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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 10 luglio 2007
LA LEGITTIMITÀ DELLA DESTITUZIONE DI UN FINANZIERE CHE HA ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI Sentenza del TAR per il Lazio, sezione II, 20 giugno 2007, n. 5568 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com L’assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un finanziere, se limitato ad un solo episodio e non collegato a altri fatti o episodi analoghi, non fa venire meno le qualità intellettuali e morali necessarie alla permanenza nel Corpo della Guardia di Finanza e, pertanto, non è idoneo a fondare l adozione di un provvedimento espulsivo. Così ha stabilito il TAR per il Lazio, sezione II, nella sentenza 20 giugno 2007, n. 5568. La vicenda ha riguardato un finanziere coinvolto in un procedimento disciplinare con il quale gli era stato contestato l’uso di sostanze stupefacenti, concluso con un provvedimento di destituzione del Comando Generale della Guardia di Finanza. Nelle motivazioni risultava che tale comportamento era incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza, nonché con la qualifica rivestita, denotando carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere, ed essendo palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato, comportando, inoltre, un grave nocumento all immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all interesse pubblico. Il Collegio ha ricordato che vige un indirizzo dominante (Cons. Stato, IV, 12.4.2001 n.2259) secondo cui è legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione, irrogata ad un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, poiché “tale uso altera l equilibrio psichico, inficia l esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato del militare ed al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione del militare e lede il prestigio del Corpo”. Il Tar, ha ricordato, altresì, che si sta affermando un diverso orientamento, che ha deciso di sposare (Cons. Stato, IV, 27.10.2001 n.1393; Cons. Stato IV, 339 del 2006), secondo il quale un episodio isolato del tutto occasionale ed irripetibile di assunzione di sostanze stupefacenti non è idoneo a produrre uno stato patologico del fisico e delle psiche del soggetto che si concreta in un vizio degradante che impedisce la permanenza nelle forze di polizia anche di tipo militare. Il Collegio ha ribadito, inoltre, richiamando un’altra pronuncia a sostegno della propria tesi (Cons. Stato, IV, 3.7.2000 n.3647) che è il provato abuso di sostanze stupefacenti, anche se circoscritto nel tempo, a determinare la mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare, ma non invece il singolo episodio di assunzione che non lasci alcuna traccia organica e non ha alcuna ripercussione, neanche indirettamente, o collegamento con il servizio, tale da non integrare il livello minimo di disvalore che deve, comunque, connotare il fatto anche da un punto di vista funzionale. Nella fattispecie in esame, pertanto, essendo stato il primo ed unico caso nel quale il finanziere interessato ha fatto uso di sostanze stupefacenti, così come è risultato anche dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici in cui lo stesso è stato sottoposto, i quali hanno dato esito negativo, confermando la mera episodicità dell assunzione di droga che non ha minato lo stato di salute del ricorrente, il Tar ha dichiarato illegittimo il provvedimento di destituzione, annullandolo. Gesuele Bellini REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE II - ha pronunciato la seguente sul ricorso n.10360 del 2006 proposto da Di Lorenzo Riccardo, rappresentato e difeso dall’Avv.to Abbamonte Andrea ed elettivamente domiciliato in Roma, nello studio del medesimo, via degli Avignonesi n.5; CONTRO Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del legale rappresentante pro-tempore, Comando Regionale Guardia di Finanza Emilia e Romagna in persona del Comandante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono elettivamente domiciliati; PER L’ANNULLAMENTO del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza dell 8.9.2006 con il quale è stata disposta la destituzione dal servizio del ricorrente; della comunicazione telegrafica del 12.9.2006 di comunicazione del provvedimento di cui sopra; dell atto di contestazione degli addebiti del 9.3.2006; Visto il ricorso con la relativa documentazione; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 9.5.2007 il dottor Roberto Capuzzi; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO Il ricorrente, già finanziere in servizio alle dipendenze della compagnia della G.d.F. di Modena, espone quanto segue. Il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare avviato con contestazione degli addebiti in data 9.3.2006 per essere risultato positivo all uso di cocaina in sede di accertamenti effettuati presso l Azienda ospedaliera universitaria di Modena. Si evidenziava nel provvedimento di destituzione, che tale uso era incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la rivestita qualifica di Agente di PG e denotava carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere nel ricorrente, in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato; che il ricorrente aveva in tal modo arrecato grave nocumento all immagine ed al prestigio del Corpo nonché pregiudizio all interesse pubblico. Era avvenuto, secondo la ricostruzione del ricorrente, che in data 15.1.2006 lo stesso si trovava in discoteca quando una ragazza incontrata casualmente gli porgeva una polvere bianca che, a dire della ragazza, era una speciale penicillina da utilizzare per tamponare una fuoruscita di sangue dal naso causata dalla rottura di un capillare. Mentre si applicava tale sostanza il ricorrente veniva fermato e portato fuori dalla sorveglianza del locale. Il successivo 25.11.2006 il ricorrente era convocato a rapporto dal Comandante della Compagnia di Modena che lo accusava di uso di sostanze stupefacenti. L esame cui il ricorrente veniva subito sottoposto evidenziava l utilizzo da parte dello stesso di cocaina mentre il successivo screening cui il ricorrente era pure sottoposto in data 30.1.2006 dava esito negativo. Un ulteriore controllo medico presso l istituto di Medicina Legale dell Università degli studi di Modena in data 6.2.2006 dava ancora esito negativo. Il ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare che si concludeva con il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza dell 8.9.2006 con il quale veniva disposta la destituzione del ricorrente. Le censure dedotte sono di violazione degli artt. 120 del DPR n.3 del 1957. Infatti tra la chiusura dell inchiesta del 5.5.2006 e l emanazione del provvedimento impugnato sono decorsi 126 giorni: pertanto il procedimento disciplinare si sarebbe estinto per la prolungata inattività della PA. Violazione dell art.3 della legge n.241 del 1990; del giusto procedimento; difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto del presupposto, difetto di motivazione. I due test relativi all esame delle urine cui il ricorrente si sottoponeva davano esiti diametralmente opposti. Il ricorrente rappresentava quanto sopra alla commissione di disciplina che non prendeva in considerazione le difese del ricorrente dando per scontato che il ricorrente avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Trattandosi al più di una isolata ed occasionale assunzione di una sostanza stupefacente in assenza di ulteriori, significativi elementi di valutazione idonei a comprovare che il soggetto era dedito all uso di droghe, il Comando non poteva concludere con l assenza di valori morali tanto da legittimare la irrogazione di una sanzione disciplinare. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 bis della legge 685 del 1975 e degli artt.107 e 108 del DPR n.309 del 1990. Eccesso di potere. Sviamento. Pur volendo per assurdo ritenere che il ricorrente abbia fatto uso di droghe, Conclude il ricorrente chiedendo l annullamento degli atti impugnati. Si è costituita l Amministrazione intimata depositando una ampia memoria difensiva a confutazione delle tesi sostenute nel ricorso. In vista dell udienza di trattazione il ricorrente ha depositato una ulteriore memorie difensiva. La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 9 maggio 2007. DIRITTO 1.Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che saranno precisati. 2.Il ricorrente è stato sottoposto ad inchiesta formale disciplinare avviata in data 9.3.2006 con la seguente contestazione degli addebiti: "a) essere risultato positivo all uso di metabolica cocaina in sede di accertamenti effettuati presso l Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena in data 25.1.2006; b) l accertato uso di sostanze stupefacenti incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la rivestita qualifica di Agente di PG e PT denota carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere ed è palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato; l avere in tal modo arrecato grave nocumento all immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all interesse pubblico". Il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza dell 8/9/2006 con il quale è stata disposta la destituzione dal servizio del ricorrente oggetto della presente impugnativa. 3. Al riguardo si sottolinea che il giudice amministrativo ritiene, di regola, legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione, irrogata ad un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti atteso che tale uso altera l equilibrio psichico, inficia l esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato del militare ed al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione del militare e lede il prestigio del Corpo (cfr. Cons. Stato, IV, 12.4.2001 n.2259). Si è tuttavia, da tempo, affermato un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, fatto proprio dalla Sezione in innumerevoli sentenze confermate per lo più dal giudice di appello, il quale individua il vizio degradante che impedisce la permanenza nelle forze di polizia anche di tipo militare, in una condizione del soggetto che attiene ad uno stato patologico del fisico e delle psiche, al quale non è riconducibile un episodio isolato del tutto occasionale ed irripetibile di assunzione di sostanze stupefacenti (Cons. Stato, IV, 27.10.2001 n.1393; da ultimo si veda per una sintesi delle varie posizioni, Cons. Stato IV, 339 del 2006). Se, invero, la mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare ben puo fondarsi sul provato abuso di sostanze stupefacenti, anche se circoscritto nel tempo, cio non deve, però risolversi in un unico, singolare episodio di assunzione che non abbia lasciato alcuna traccia organica e non abbia avuto alcuna ripercussione o collegamento con il servizio, né direttamente, né indirettamente, così da non integrare il livello minimo di disvalore che deve, comunque, connotare il fatto anche da un punto di vista funzionale (cfr. Cons Stato, IV, 3.7.2000 n.3647). Così è stato rilevato che "..l accertamento di un singolo caso di assunzione di sostanze stupefacenti, se non collegato a altri fatti o episodi analoghi, a frequentazioni inappropriate ed a condizioni di dipendenza o a stati psicologici particolari, ovvero se non connesso ad episodi clamorosi, ad anomalie comportamentali o a scarso rendimento nel servizio, non risulta idoneo a far venire meno le qualità intellettuali e morali necessarie alla permanenza nel Corpo della Guardia di Finanza (TAR Lazio, Sez. II sentenza n.7089 del 19.7.2004). Nel caso di specie l Amministrazione non ha considerato che l episodio che ha generato l avvio del procedimento disciplinare de quo in effetti è stato il primo ed unico caso in cui il Di Lorenzo ha fatto uso di sostanze stupefacenti così come si evince dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici cui il ricorrente è stato sottoposto i quali hanno dato esito negativo confermando la mera episodicità dell assunzione di droga che non ha minato lo stato di salute del ricorrente. Ed invero dopo l analisi effettuata in data 27 gennaio 2006, il ricorrente il 6.2.2006 si è sottoposto ad un ulteriore esame tossicologico presso l Istituto di medicina Legale dell Università degli Studi di Modena che aveva esito negativo. Ed ancora in data 5.6.2006 il ricorrente si è altresì sottoposto al c.d. esame del capello presso il Policlinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna ed anche tale esame ha avuto esito negativo. Da quanto sopra ne discende la illegittimità del provvedimento di destituzione impugnato dal momento che lo stesso è stato disposto sulla base di un episodio che, di per sé solo, non è idoneo a fondare l adozione del grave provvedimento espulsivo in danno di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. In conclusione, per i suesposti motivi il ricorso è fondato e per l effetto il provvedimento di destituzione del ricorrente dal servizio deve essere annullato. Spese ed onorari tuttavia possono essere compensati. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l effetto annulla l atto impugnato. Compensa spese ed onorari. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.5.2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Roberto CAPUZZI Presidente rel. Dr. Silvetro Maria RUSSO Consigliere Dr. Giuseppe SAPONE Consigliere Presidente estensore |
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