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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 10 settembre 2007

I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO PER INFORTUNIO IN ITINERE

Sentenza del Consiglio di Stato 20 marzo 2007, n. 1309 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

E’ legittimo il diniego di riconoscimento della causa di servizio nel caso di un infortunio subito da un dipendente pubblico, in occasione di un incidente stradale verificatosi in itinere, mentre si recava al lavoro, con mezzo proprio, nel caso in cui risulti che la responsabilità dell incidente sia imputabile allo stesso dipendente.


Questa la decisione cui è giunto il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza 20 marzo 2007, n. 1309.


La vicenda ha visto coinvolto un dipendente pubblico, che recandosi al lavoro con la propria autovettura, ha subito un incidente stradale in quanto, come risultante nel verbale dei carabinieri, non si era fermato allo “stop”.


L’interessato vistosi negare il riconoscimento della causa di servizio per infortunio in itinere, ha proposto ricorso al TAR e, per il mancato accoglimento, al Consiglio di Stato.


Il Collegio, in merito, ritiene consolidato l’orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003) in base al quale "la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice".


Pertanto, la condotta dell’interessato integra gli estremi della colpa grave, idonea ad escludere il nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infortunio subito "in itinere" e quindi l’interessato non può avere il riconoscimento della causa di servizio.


Nella sentenza si affronta la problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, che secondo un indirizzo giurisprudenziale del giudice ordinario, eccezione fatta per i casi caratterizzati da "rischio elettivo", la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente non interrompe il nesso di causalità.


Al riguardo, giova ricordare i presupposti che la giurisprudenza (Cass. 5063/00; Cass. 320/2002) ha delimitato per il riconoscimento della causa di servizio in caso di infortunio in itinere nel tragitto tra casa e lavoro, che sono:


a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;


b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia del lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;


c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole.


Orbene, nel caso in esame, non essendo stato per nulla fugato il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo "stop", secondo il Consiglio di Stato, è irrilevante, ai fini che interessano, anche che vi sia stato un concorso di colpa dell’altro conducente incidentato.


Gesuele Bellini



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO







N. 1309/07


Reg.Dec.


N. 7770 Reg.Ric.


ANNO 2002


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto da Demetrio Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Condemi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Costantino Morin, 45


contro


l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Mercanti e dall’avv. Patrizia Tadris, e con loro elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto;


per l annullamento


della sentenza n. 10729 del 2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, resa inter partes..


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visti gli atti tutti della causa;


Visto l’atto di costituzione dell’INPS;


Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;


Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Condemi e l’avv. Tadris;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.- Il TAR Lazio, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso dell’istante avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS di rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di incidente stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro.


Il TAR ha individuato la ragione dell’infondatezza del ricorso, nel fatto che l’incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo “stop”. Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dell’art. 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infortunio subito “in itinere”.


2.- Appella l’interessato, il quale contesta la sentenza impugnata, giacché questa non avrebbe tenuto conto della normativa in materia (D.P.R. n. 411/1976; D.P.R. n. 1092/1973; D.P.R. n. 1124/1965) e avrebbe avallato acriticamente “la descrizione della dinamica” dell’incidente, che i Carabinieri avrebbero fatto in modo lacunoso. In ogni caso, se volesse ravvisarsi nella specie la colpa grave del ricorrente, al fine di escludere il nesso di causalità ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Organico, occorre evidenziare che tale disposizione regolamentare è illegittima, perché contrasta con la normativa avanti citata. La consulenza tecnica di parte, la cui perizia è stata depositata in giudizio, dimostrerebbe però che la responsabilità del sinistro “è attribuibile al conducente dell’altra autovettura”, e immotivatamente il Consiglio di Amministrazione avrebbe recepito “il verbale dei Carabinieri”.


3.- Resiste l’INPS, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.


4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 30 gennaio 2007.


Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, pronunciandosi sulla domanda dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto, mentre si recava, con la sua autovettura, al lavoro, ha escluso nella specie il nesso di casualità tra servizio prestato e infortunio “in itinere” occorso. La ragione del contestato diniego (riconosciuta legittima dal TAR) è stata esplicitata nel provvedimento impugnato: il dipendente “ometteva di fermarsi allo “stop”, secondo quanto risulta dal verbale redatto dai Carabinieri di Cisterna intervenuti sul luogo dell’incidente”.


La motivazione è chiara, precisa e circostanziata, e il Collegio non può che condividerla, non essendo chiamato a ricostruire (come pretende l’appellante, il quale analizza in dettaglio “la dinamica dell’incidente” con l’ausilio di una consulenza tecnica di parte) le modalità dell’incidente.


Una adesione alla versione dell’incidente, tendente ad escludere la responsabilità dell’interessato per attribuirla all’altro conducente, che “procedeva ad alta velocità nonostante l’incrocio segnalato ed il pericolo di uscita di automezzi”, non era nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, a fronte di una attenta ricostruzione dell’incidente da parte dei Carabinieri, “intervenuti sul luogo dell’incidente”.


Per questo, non possono giovare all’istante i successivi sviluppi (relativi ai profili risarcitori) che la vicenda ha avuto nel giudizio promosso dall’altro conducente incidentato (accordo transattivo con accettazione del concorso di colpa al 50%). Neppure giova all’appellante la ulteriore considerazione che il Consiglio di Amministrazione non poteva “sottoporre a verifica” il giudizio del Collegio Medico, che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente (pag. 3 del ricorso), non si è pronunciato sul nesso causale tra “le malattie denunciate” ed il servizio, ma ha dichiarato che “le infermità in diagnosi ad eccezione della patologia a carico del ginocchio sinistro sono in rapporto causale diretto tra l’infortunio occorso”.


Il Consiglio di Amministrazione non ha, quindi, “sottoposto a verifica” il parere del Collegio Medico, ma, nell’ambito della sua competenza, ha deliberato, in modo convincente e chiaro, sulla domanda del ricorrente, non riconoscendo la sussistenza di un nesso causale diretto tra le infermità subite dall’interessato e il servizio (non l’incidente).


L’appellante introduce un’altra problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, e richiama un orientamento giurisprudenziale del giudice ordinario, secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da “rischio elettivo) “la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente non interrompe il nesso di causalità”.


In effetti, l’orientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni alle quali intende pervenire l’interessato, dal momento che è stato statuito in modo univoco che “la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice”(si veda, Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo “stop”, non è stato per nulla fugato, sicché è irrilevante, ai fini che interessano, che, in ipotesi, vi sia stato un concorso di colpa dell’altro conducente.


L’appello va, pertanto respinto.


Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l intervento dei Signori:


Claudio Varrone Presidente


Carmine Volpe Consigliere


Giuseppe Romeo Consigliere est.


Luciano Barra Caracciolo Consigliere


Lanfranco Balucani Consigliere



Presidente


f.to Claudio Varrone


Consigliere Segretario


f.to Giuseppe Romeo f.to Vittorio Zoffoli





DEPOSITATA IN SEGRETERIA



il..................20/03/2007...................


(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)


Il Direttore della Sezione


f.to Maria Rita Oliva




CONSIGLIO DI STATO


In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)



Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa



al Ministero..............................................................................................



a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642



Il Direttore della Segreteria


 
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