lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 8 giugno 2007

RIDETERMINAZIONE DELL ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON DISABILE

Circolare Inps numero 88 del 18-5-2007

INPS: rideterminazione dell assegno per nucleo familiare con disabile



L INPS, con circolare n. 88 del 18 maggio 2007, ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 l assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.



















Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Banche dati documentali


Inps Servizi


Banche dati documentali





Circolare numero 88 del 18-5-2007.htm



assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15




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Direzione Centrale


Prestazioni a Sostegno del Reddito



Direzione Centrale


delle Prestazioni



Direzione Centrale


delle Entrate Contributive



Coordinamento Generale


Statistico Attuariale



Direzione Centrale


Sistemi Informativi e Telecomunicazioni



































































































Ai


Dirigenti centrali e periferici



Ai


Direttori delle Agenzie



Ai


Coordinatori generali, centrali e


Roma, 18 Maggio 2007



periferici dei Rami professionali



Al


Coordinatore generale Medico legale e




Dirigenti Medici





Circolare n. 88



e, per conoscenza,






Al


Presidente



Ai


Consiglieri di Amministrazione



Al


Presidente e ai Membri del Consiglio




di Indirizzo e Vigilanza



Al


Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci



Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato




all’esercizio del controllo



Ai


Presidenti dei Comitati amministratori




di fondi, gestioni e casse



Al


Presidente della Commissione centrale




per l’accertamento e la riscossione




dei contributi agricoli unificati



Ai


Presidenti dei Comitati regionali


Allegati 3


Ai


Presidenti dei Comitati provinciali









OGGETTO:


assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15








SOMMARIO:


a decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili









L’art. 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2007, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12).



Lo stesso art. 1, comma 11, alla lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13–19) un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento.



Si è rilevato peraltro che l’applicazione di detta norma ha comportato in alcuni livelli di reddito una disparità di trattamento, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’ assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile (tabelle 14-15).



Ciò in quanto le tabelle 14 e 15 rientrano tra quelle tabelle per le quali il comma 11 dell’art.1 alla lettera c) ha stabilito che la rimodulazione dei livelli di reddito e gli importi dell’assegno potrà avvenire a seguito di emanazione di un decreto interministeriale.



In considerazione del fatto che la legge 296/2006 ha lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, per ovviare nell’immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare, nelle more di una successiva rimodulazione delle tabelle, si è ritenuto che, a parità di reddito familiare, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili.



Il Decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n.105 del 8.5.2007, ha stabilito che “ A decorrere dal 1°gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.”



Pertanto le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14 e 15 così rielaborate vanno a sostituire le tabelle 14 e 15 in precedenza allegate alla circolare n.13/2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare n.26/2007 (tabelle ANF importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali).



ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO



I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2007 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell’assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.



Ai fini del conguaglio delle eventuali differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice del quadro “D” del modello DM10/2 “L036”.


La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.




PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’ISTITUTO



Le procedure automatizzate verranno aggiornate tempestivamente.





Il Direttore Generale


Crecco


Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3



 
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