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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 12 giugno 2007

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PRECARIO PRESSO LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI

DPCM con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

DPCM di ripartizione del personale precario presso le diverse amministrazioni


Predisposto e trasmesso all’esame della Corte dei Conti il D.P.C.M. di ripartizione tra le diverse amministrazioni, del contingente di personale precario da stabilizzare ai sensi dell’art. 1, comma 251, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007).


Con tale provvedimento inizia il concreto percorso di definitiva stabilizzazione del lavoro precario, nella misura di 6962 unità, nei settori delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie del Territorio, per una spesa complessiva, a regime, pari a 180 milioni di euro.



La ripartizione delle stabilizzazioni è così divisa:



Corpo forestale dello Stato 1.007


Ministero della Giustizia – Organizzazione Giudiziaria 1.588


Ministero della Giustizia – Giustizia Minorile 96


Ministero della Giustizia – Amministrazione penitenziaria 134


Ministero della Salute 50


Ministero dei beni Culturali 2.055


Consiglio di stato – T.A.R. 58


Ministero dell’economia e delle Finanze 8


Agenzia del territorio 1.518


I.N.P.S. 108


I.N.P.D.A.P. 47


I.N.A.I.L. 50


A.P.A.T. 185


C.N.I.P.A. 20


E.N.P.A.L.S. 38



Totale 6.962



Gli interessati sono coloro che sono stati assunti, con contratti a termine, mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, nel rispetto del criterio del pubblico concorso di cui all’articolo 97 della Costituzione. In caso di personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si dovrà, invece, procedere all’espletamento di prove selettive.


Tra i requisiti previsti, l’aver prestato servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, aver conseguito tale requisito in virtù dei contratti stipulati prima del 29 settembre scorso o comunque aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge.


Nelle more della regolarizzazione le amministrazioni interessate potranno continuare ad avvalersi del personale precario.



Gesuele Bellini



Il Presidente del Consiglio dei Ministri



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;


VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ (Legge finanziaria 2007);


VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 concernente” Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;


VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 237 e 238, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha autorizzato rispettivamente: i Ministeri per i beni culturali e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; il Ministero dell’economia e delle finanze ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro;


VISTO, inoltre, l’art. 1, comma 239, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2006 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti;


VISTO l’articolo 1, commi 240 e 241 della citata legge n. 266/2005 che prevede, rispettivamente, a favore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la possibilità di avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia; del CNIPA l’autorizzazione a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005; dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) della possibilità di continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005;


VISTO l’articolo 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che autorizza il Corpo forestale dello Stato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005;


VISTO il comma 249 dell’articolo 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che consente alle amministrazioni di cui al comma 247 della citata legge di continuare ad avvalersi del personale ivi indicato;


VISTO, in particolare, il comma 519, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, per l’anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 venga destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive;


VISTO, altresì, che il comma 521, dell’articolo unico della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le modalità di assunzione di cui al citato comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.


CONSIDERATO che, ai sensi del citato comma 247 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, alla ripartizione del contingente concernente il personale di cui ai commi da 237 a 242 della citata legge n. 266/2005, fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4, dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti, da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze;


VISTE le richieste delle seguenti Amministrazioni: Corpo forestale dello Stato, Ministero dei beni culturali ed ambientali, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero della giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Dipartimento della Giustizia Minorile, Ministero della salute, Consiglio di Stato, Agenzia del territorio, INPS, INAIL, INPDAP, CNIPA, APAT, ENPALS;


CONSIDERATO che il comma 251 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, per consentire le successive assunzioni a tempo indeterminato del personale relative al contingente di cui al comma 247 della legge n. 266/2005, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, a decorrere dall’anno 2007, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro;


CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del citato comma 251 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 del citato articolo 1, nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci;


CONSIDERATO che il comma 1077 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 prevede che, in relazione alla procedura di stabilizzazione del personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato, al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell’ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124;


RITENUTO, pertanto, di autorizzare, ai sensi del suindicato comma 247 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, dell’articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la ripartizione del contingente di personale fra le amministrazioni di cui ai commi da 237 a 242 dell’articolo 1 legge n. 266/2005, nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dal comma 251 del citato art. 1 della legge n. 266/2005;


VISTI gli articoli 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, e 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;



VISTI i commi 404 e 440 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



RITENUTO, altresì, di autorizzare le predette amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli finanziari previsti dalla richiamata legge n. 266/2005;



VISTA la nota n 7793/GAB-U del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l’innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con la quale si chiede, ai sensi dell’articolo 1, comma 247 della legge n. 266/2005, il concerto del Ministro dell’economia e della finanze in ordine alla richieste di autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato delle predette amministrazioni previste dalla menzionata disposizione nel limite di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità;



ACQUISITO il parere positivo del Ministro dell’economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con nota n 206/VARCEM/2424 del 19 febbraio 2007 ;



RITENUTO, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di stabilizzazione nel rispetto dei relativi organici e dei fabbisogni previsti;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2006 concernente “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio Prof. Luigi Nicolais






D E C R E T A:



Art. 1.



1. Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di personale di cui all’articolo 1, commi 247e 249, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ripartito tra le diverse amministrazioni di cui alla richiamata disposizione secondo quanto risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.


2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le assunzioni a tempo indeterminato di personale di cui al comma precedente del presente articolo possono essere avviate negli anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 296/2006. Le amministrazioni di cui al comma precedente del presente articolo, nel fissare i criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative modalità di espletamento delle operazioni di assunzione, sono tenute, ai fini dell’avvio delle predette procedure di assunzione di personale interessato alla stabilizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.


3. Le amministrazioni dello Stato e l’Agenzia del territorio sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 6.514 posti, di cui 631 part - time, così come risulta dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente fanno carico all’apposito fondo di importo pari a 180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze ed iscritto nell’UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale – CAP. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007


4. Le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto sono autorizzate, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 448 posti. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente, ai sensi del comma 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono poste a carico dei rispettivi bilanci dei singoli enti.


5. Le amministrazioni di cui alle ripetute tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano avviare le predette procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato relative ad unità di personale appartenenti a profili professionali diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, purché in possesso dei requisiti di cui al citato articolo unico, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad avviare le relative procedure fermo restando l’Area professionale nonché la posizione economica relativa a ciascun posto da coprire riconosciuto a ciascuna amministrazione dal presente decreto.


6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 249, legge n. 266/2005 e dell’articolo unico, commi 519 e 521 della predetta legge n. 296/2006, le medesime amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono, per i medesimi anni 2007 e 2008, continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato.



Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.




P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Il Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella


Pubblica Amministrazione


 
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