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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 9 giugno 2007

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO EDILE

Circolare Inps numero 87 del 17-5-2007

INPS: riduzione contributiva a carico del datore di lavoro edile



L INPS, con circolare n. 87 del 17 maggio 2007, ha fornito le istruzioni operative circa la riduzione contributiva per il settore edile, introdotta dall’art. 29, c. 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 341.


Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.



















Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Banche dati documentali


Inps Servizi


Banche dati documentali





Circolare numero 87 del 17-5-2007.htm



Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n.244, convertito nella legge 8.8.1995, n.341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.




Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF




Direzione Centrale


delle Entrate Contributive



































































































Ai


Dirigenti centrali e periferici



Ai


Direttori delle Agenzie



Ai


Coordinatori generali, centrali e


Roma, 17 Maggio 2007



periferici dei Rami professionali



Al


Coordinatore generale Medico legale e




Dirigenti Medici





Circolare n. 87



e, per conoscenza,






Al


Presidente



Ai


Consiglieri di Amministrazione



Al


Presidente e ai Membri del Consiglio




di Indirizzo e Vigilanza



Al


Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci



Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato




all’esercizio del controllo



Ai


Presidenti dei Comitati amministratori




di fondi, gestioni e casse



Al


Presidente della Commissione centrale




per l’accertamento e la riscossione




dei contributi agricoli unificati



Ai


Presidenti dei Comitati regionali


Allegati 3


Ai


Presidenti dei Comitati provinciali









OGGETTO:


Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n.244, convertito nella legge 8.8.1995, n.341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.








SOMMARIO:


Conferma per l’anno 2006 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n.341. Istruzioni operative.









Premessa.


L’articolo 2, c. 3, della legge n.266/2002, come noto, ha previsto fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD (1).


L’operatività del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione contributiva medesima.



Il D.M. Lavoro/Economia 5 marzo 2007 (allegato 1) - pubblicato nella G.U. n.95 del 24 aprile 2007 - conferma per l’anno 2006 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n.341/1995.


Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2006.



Al riguardo, si evidenzia che, stante il disposto legislativo, la riduzione contributiva in oggetto risulta cessata e, quindi, non opera con riferimento ai periodi successivi a “dicembre 2006”.



1. Caratteristiche della riduzione contributiva.


Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.


Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).


Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2006.


A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n.388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n.266/2005 (3).


I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.


Si osserva che l’agevolazione:


- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2005;


- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n.389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.


Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).


Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (4).



Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (5) - ha introdotto all’art. 36-bis, c. 8 (allegato 2) ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:


- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;


- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.


In conseguenza della nuova previsione legislativa, è necessario che le aziende attestino, mediante autodichiarazione, il possesso dei requisiti sopra elencati.


A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio.


Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.


Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà peraltro a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n.244/1995, convertito in legge n.341/1995.



2. Modalità operative.


Fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n.244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.



2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006.


I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2006 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.



2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006.


I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2006) con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (6).


A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro "D" del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.







(1) La disposizione sopra menzionata modifica in tal senso la scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341.


(2) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell allegato n.2 della circolare n.209/1995.


(3) Si vedano, al riguardo, la circolare n.52 del 6 marzo 2001, la circolare n.3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n.73 del 19 maggio 2006.


(4) Si vedano la circolare n.209 del 27/7/1995, la circolare n.269 del 30/10/1995, la circolare n.9 del 18/1/1997 e la circolare n.81 del 27/3/1997.


(5) La specifica disposizione citata nel testo è dunque entrata in vigore in data 12 agosto 2006, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. (n.186 dell’11 agosto 2006) della legge n.248/2006, di conversione con modificazioni del D.L. n.223/2006.


(6) Deliberazione n.5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.





Il Direttore Generale


Crecco


Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3



 
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