PRIMO COMMENTO AL NUOVO ART. 19 DEL CCNQ 7/8/98 SULLA RAPPRESENTATIVITÀ DEI SINDACATI NEL SISTEMA DI LEGISLAZIONE CONTRATTATA DEL PUBBLICO IMPIEGO.
dell Avv. Maurizio Danza Avvocato - Arbitro Pubblico Impiego Lazio.
PRIMO COMMENTO AL NUOVO ART. 19 DEL CCNQ 7/8/98 SULLA
RAPPRESENTATIVITÀ DEI SINDACATI NEL SISTEMA DI LEGISLAZIONE
CONTRATTATA DEL PUBBLICO IMPIEGO .
di Maurizio Danza Avvocato -Arbitro Pubblico Impiego Lazio.
Con l’ipotesi di contratto collettivo quadro d’integrazione del CCNQ 7/8/98 sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali firmato il giorno 24 luglio
2007, la contrattazione collettiva è intervenuta modificando sostanzialmente le norme in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali. In particolare con l’art. 6 dell’accordo la contrattazione
quadro ha sostituito integralmente l’art.19 del CCNQ (disposizioni particolari), rivedendo
sostanzialmente tutto il sistema di rappresentatività dei sindacati operanti nei comparti di legislazione
contrattata del pubblico impiego. Particolarmente innovativo il nuovo art. 19 c.1 che, in forma di
interpretazione autentica dell’art. 43 del D. lgs, n°165/01, adotta definitivamente, in riferimento ai
soggetti sindacali, la figura delle aggregazioni associative tra sigle sindacali accanto a quella delle
organizzazioni sindacali, ai fini della imputazione della delega per il riconoscimento della
rappresentatività prevista dall’art. 43 del D. lgs n°165/01. Appare infatti evidente come allo stato
attuale l’accordo, nell’interpretare l’art. 43 abbia ritenuto che il dato associativo indispensabile al
raggiungimento della soglia del 5% per la rappresentatività sindacale, nel caso di “forme di adesione o
affiliazione tra più organizzazioni sindacali”, non possa più essere imputato sic et simpliciter alla
organizzazione sindacale affiliante o capofila, come era avvenuto fino a prima della modifica
dell’art.19 del CCNQ 7/8/98, occorrendo invece obbligatoriamente una reale dimostrazione della
titolarità della delega in capo alla aggregazione sindacale nuova o da costituire, nei confronti della
quale si provvede ad accertare la rappresentatività. Non può negarsi però che all’orientamento
interpretativo evincibile dalla norma, in base al quale la nuova disciplina appare coerente con il
principio di libertà sindacale, essendo limitata ai soli ai fini dell’accertamento della rappresentatività, si
opponga quello che ritiene un tale sistema contrario al divieto di imposizione di obblighi in capo ai
sindacati e quindi lesivo della libertà sindacale sulla base dell’art.39 della Costituzione. Venendo al
merito si rileva dall’esame del co.1 della norma pattizia che la “aggregazione associativa” possa non
solo essere già stata istituita dalle organizzazioni sindacali, ma anche essere creata ex novo da più
soggetti sindacali mediante fusione, affiliazione o in altra forma, altresì indicando la norma talune
modalità ritenute tassative onde consentire la attribuzione delle deleghe ai fini della rappresentatività.
A tal proposito la disposizione del comma 1 infatti prevede che “la aggregazione associativa debba
essere effetto di successione nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate” e che
appartenevano ai soggetti prima denominati affiliati o aderenti; alternativamente la norma consente,
sempre ai fini della attribuzione delle deleghe in capo alla sola aggregazione sindacale, che “le deleghe
prima intestate alle affiliate vengano confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo
soggetto”, presumibilmente riferendosi in forma non proprio chiara ad una nuova sottoscrizione di
delega a favore del soggetto sindacale, c.d. aggregazione associativa. Dunque la norma, nell’adottare
il principio della traditio rei (trasferimento reale) della delega ed escludendo quello della sola
imputazione della medesima ai fini della rappresentatività (cfr.co.2), non consente più altre modalità di
imputazione del dato associativo tra associazioni sindacali, obliando in maniera inequivocabile quanto
avvenuto in passato circa la imputabilità in capo al soggetto affiliante di tutte le deleghe dei soggetti
affiliati o aderenti, senza rinunciare alla titolarità della delega del lavoratore per fini diversi
dall’accertamento della rappresentatività. La norma poi rafforza il principio innovativo introdotto
prevedendo “la espressa sanzionabilità della mancata dimostrazione della avvenuta successione del
soggetto affiliato o della conferma delle deleghe in capo alla aggregazione sindacale, con il mancato
riconoscimento della rappresentatività di legge in capo a quest’ultima e conseguente non ammissione
alla contrattazione collettiva”. Tutta la disposizione peraltro si regge, come detto, sul principio di
libertà delle associazioni sindacali, evincibile secondo i firmatari dell’accordo sia dalla circostanza che
trattasi di disciplina relativa alla sola rappresentatività (cfr.prima parte del co. 1) che dalla biennalità
dell’ accertamento, in funzione del quale i sindacati restano liberi di aggregarsi ai fini del
raggiungimento della rappresentatività e delle prerogative che la legge fa discendere. Il secondo
comma, con disposizione precettiva, sancisce inoltre “la esclusione della attribuzione del dato
associativo dell affiliato all affiliante” nel vecchio sistema invece consentita, ritenendo dunque non
utili ai soli fini della rappresentatività quelle forme di aggregazione che non diano luogo alla creazione
di soggetti nuovi e dunque escludendo categoricamente ogni forma di accordo di mera imputazione del
dato associativo, senza un reale trasferimento della titolarità, e cioè della proprietà della delega, tra
associazioni sindacali legate a vario titolo e la aggregazione associativa. La stessa disposizione infine
chiarisce inequivocabilmente che “la attribuzione delle deleghe è invece pienamente valida nei casi di
fusione e incorporazione del soggetto sindacale in altro già esistente”, che non danno però
evidentemente luogo alla nascita di un nuovo soggetto, trattandosi di successione universale che
comporta, come è noto, un trasferimento dell’intero patrimonio e dunque anche di quello associativo di
una sigla in altra.
Dal successivo comma 3 invece si ricava una disciplina specifica riferita al prossimo accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio contrattuale 2008-2009, che verterà,
come è noto, sul dato associativo relativo al 2006 (cfr.nota A.R.A.N. 3 novembre 2006 -prot.9339) e
su quello elettorale delle RSU, che si svolgeranno entro la fine del 2007. Ed infatti la disposizione
prevede innanzitutto un termine per l’adeguamento di cui al co.1: “le aggregazioni associative che non
hanno ottemperato al disposto del comma 1 e cioè che non sono ancora titolari delle deleghe da
trasferire dai sindacati oggetto della affiliazione/fusione, possano provvedervi entro la data ultima del
31 dicembre 2007”. Infine lo stesso comma introduce il concetto di “idonea documentazione”,
indispensabile per dimostrare la rappresentatività della aggregazione associativa, rinviando però al co.5
per quanto concerne contenuto e modalità della consegna di detta documentazione all’A.R.A.N. Il
successivo co.4 stabilisce inoltre “la sanzione del mancato riconoscimento della rappresentatività in
capo alle aggregazioni associative che non fornendo la documentazione di cui al co.5 ,non presentano
le garanzie sulla effettività della delega entro la data del 31 dicembre 2007”: in tal caso l’A.R.A.N.
provvede ad accertare la rappresentatività dei singoli soggetti sindacali sulla base della intestazione
diretta delle deleghe. Infine la norma, sempre in ordine all’accertamento per il biennio contrattuale
2008-2009, prevede un’ulteriore deroga al 31 marzo 2008, ma solo in mancanza di intervenuta ratifica
congressuale se statutariamente prevista. Il comma 5 invece rappresenta la disposizione di carattere
sostanziale da cui si evince sia la caratteristica della documentazione ritenuta idonea ai fini della
attestazione della regolarità sostanziale, di cui ai precedenti co.1, 2, 3, che delle modalità di consegna
della stessa all’A.R.A.N. Ed infatti in primo luogo, nel disporre che “la documentazione idonea è
quella che viene adottata dai competenti organi statutari e che deve essere a firma del legale
rappresentante del soggetto sindacale interessato”, chiarisce altresì che “non sono ritenute valide
mere note di comunicazione non corredate da modificazioni statutarie”, prive di elementi circa la
effettività necessari per la successione nella titolarità della deleghe al nuovo soggetto e che ad esso
vengano imputate. La norma stabilisce altresì quale forma di comunicazione all’A.R.A.N. “la
trasmissione con lettera raccomandata la cui data di ricezione è quella risultante dall’avviso di
ricevimento della medesima”. Il successivo co.6, nel contemplare le prerogative sindacali effetto
principale della rappresentatività prevista dall’art.43 del D. lgs n°165/01, precisa che “le prerogative
sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo e che i poteri e le competenze
contrattuali -riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi sono esercitati in
nome e per conto degli stessi”; medesimi gli effetti in sede di contrattazione integrativa, atteso che “la
sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale
rappresentativa”. In ordine a distacchi e permessi infine la norma aggiunge che “l’organizzazione
sindacale affiliante, se rappresentativa è unica titolare delle prerogative”. Per quanto concerne il
successivo co.7, che disciplina i mutamenti associativi all’interno di una aggregazione associativa, tra
cui anche il mero cambio di denominazione nella nuova formulazione dell’articolo 19, l’accordo
precisa che “il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della
rappresentatività previsto dal comma 8”. Di notevole contenuto innovativo il co.9 che, nel formulare
una interpretazione dell’art.43 del D. lgs n°165/01, stabilisce inequivocabilmente che “ai fini della
rappresentatività dei sindacati non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato, ma il numero
delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operata in busta paga tramite delega di cui è
titolare il sindacato”. Dunque in tal modo la norma, la cui ratio è evidentemente la scissione del
momento di conferimento della delega da quello della trattenuta del contributo economico, adotta il
principio in base al quale la delega è effettiva solo all’atto del contributo economico versato,
diventando così quest’ultimo condizione indispensabile per il conteggio del dato associativo in capo
alla aggregazione sindacale. Il comma introduce inoltre la definizione di “delega fittizia”, riferita a
quelle che “eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate
nei primi mesi di gennaio e che non diventerebbero mai effettive pur se rilasciate dai lavoratori”. Il
successivo co.12 istituisce nel Dipartimento della Funzione Pubblica un nuovo sistema informatizzato
su sito web, denominato Gedap, per la rilevazione di distacchi e permessi sindacali, stabilendo “a far
data dall’anno 2007 il divieto di compensazione delle aspettative sindacali godute dalle aggregazioni e
organizzazioni sindacali negli anni passati”. Infine il co.14, contemplando il dato elettorale, che come
è noto contribuisce insieme al dato associativo alla rappresentatività prevista nell’art.43 del D. lgs
n°165/01, stabilisce che “i voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono
mai sommabili o trasferibili”, diversamente dunque dalla disciplina prevista in merito alle deleghe nei
c.1, 2, 3 della norma.