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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 15 maggio 2007

RICORRENZA DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO CHE NON È RICONOSCIUTA COME FESTIVITÀ

Decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in sede Giurisdizionale, 12 aprile 2007 n. 261 con nota del del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza

La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non ha carattere di “festività” in quanto non è così considerata nell elenco di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla l. 31 marzo 1954 n. 90.


Così si è pronunciato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in sede Giurisdizionale, nella decisione 12 aprile 2007 n. 261, escludendo da una gara a trattativa privata una ditta, in quanto, nel calcolo dei giorni feriali, previsti dal bando, ai fini dell’assunzione dell’obbligo di impegno di assumere tutti i dipendenti dell’impresa uscente in servizio negli ultimi sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante il passaggio immediato, non ha computato la ricorrenza del Santo Patrono, considerandolo come festivo.


Il Collegio, fonda la propria decisione sulla base di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “i Comuni considerano giorno festivo la giornata di celebrazione del Santo patrono, per una consuetudine che trova esplicito riconoscimento nell’intesa tra Stato e Santa Sede, cui rinvia l’art. 6 della l. 121/1985, esclusivamente per la città di Roma. Tuttavia, nei Contratti collettivi la festività è stata estesa anche al giorno del Santo Patrono, al fine di riconoscere il diritto dei lavoratori subordinati di astenersi dalle prestazioni lavorative, pur conservando la retribuzione ordinaria (Tribunale Milano, 28 settembre 1996). "Festività di origine meramente contrattuale" la definisce, infatti, la Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 1986, n. 5712)".


Il carattere di "festività", secondo il Consiglio, che aderisce ad un altro indirizzo giurisprudenziale maggioritario, viene determinato in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, la quale non prevede la ricorrenza della festa del Santo Patrono della città (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2001, n. 1725; Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1998, n. 12533).


In tema di Santo Patrono, da ricordare che anche la Cassazione civ., Sez. I, con la sentenza 14 dicembre 1998, n. 12533, aveva affermato che “qualora il giorno di scadenza del termine breve per appellare previsto dall art. 325 c.p.c. sia festivo, la scadenza viene prorogata, come per tutti i termini processuali, al giorno seguente non festivo, a norma dell art. 155, comma ultimo, del codice di rito. Peraltro, il carattere di "festività" viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni. La ricorrenza della festa del Santo Patrono della citta non è considerata nell elenco delle festività.” Nella fattispecie non aveva dato rilevanza nemmeno alla circostanza che in tale ricorrenza l ufficio postale non distribuisce la corrispondenza, così da non potersi determinare l eccezionale proroga accordata dal predetto art. 155 c.p.c., in quanto, “come affermato anche dalla Corte cost. (sent. n. 80 del 1967), l orario dei pubblici uffici, che il privato ha l onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi, non incide sul diritto di difesa”.


Gesuele Bellini
















N. 261/07 Reg.Dec.



N. 485 Reg.Ric.



ANNO 2006


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 485 /2006, proposto da


NUOVA INVINCIBILE s.r.l.,


in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Accetta, con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste, 89, presso lo studio Allotta,


c o n t r o


la VERITAS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Buscemi e Agatino Cariola, con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste, 89, presso lo studio Allotta,


il COMUNE DI CALTAGIRONE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Brighina, con domicilio eletto in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Immordino;


il SERVIZIO PROVVEDITORATO – PATRIMONIO DEL COMUNE DI CALTAGIRONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


l’ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvo Zappalà, con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste, 89, presso lo studio Allotta;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - sez. II, n. 479/06 del 28 marzo 2006;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio degli avv.ti S. Buscemi e A. Cariola per la Veritas s.r.l., dell’avv. F. Brighina per il comune di Caltagirone e dell’avv. S. Zappalà per l’Istituto di vigilanza privata A.N.C.R.;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 28 settembre 2006 il consigliere Pietro Falcone, e uditi altresì l’avv. S. Accetta per la Nuova Invincibile s.r.l., l’avv. A. Cariola per la Veritas s.r.l., l’avv. F. Brighina per il comune di Caltagirone e l’avv. S. Cittadino, su delega dell’avv. S. Zappalà per l’Istituto di vigilanza privata A.N.C.R.;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


F A T T O E D I R I T T O


1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, la Veritas s.r.l., ha chiesto l’annullamento:


- della lettera invito del 30.6.2005 alla gara a trattativa privata dell’appalto di servizio di vigilanza e gestione degli impianti di sicurezza del palazzo di giustizia di Caltagirone, nella parte in cui prevede l’assunzione dell’obbligo di salvaguardia dell’occupazione di tutti i dipendenti impegnati nell’espletamento del servizio oggetto dell’ap-palto.


- della determinazione n. 290 del 30.6.2005 del Dirigente del Settore provveditorato/Patrimonio del Comune di Caltagirone concernente l’indizione della gara nelle parti relative all’approvazione dei punti 11 e 12 della lettera di invito;


- del verbale del 27.7.2005 di aggiudicazione della gara;


- della determinazione del 29.7.2005 n. 413 R.G. e n. 61, con cui il predetto Dirigente ha consegnato in via provvisoria alla controinteressata il servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia.


La VERITAS s.r.l., ricorrente in primo grado, aveva impugnato la lettera di invito alla gara a trattativa privata per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.


Oggetto della contestazione era la richiesta di apposite dichiarazioni sull’assunzione dell’obbligo di salvaguardare l’occupazione di tutti i dipendenti dell’impresa uscente impegnati nell’espletamento del servizio e in forza negli ultimi sei mesi prima della scadenza del contratto e sull’impegno ad assumerli mediante il passaggio immediato e diretto presso la SCICA di Caltagirone, con il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico già applicato dall’impresa uscente.


La VERITAS s.r.l. rendeva le dette dichiarazioni, precisando che non comportavano acquiescenza e riservandosi l’impugnazione della lettera-invito.


Con verbale del 27.7.2005 veniva esclusa dalla gara per non aver prestato acquiescenza.


L’adito T.A.R. Sicilia, con sentenza n. 479/06 del 28 marzo 2006, ha accolto il ricorso.


2. In sede d’appello, la Nuova Invincibile s.r.l. ha riproposto i motivi disattesi dal primo giudice.


3. Si sono costituite in giudizio la ditta A.N.C.R. s.r.l. e la VERITAS s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.


La VERITAS s.r.l. ha proposto un appello incidentale, in quanto la sentenza appellata, pur accogliendo il proprio ricorso, non si era pronunciata sulla domanda di risarcimento danni.


4. Ad avviso del Collegio, l’appello principale va accolto, essendo fondate le dedotte censure, già prospettate nel ricorso incidentale in primo grado e non esaminate nella sentenza impugnata.


4.1. In particolare, l’appellante ripropone l’illegittimità dei verbali di aggiudicazione, provvisorio e definitivo, rispettivamente datati 26 e 28 luglio 2005, nella parte in cui l’offerta economica della VERITAS s.r.l. non è stata esclusa, in quanto l’offerta stessa era riferita a 906 invece di 909 giorni effettivi di servizio, in violazione della tariffa di legalità, ai sensi dell’art. 1 della lettera d’invito.


Infatti, la VERITAS s.r.l. (al pari della ditta A.N.C.R. s.r.l.) nel calcolo dei giorni feriali non ha computato la ricorrenza del Santo Patrono che cade il 25 luglio (S. Giacomo), in contrasto con quanto prevede il D.P.R. 121/1985 e il D.P.R. n. 792 del 28.12.1985, a proposito delle festività civili coincidenti con le festività religiose concordate tra Santa Sede e Stato Italiano.


Ciò ha determinato una diminuzione dei giorni feriali, nel triennio, da 909 a 906.


4.2. Ad avviso della ditta A.N.C.R. s.r.l. e della VERITAS s.r.l., la formulazione dell’offerte presentate non viola alcuna disposizione della lettera di invito, né si pone in contrasto con quanto prevede il D.P.R. 121/1985 e il D.P.R. n. 792 del 28.12.1985, circa le festività civili coincidenti con le festività religiose concordate tra Santa Sede e Stato Italiano.


A tal fine, hanno richiamano quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Catania – Sez. II, con sentenza n. 478/06 del 28 marzo 2006, relativa alla medesima gara d’appalto.


A fondamento della tesi accolta, la sentenza assume che “E’ fatto notorio che tutti i Comuni considerino giorno festivo la giornata di celebrazione del Santo patrono, per una consuetudine che trova esplicito riconoscimento nell’intesa tra Stato e Santa Sede, cui rinvia l’art. 6 della l. 121/1985, esclusivamente per la città di Roma. Tuttavia, nei Contratti collettivi la festività è stata estesa anche al giorno del Santo Patrono, al fine di riconoscere il diritto dei lavoratori subordinati di astenersi dalle prestazioni lavorative, pur conservando la retribuzione ordinaria (Tribunale Milano, 28 settembre 1996). “Festività di origine meramente contrattuale” la definisce, infatti, la Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 1986, n. 5712)”.


4.3. Il Collegio non condivide la tesi del primo giudice.


In primo luogo, l’affermazione che “nei Contratti collettivi la festività è stata estesa anche al giorno del Santo Patrono” non trova conferma nel C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, depositato in atti, il cui art. 77 elenca le festività nazionali, tra le quali non risulta la festività del Santo Patrono.


Inoltre, ai fini dell’individuazione delle festività, non può farsi ricorso ad “una consuetudine che trova esplicito riconoscimento nell’intesa tra Stato e Santa Sede, cui rinvia l’art. 6 della l. 121/1985, esclusivamente per la città di Roma”.


Il carattere di "festività" viene determinato in base alla l. 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla l. 31 marzo 1954 n. 90, la quale non prevede la ricorrenza della festa del Santo Patrono della città (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2001, n. 1725; Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1998, n. 12533).


Quanto al riconoscimento di una ricorrenza religiosa agli effetti civili, ai sensi dell’art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121, la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d intesa fra le Parti; le altre festività religiose sono state così individuate con D.P.R. 28.12.1985 n. 792:


il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;


il 6 gennaio, Epifania del Signore;


il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;


il 1° novembre, tutti i Santi;


l 8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;


il 25 dicembre, Natale del Signore;


il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.


Pertanto, il carattere tassativo del riconoscimento di una ricorrenza religiosa agli effetti civili esclude un’integrazione delle festività in base ad “una consuetudine”, come sostenuto dal primo giudice.


5. Per le considerazioni svolte, assorbenti delle restanti doglianze, l’appello va accolto.


6. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’improce-dibilità del ricorso incidentale proposto dalla VERITAS s.r.l., con il quale lamentava che la sentenza di primo grado, pur accogliendo il proprio ricorso, non si era pronunciata sulla domanda di risarcimento danni.


Si ravvisa, tuttavia, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 settembre 2006, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Pietro Falcone, estensore, Francesco Teresi, Filippo Salvia componenti.


F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente


F.to: Pietro Falcone, Estensore


F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria


il 12 aprile 2007



 
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