lavoratore oppure siano giustificate da comprovate esigenze straordinarie di emergenza (3);


- quando le mansioni inferiori comprendano particolari compiti costituenti un operazione indispensabile per lo svolgimento delle mansioni di assunzione (4);


- quando l assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica inferiore sia determinata dal verificarsi di circostanze obiettive di forza maggiore (5);


- nel caso di svolgimento parziale di mansioni di qualità inferiore, nel sistema di rotazione delle mansioni previsto da un accordo aziendale, purchè consenta di utilizzare il bagaglio professionale acquisito e sia finalizzato all arricchimento dell intero gruppo (6);


- quando il declassamento sia solo temporaneo e, quindi, inidoneo a comportare un pregiudizio alla professionalità del lavoratore (7);


- quando il datore di lavoro decida di sostituire il personale scioperante con altri dipendenti della stessa azienda (8);


- quando occorra riconvertire o riattrezzare l azienda per assicurare una produzione competitiva e salvaguardare nel contempo il profilo occupazionale (9);


- quando muti il tipo di lavorazione della macchina cui è addetto il lavoratore (10);


- quando si instauri con il lavoratore un nuovo rapporto di lavoro distinto ed autonomo rispetto al precedente e con mansioni diverse (11);


- quando una diversa organizzazione del lavoro, con relativa soppressione di determinate posizioni di lavoro, imponga una momentanea dequalificazione, in attesa di un inserimento professionale equivalente nel nuovo contesto produttivo (12);


- quando la variazione unilaterale delle mansioni si appalesi come l unico rimedio possibile per eliminare contrasti fra colleghi di lavoro (13);


- quando l integrazione - con mansioni inferiori - dei compiti normalmente espletati dal lavoratore sia limitata nel tempo e qualitativamente trascurabile nel complesso dell attività espletata (14).


Peraltro, i giudici del merito hanno talvolta espresso orientamenti più rigidi escludendo la legittimità dell assegnazione a mansioni inferiori anche solo per periodi provvisori (15) o, addirittura, che il potere discrezionale dell imprenditore di modificare l organizzazione del lavoro e la struttura societaria dell impresa deve incontrare un limite nell obbligo di mantenere inalterate tutte quelle condizioni che assicurino la salvaguardia delle posizioni professionali acquisite dai dipendenti (16).




2. "Depauperamento" o "svuotamento" delle mansioni


Nei casi di privazione di mansioni da svolgere o, comunque, di sostanziale impoverimento dei compiti affidati al lavoratore (così che questi viene posto in condizione di isolamento ed è costretto ad una prolungata inattività o a svolgere mansioni inesistenti ovvero fittizie), la condotta del datore di lavoro comporta una lesione alla professionalità del lavoratore e, quindi, costituisce una violazione dell art. 13 dello Statuto, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno (17).


In tali casi il pregiudizio della prospettiva di progressione della carriera deve essere valutato solo in riferimento alle circostanze di fatto e di diritto esistenti all epoca della variazione delle mansioni, con la conseguente esclusione della rilevanza di eventuali circostanze non sussistenti in quel momento, nè prevedibili ragionevolmente (18).




3. Fattispecie di assegnazione a mansioni inferiori: ristrutturazione tecnologica


La giurisprudenza non fornisce una risposta univoca in ordine alla legittimità dell adibizione a mansioni inferiori quando essa sia dovuta a ristrutturazione dei mezzi di produzione aziendali.


Ed infatti, da un lato, è stato affermato che le modificazioni strutturali dell azienda possono, al limite, giustificare il licenziamento del dipendente, ma non la sua dequalificazione, neppure con il suo consenso (19). Dall altro lato, è stato invece sostenuto che le innovazioni tecnologiche non implicano in linea di massima un declassamento professionale del lavoratore e che, pertanto, il disposto di cui all art. 13 dello Statuto non può essere utilmente invocato come limite all introduzione di processi tecnologici più avanzati (20).




4. Segue: crisi aziendale


Secondo il prevalente - ma contrastato - orientamento giurisprudenziale la situazione di crisi aziendale non legittima la dequalificazione del lavoratore (21).




5. Segue: per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni originarie


La più recente giurisprudenza di legittimità sembra orientata - in contrasto con un orientamento giurisprudenziale che era stato più volte espresso in precedenza (22) - a ritenere legittima la modifica "in peius" delle mansioni concordata nell interesse del lavoratore e al fine di evitare il licenziamento del medesimo non più in grado, per ragioni di salute, di svolgere in modo adeguato le mansioni precedenti (23).


Il verificarsi di quest ultima ipotesi, non comporta - salvo il caso di espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale - il diritto del lavoratore di ottenere l assegnazione a diverse o nuove mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, ma anzi può dar luogo ad una risoluzione del rapporto di lavoro (24).


Peraltro, è stato ritenuto che il lavoratore non può essere licenziato e deve essere adibito a mansioni diverse ed equivalenti, allorchè l incapacità sia stata determinata dalle condizioni di lavoro o dall ambiente di lavoro (25).









NOTE


(1) Trib. Milano, 12 novembre 1983, in Lav. 80, 1984, 212; Pret. Brindisi, 5 luglio 1985, in Giur. it., 1986, 611.


(2) Cass. 24 ottobre 1991, n. 11297, in Dir. prat. lav., 1991, 3337.


(3) Cass. 8 luglio 1987, n. 5963, in Foro it. Rep., 1987; Cass. 23 novembre 1977, n. 5097, in Riv. giur. lav., 1978, II, 529; Pret. Desio, 12 luglio 1988, in Or. giur. lav., 1989, 17.


(4) Pret. Milano, 28 maggio 1982, in Or. giur. lav., 1982, 1078.


(5) Trib. Milano, 19 aprile 1973, in Or. giur. lav., 1973, 243.


(6) Pret. Milano, 25 marzo 1983, in Lav. 80, 1983, 538.


(7) App. Genova, 15 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, 2796; Trib. Milano, 29 giugno 1977, in Or. giur. lav., 1977, 727.


(8) Pret. Napoli, 17 febbraio 1979, in Giur. merito, 1979, I, 531.


(9) Pret. Napoli, 18 novembre 1978, in Giur. merito, 1979, I, 296.


(10) Cass. 3 marzo 1978, n. 1066, in Or. giur. lav., 1978, 712.


(11) Cass. 14 gennaio 1985, n. 37, in Foro it. Rep., 1985.


(12) Pret. Milano, 14 aprile 1987, in Lav. 80, 1987, 718.


(13) Trib. Grosseto, 29 marzo 1979, in Or. giur. lav., 1979, 522.


(14) Pret. Desio, 12 luglio 1988, in Or. giur. lav. 1989, 17: fattispecie di impiegato contabile incaricato di sostituire per qualche ora la telefonista assente per maternità.


(15) Cass. 16 luglio 1986, n. 4602, in Foro it. Rep., 1986; Cass. 19 giugno 1982, n. 3767, in Giust. civ., 1982, I, 2307; Pret. Parma, 13 dicembre 1975, in Foro it., 1976, I, 1111.


(16) Pret. Milano, 14 aprile 1987, in Lav. 80, 1987, 718; Pret. Milano, 22 luglio 1983, in Lav. 80, 1984, 21. Vedi anche Trib. Napoli, 31 marzo 1983, in Lav. 80, 1983, 695.


(17) Cass. 8 agosto 1986, n. 4988, in Foro it. Rep., 1986; Pret. Milano, 19 aprile 1988, in Lav. 80, 1988, 664; Pret. Milano, 4 marzo 1987, in Lav. 80, 1987, 433; Pret. Legnano, 6 maggio 1985, in Dir. prat. lav., 1986, 49; Pret. Mirandola, 15 ottobre 1984, in Giur. merito, 1985, I, 809.


(18) Cass. 16 marzo 1992, n. 3213, in Dir. prat. lav., 1992, 1455.


(19) Trib. Napoli, 26 settembre 1984, in Lav. 80, 1985, 530; Trib. Milano, 4 maggio 1984, in Lav. 80, 1984, 797; Pret. Milano, 22 luglio 1983, in Lav. 80, 1984, 216.


(20) Trib. Milano, 8 novembre 1978, in Or. giur. lav., 1979, 984; Trib. Milano, 7 gennaio 1976, in Or. giur. lav., 1976, 31; Pret. Milano, 31 gennaio 1978, in Or. giur. lav., 1978, 35.


(21) Cass. 8 settembre 1988, n. 5092, in Or. giur. lav., 1988, 1138; Trib. Milano, 27 gennaio 1984, in Or. giur. lav., 1984, 362; Pret. Milano, 17 marzo 1983, Or. giur. lav., 1983, 810. Contra, Trib. Milano, 19 aprile 1973, in Dir. lav., 1974, II, 5.


(22) Cass. 23 gennaio 1988, n. 539, in Foro it. Rep., 1988; Cass. 18 novembre 1981, n. 6126, in Not. giur. lav., 1982, 550; Trib. Brescia, 2 aprile 1979, in Or. giur. lav., 1979, 736; Trib. Napoli, 24 settembre 1977, in Riv. giur. lav., 1977, II, 1066; Pret. Bergamo, 14 febbraio 1986, in Dir. prat. lav., 1986, 2673; Pret. Legnano, 14 dicembre 1984, in Or. giur. lav., 1985, 175; Pret. Santhià, 16 marzo 1983, in Giur. piem., 1983, 325.


(23) Cass. 29 novembre 1988, n. 6441, in Foro it. Rep, 1988; Cass. 8 settembre 1988, n. 5092, in Or. giur. lav., 1988, 1138; Cass. 4 maggio 1987, n. 4142, in Dir. lav., 1987, II, 231; Cass. 7 marzo 1986, n. 1536, in Or. giur. lav., 1986, 936; Cass. 12 gennaio 1984, n. 266, in Riv. giur. lav., 1984, II, 123; cfr. anche Trib. Roma, 20 novembre 1986, in Lav. 80, 1987, 721.


(24) Cass. 17 giugno 1997, n. 5416, inedita; Cass. 22 aprile 1997, n. 3455, inedita; Cass. 18 marzo 1995, n. 3174, in Riv. giur. lav., 1995, II, 447; Cass. 21 maggio 1992, n. 6106, in Not. giur. lav., 1992, 662; Cass. 13 settembre 1991, n. 9564, in Foro it. Rep., 1991; Cass. 26 giugno 1991, n. 7196, in Not. giur. lav., 1991, 484; Cass. 21 maggio 1991, n. 5686, in Foro it. Rep., 1991.


(25) Pret. Firenze, 19 marzo 1982, in Giust. civ. 1982, I, 2215.



 
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