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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 30 maggio 2007

OPERAI AGRICOLI: LA C.D. "QUOTA DI T.F.R." NON RIENTRA NELLA RETRIBUZIONE

Cass. civ. Sez. lavoro, 09-05-2007, n. 10546

Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1997, art. 4, n. 146, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.


MARCO DIBITONTO


(FONDATORE E DIRETTORE DI LAVOROPREVIDENZA.COM


STUDIO LEGALE ASS.TO AVV.TI DIBITONTO - FOGGIA)











Cass. civ. Sez. lavoro, 09-05-2007, n. 10546


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente


Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere


Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere


Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere


Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


sentenza


sul ricorso proposto da:


INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l Avvocatura Centrale dell Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;


- ricorrente -


contro


C.N.;


- intimato -


e sul 2^ ricorso n. 22659/06 proposto da:


C.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;


- controricorrente e ricorrente incidentale -


contro


INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;


- intimato -


avverso la sentenza n. 2556/06 del Tribunale di TRANI, emessa il 21/04/06 - R.G.N. 3668/2005;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/07 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;


udito l Avvocato FABIANI;


udito l Avvocato ASSENNATO;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso in via preliminare improcedibilità ex 369 c.p.c., o inammissibilità del ricorso.








Fatto Diritto P.Q.M.




Svolgimento del processo



Con ricorso al Tribunale di Trani C.N. conveniva in giudizio l Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell indennità di disoccupazione maturata nel 1998; il ricorrente - premesso che il trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall Istituto (per n. 62 giornate) sulla base del salario medio convenzionale congelato all anno 1995 - sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale con conseguenti differenze tra quanto spettante e quanto percepito, da liquidarsi con separato giudizio.


Nel contraddittorio con l Inps, che contestava la tesi del ricorrente, il Tribunale adito, con sentenza del 21 aprile 2006, accoglieva la domanda.


Premetteva che l indennità di disoccupazione doveva essere determinata sulla base del salario medio convenzionale, il quale, secondo la disciplina di cui alla L. n. 457 del 1992, art. 3, si calcola "sulla base della media delle retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno" che, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 17, detto salario convenzionale era rimasto bloccato per alcuni anni, con conseguente congelamento dell indennità di disoccupazione, mentre, con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, si era disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1998, il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, restava fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo fosse superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ciò premesso, affermava il Tribunale essere necessario accertare se i minimi retributivi relativi alla qualifica del ricorrente, di cui alla contrattazione collettiva vigente nella provincia di Bari, avessero superato il salario medio convenzionale, rilevato per l anno 1995 in L. 84.466, pari ad Euro 43,62.


Soggiungeva il Giudice di merito che per gli operai agricoli a tempo determinato, ai fini del raffronto fra salario medio convenzionale e salario effettivo previsto dalla contrattazione collettiva provinciale, quest ultimo doveva essere comprensivo anche della quota di TFR; deponeva in tal senso sia il disposto del già citata L. n. 457 del 1972, art. 3, sia il fatto che, fino al 1979, la contrattazione collettiva degli operai agricoli a tempo determinato aveva sempre incluso nel "terzo elemento" non solo le mensilità aggiuntive, le festività e le ferie, ma anche l indennità di anzianità. Concludeva il Tribunale che dal confronto tra il salario medio convenzionale rilevato nel D.M. del 1995 e quello previsto dalla tabella allegata al contratto integrativo della provincia di Bari (del 1998) per la qualifica di operaio comune (e salva la possibilità del C. di dimostrare il possesso di una più alta qualifica in sede di giudizio sul quantum), si ricavava che quest ultimo era, seppure di poco, superiore al primo, onde la domanda di condanna generica relativa alla differenza tra quanto spettante e quanto percepito doveva essere accolta. Il Giudice infine riteneva equo compensare le spese di lite in ragione della esiguità della differenza richiesta.


Avverso detta sentenza l Inps propone ricorso sulla base di un unico complesso motivo.


Il C. resiste con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria.



Motivi della decisione



Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..


L Inps lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, per avere incluso la quota del TFR tra degli emolumenti utili per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura;


sostiene invece che, sia ai sensi della contrattazione collettiva, sia ai sensi delle disposizioni previdenziali regolatrici (L. n. 53 del 1969, art. 12 D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 D.L. n. 86 del 1988, art. 7, convertito in L. n. 160 del 1988), detta quota dovrebbe invece essere esclusa, di talchè, non avendo la retribuzione contrattuale superato quella convenzionale, l indennità era stata correttamente liquidata sulla base di quest ultima e non residuava alcuna differenza.


Con il ricorso incidentale ci si duole della compensazione delle spese, perchè l esiguità della pretesa fatta valere, posta a base della decisione, comporterebbe non già la compensazione, ma la applicazione della corrispondente più bassa tariffa professionale, che prevede la riduzione a metà per le controversie di lavoro di valore non superiore ai 500,00 Euro. Il ricorso principale merita accoglimento.


Vanno esaminate in primo luogo le eccezioni di inammissibilità del ricorso dell Inps sollevate in controricorso.


1. Quanto alla mancata prova, che l Istituto avrebbe dovuto fornire, sul valore della controversia per rendere ammissibile il ricorso ai sensi dell art. 440 cod. proc. civ.(è inappellabile la sentenza che ha deciso una controversia di valore non superiore a 25,82 Euro) - premesso che la sentenza impugnata non determina l ammontare spettante, avendo precisato trattarsi di condanna generica - è stato più volte affermato (Cass. n. 446 del 23 gennaio 1986) che, ai fini dell art. 440 cod. proc. civ., il ricorso diretto per cassazione è ammissibile qualora l oggetto della domanda, pur non espressamente indicato, per essere in discussione solo l an debeatur, possa essere quantificato in una somma di denaro non eccedente l ammontare indicato in base alle risultanze degli atti, mediante opportuni conteggi.


Nella specie, in sede di merito non risultano essere stati contestati - nè quanto al meccanismo di conteggio, nè quanto a ciascun ammontare - i puntuali calcoli effettuati dall Inps nella memoria di costituzione, per pervenire alla determinazione di un valore inferiore alla somma indicata dal citato art. 440 cod. proc. civ..


Questi conteggi sono stati riprodotti nel presente ricorso, in cui l Istituto ha precisato i termini da raffrontare: ossia l ammontare del salario giornaliero secondo il CCNL del 1998 comprensivo della quota di TFR L. 1.595.430 e l ammontare già erogato sulla base dei salari medi convenzionali di cui al D.P.R. del 1995, ossia L. 1.571.020; con detto semplice calcolo aritmetico, sottraendo, dalla prima somma sopra indicata asseritamente spettante, la somma percepita, si ha una differenza di L. 24.410, pari ad Euro 12,61, cui vanno aggiunti gli interessi legali per il ritardo dal 1999 al 2006 pari ad Euro 2,66. Poichè detti conteggi analitici non sono stati contestati neppure in controricorso, e cioè non è stato asserito che maggiore doveva essere l importo spettante, di talchè maggiore veniva ad essere la differenza pretesa, il presente ricorso risulta ammissibile ai sensi dell art. 440 cod. proc. civ..


2. Sono infondate anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per il mancato deposito degli atti processuali, dei documenti o degli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (ai sensi della nuova formulazione dell art. 369 cod. proc. civ., n. 4, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso proposto contro sentenza emessa dopo il 2 marzo 2006 ex art. 27 del citato decreto legislativo), nonchè per la mancata trascrizione delle disposizioni del CCNL e per la mancata indicazione del canone ermeneutica violato.


Si rileva infatti, come risulta anche dall epigrafe del motivo, che il ricorso dell Inps viene imperniato soprattutto sulla violazione di legge, e cioè delle leggi previdenziali espressamente indicate che regolano l indennità di disoccupazione, non già sulla errata interpretazione del contratto collettivo, il cui contenuto rimane irrilevante, rendendone quindi inutile il deposito.


3. Patimenti infondata è l eccezione relativa alla erronea formulazione del quesito di diritto, in quanto sarebbe inteso ad ampliare il valore economico della controversia, essendo stato posto con riferimento alle prestazioni temporanee in generale, e non già con riferimento alla sola indennità di disoccupazione, e senza neppure la limitazione all anno 1998, e cioè alla prestazione oggetto del giudizio. Si consideri infatti che con il quesito è stata chiesta l interpretazione del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, il quale regola non già, specificamente,r indennità di disoccupazione, ma più in generale le prestazioni temporanee, e ciò per la peculiarità del sistema che presiede alle prestazioni temporanee in agricoltura, che accomunava, in un unica disciplina, le indennità di disoccupazione, di maternità e di malattia. Ne consegue che il quesito di diritto, posto, sulla falsariga della legge per tutte le prestazioni temporanee, è tale da risolvere automaticamente la questione oggetto della presente controversia, che concerne una di esse, e cioè l indennità di disoccupazione. Quanto poi alla mancata limitazione del quesito all anno 1998, anche sotto questo aspetto il quesito risente della formulazione della legge, la quale disciplina sì le prestazioni temporanee a partire dall anno 1998, ma lo fa, non già attraverso la regolamentazione diretta della misura, ma attraverso il rinvio al rapporto tra due termini:


all importo del salario convenzionale rilevato nel 1995, ed all importo del salario determinato dalla contrattazione collettiva provinciale in agricoltura, statuendo che il primo resta fermo fino a quando non verrà superato dal secondo, introducendo così un termine "mobile" che dipende dalla misura dei due elementi e dal confronto tra gli stessi, di talchè non è dato sapere, così come la legge è stata formulata, quando, invece di essere parametrate al salario medio convenzionale di cui al D.M. del 1995, le prestazioni temporanee dovranno essere parametrate al salario reale determinato dalla contrattazione collettiva provinciale. Ne consegue che il quesito è stato correttamente formulato anche senza il riferimento ad una precisa annualità. Nè in tal modo può considerarsi ampliato il valore della controversia, dal momento che fin dall inizio è stata chiesta una pronunzia di condanna generica, escludendo quindi ogni aspetto concernente la liquidazione.


4. La questione posta alla Corte è quindi quella di cui al quesito, incentrata sulla interpretazione del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 e cioè, se - nell effettuare il raffronto tra i salari medi convenzionali del 1995 (salario convenzionale) e la retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva provinciale (salario reale), per accertare il superamento del salario convenzionale ad opera del salario reale - quest ultimo debba o no essere calcolato in modo da comprendervi la quota di trattamento di fine rapporto.


5. Occorre preliminarmente illustrare la disciplina del salario convenzionale.


E noto che, per il calcolo delle prestazioni temporanee dei lavoratori agricoli a tempo determinato, non fu ritenuto di applicare il sistema generale, che le commisurava alla retribuzione percepita in attività di servizio, perchè, proprio in considerazione della esistenza di vari contratti a termine, sarebbe stato arduo determinare l indennità sulla base di una retribuzione variabile nel corso dell anno.


A questi inconvenienti si ovvio (D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28) ricorrendo ad un sistema "virtuale" di determinazione delle retribuzioni, attraverso decreti del Ministro del lavoro, emanati sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalla organizzazioni sindacali interessate.


6. La L. 8 agosto 1972 n. 457 determinò infatti le prestazioni temporanee sulla base di detti salari medi convenzionali, avendo cura di precisare, all art. 3, che l ammontare della retribuzione era comprensiva del salario base, della contingenza e del terzo elemento.


E pacifico in causa che il terzo elemento era, a sua volta, comprensivo della quota giornaliera della indennità di fine rapporto.


7. Tuttavia, il fatto che, nella vigenza del sistema delle retribuzioni medie convenzionali che sopra si è illustrato, le prestazioni temporanee, e quindi anche l indennità di disoccupazione, fossero comprensive della quota del TFR, non conduce automaticamente a ritenere che detta inclusione si sia perpetuata anche sotto il vigore della nuova normativa, che ha completamente modificato il vecchio assetto.


8. Per illustrare la nuova normativa, va premesso che la riforma del sistema pensionistico di cui alla L. 8 agosto 1995 n. 335 - nell intento di armonizzare i sistemi previdenziali, superando le divaricazione createsi nel corso del tempo, e nel contempo nella consapevolezza delle specificità che caratterizzavano il settore produttivo agricolo - delegò il governo ad emanare un decreto legislativo, dettando come criterio direttivo, per quanto interessa in questa sede (cfr. art. 2, comma 24, lettera g); la generalizzazione e l armonizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione. La delega fu esercitata con il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, il cui articolo 4 viene in applicazione in questa sede.


La norma recita: "A decorrere dal primo gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato a quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative." Con detta disposizione fu attuato un graduale passaggio dal sistema dei salari convenzionali (o virtuali) determinati - come sopra si è illustrato - attraverso i decreti ministeriali, ai salari contrattuali (o reali), passaggio al termine del quale anche le prestazioni temporanee in agricoltura sarebbero state regolate in conformità alla disciplina generale, e quindi sulla base della retribuzione di cui alla contrattazione collettiva. In via transitoria il citato art. 4 ha confermato il blocco (già introdotto dalla L. 28 dicembre 1995 n. 549) del salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e determinato con il relativo decreto ministeriale, disponendo che tale blocco sarebbe valso sia ai fini del calcolo dei contributi, sia ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, con decorrenza dal primo gennaio 1998 e che sarebbe cessato solo quando i salari contrattuali spettanti nelle singole province fossero stati effettivamente superiori al salario medio convenzionale bloccato. 9.


Fatte queste premesse, si può allora decidere la questione proposta che attiene all interpretazione del citato D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 e cioè se - ai fini del raffronto tra la retribuzione "reale" e quella "convenzionale" di cui ai salari medi - nella retribuzione reale debba o no essere compresa la quota di TFR. Va considerato che il regime transitorio sopra descritto: blocco del salario convenzionale, e cristallizzazione fino al superamento della sua misura ad opera della contrattazione collettiva, è stato evidentemente previsto per non alterare bruscamente l importo delle prestazioni temporanee, a seguito del passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Ma se questa è la ratio della disposizione, per operare il raffronto tra salario convenzionale e salario reale, questo deve essere considerato nelle voci che effettivamente rilevano ai fini del computo della prestazione temporanea, nella specie dell indennità di disoccupazione, non già includendovi le voci retributive che per legge vanno escluse.


Il raffronto non può quindi che essere fatto tra il salario valido ai fini della misura dell indennità secondo il vecchio sistema (ossia sull importo del salario medio convenzionale bloccato al 1995 e comprensivo anche della quota di TFR come previsto dalla già citata L. n. 457 del 1972), ed il salario valido ai fini della misura dell indennità secondo il sistema nuovo, e quindi sulla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, includendovi però solo le voci che la legge previdenziale considera ai fini della determinazione della indennità di disoccupazione. A tal fine non rileva la disciplina dettata dal CCNL, in particolare non rileva se nella retribuzione giornaliera il contratto inserisca anche la quota del TFR, giacchè per il computo della prestazione previdenziale erogata dall Inps, si dovrà avere riguardo esclusivamente alle voci contemplate dalla legge, ossia dalla legge che regola l indennità di disoccupazione, non già alle voci contemplate dalla contrattazione collettiva. Nè - contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata - risulta più applicabile il disposto della L. n. 457 del 1972, art. 3, che includeva il terzo elemento (e quindi anche la quota di TFR), perchè ciò veniva previsto nel sistema del salario convenzionale determinato dai citati decreti ministeriali, ormai non più in vigore.


10. Occorre allora verificare se la retribuzione cui va commisurata la indennità di disoccupazione secondo la disciplina generale, ormai applicabile, come già detto, anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato, sia comprensiva della quota di TFR. Al quesito va data risposta negativa.


In primo luogo il disposto della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, escludeva la indennità di anzianità dalla retribuzione contributiva, ossia dalla retribuzione su cui devono essere pagati i contributi (cfr. n. 3) e nel contempo prevedeva all ultimo comma che "La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate". Pertanto sulla quota di retribuzione relativa al TFR, allora indennità di anzianità, non venivano versati i contributi e corrispettivamente la medesima quota non veniva computata nei trattamenti erogati.


Detta disposizione è stata confermata dalla normativa che successivamente ha modificato la "retribuzione contributiva". Si tratta del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che, all art. 6 "Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi", esclude espressamente le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, riconfermando ancora che "La retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate." Ancor più specifico, proprio in relazione all indennità di disoccupazione, è il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 2, convertito nella L. 20 maggio 1988, n. 160, per cui "La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione ...". 11. Ne consegue che - se nella retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva non deve essere inclusa la quota di TFR, perchè questa non si computa ai fini della indennità di disoccupazione - nulla spetta al ricorrente, giacchè la differenza pretesa si fondava sul fatto che, proprio attraverso l inclusione di detta quota, il salario reale dell anno 1998 veniva ad essere superiore a quello determinato dalla retribuzione convenzionale bloccata all anno 1995.


Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di accertamenti ulteriori, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Il ricorso incidentale resta assorbito.


Ai sensi della nuova formulazione dell art. 384 cod. proc. civ. introdotta dal già citato D.Lgs. n. 40 del 2006, decidendosi su un ricorso proposto ai sensi dell art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1997, art. 4, n. 146, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto." Nulla per le spese dell intero giudizio ai sensi della nuova formulazione dell art. 152 disp. att. cod. proc. civ. introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, avendo il C. dichiarato, nell atto introduttivo, di essere titolare di un reddito inferiore al doppio dell importo del reddito stabilito dal TU sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.



P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l incidentale. Cassa la sentenza impugnata in reazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell intero giudizio.


Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.


Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2007



 
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