lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 12 aprile 2007

MAGGIORI GARANZIE PER LA LIBERA SCELTA DEL LAVORATORE NELLA DIRETTIVA DELLA COVIP DEL 21/03/2007.

Articolo a cura della dott.ssa Paola Fratto - Responsabile della Sezione Previdenza Estera di LavoroPrevidenza.com

Maggiori garanzie per la libera scelta del lavoratore nella Direttiva della Covip del 21/03/2007.



La Covip, in data 21/03/2007, ha fornito dei “chiarimenti operativi” sul dm del 30/01/20007, in particolare la direttiva, riassumendo gli aspetti salienti della riforma della previdenza complementare, ha sottolineato il carattere volontario della scelta[1], manifestata in forma scritta, del lavoratore sul destino del tfr maturando.



Il lavoratore, infatti, non solo deve scegliere, attraverso i modelli Tfr1 e Tfr2[2], se mantenere il tfr in regime di retribuzione differita[3] o conferirlo alla previdenza complementare, ma deve continuare a manifestare, in forma scritta, le ulteriori scelte che si presentano in seguito, ad esempio nel caso in cui si verifica un cambio di lavoro.



In tali circostanze, la direttiva Covip precisa che la scelta, a suo tempo effettuata dal lavoratore circa la destinazione del tfr a previdenza complementare rimane efficace anche per il nuovo rapporto di lavoro, ma il lavoratore dispone di 6 mesi di tempo per esprimere, in forma scritta[4], al proprio datore di lavoro la tipologia di previdenza complementare a cui aderire e la misura del tfr da destinarvi.



Se il lavoratore non sceglie scatterà il meccanismo del silenzio assenso, quindi conferimento del tfr alla forma pensionistica collettiva o in mancanza di essa al fondo residuale istituito presso l’INPS.[5]


Nota alla Delibera Covip del 21/03/2007.


Dott.ssa Fratto Paola responsabile sezione previdenza estera di lavoroprevidenza.com









[1] La scelta volontaria è importante perché rispetta le preferenze dei lavoratori, gli unici conoscere le loro esigenze economiche, familiari, di risparmio e previdenziali. CfrM. Marè, P. Pellegrini, La riforma della previdenza complementare: le ragioni di un sistema pensionistico a due pilastri, in Diritto ed Economia dello Stato Sociale, 2006 n. o.




[2] Il modello Tfr1 deve essere utilizzato dai lavoratori dipendenti assunti entro il 31/12/2006, con esclusione del lavoratori domestici e dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il modello Tfr2, invece, deve essere utilizzato dai lavoratori assunti dopo il 31/12/2006. Delibera Covip del 21/03/2007: “ Direttive recanti chiarimenti operativi circa l’applicazione del decreto ministeriale del 30/01/2007, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 765, della legge 27/12/2006, n.296”




[3] Il lavoratore può decidere di non aderire alla pensione complementare, manifestando il proprio rifiuto esplicitamente e ottenere, cosi, la liquidazione del tfr alla cessazione del rapporto di lavoro. La scelta in questo caso è revocabile, cioè il lavoratore può scegliere di conferire, successivamente, il tfr maturando ad un fondo di pensione. A. Marano, M.Solombrino, Una scelta libera e volontaria, in La scelta sul Tfr dal 1 gennaio 2007, modalità ed effetti delle decisioni sul Tfr e previdenza complementare, 2007 Esselibri S.p.a, Napoli.


La delibera Covip precisa, a tal proposito, che il lavoratore può in qualsiasi momento revocare la decisione di tenere il tfr sotto forma di retribuzione differita per accedere ad un fondo pensione e tale scelta deve essere comunicata in forma scritta al datore di lavoro, senza utilizzare appositi modelli. Delibera Covip del 21/03/2007.




[4] Non con i modelli Tfr1 e Tfr2, ma con un semplice documento scritto che il datore di lavoro dovrà conservare.z




[5] Delibera Covip del 21/03/2007.




 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli