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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 19 luglio 2004

LAVORO INTERMITTENTE: NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione V





Roma, 12 luglio 2004

Prot. 15/0006095/14.01.04.07





Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE

Piazza G. G. Belli, 2

00153 Roma







Codesta Federazione ha chiesto di conoscere l avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di riconoscere immediata applicabilità alle previsioni dell articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 276/2003 in materia di lavoro intermittente, a prescindere dalla contrattazione collettiva ovvero dall eventuale decreto ministeriale. Al riguardo si osserva quanto segue.



La individuazione dei casi di ricorso al lavoro intermittente è largamente rimessa all autonomia collettiva, ovvero al decreto ministeriale, giusto quanto disposto dall art. 34, comma 1 e dall art. 40 del decreto legislativo 276/03.

Al di fuori di questa previsione di carattere generale si pongono due ipotesi di immediata applicabilità dell istituto chiaramente desumibili dal dettato legislativo.



Si tratta in primo luogo delle ipotesi soggettive di cui all art.34, comma 2: "…soggetti con meno di 25 anni in stato di disoccupazione (…) lavoratori con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo ovvero iscritti alle liste di mobilità e di collocamento…" per essi ancorché in via sperimentale l istituto è da subito utilizzabile, consentendo così di raggiungere immediatamente quelle finalità anche di ordine sociale che chiaramente la legge si propone.



La seconda ipotesi è quella prevista, in particolare, dall art.37, comma 1 del decreto legislativo 276/03, laddove è il legislatore stesso ad individuare le ragioni intermittenti o stagionali, derogando così al principio generale. Principio generale che si riespande nel successivo comma 2 laddove "…ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi…". Anche in questo caso sono chiaramente individuabili quelle finalità perseguite dal legislatore e volte a sostenere l occupazione la cui domanda aumenta in corrispondenza di determinati periodi.



Del resto il tenore di questa interpretazione pare decisamente suffragato dalla previsione di cui al successivo art.40, nella parte in cui chiarisce che la individuazione, a mezzo di contratto collettivo, dei casi di ricorso al lavoro intermittente riguardi solo le ipotesi di cui all art.34, comma 1 e all art. 37, comma 2.





Il Direttore Generale

(Dott. Paolo Onelli)



Il Dirigente

(Dott. Giuseppe De Cicco)




 
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