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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 27 marzo 2007

I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE DAL LAVORATORE

sentenza del Consiglio di Stato 12 febbraio 2007, n. 560 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com


Il permanere in servizio per svolgere delle incombenze d’ufficio, come frutto di una scelta personale, rendendo materialmente impossibile la fruizione delle ferie, pur essendo un comportamento meritevole del più favorevole apprezzamento, non può avere conseguenze di ordine retributivo, quale il pagamento sostitutivo, che la legge collega al diverso presupposto del diniego espresso dall’Amministrazione per esigenze di servizio.


Questa la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 12 febbraio 2007, n. 560, con cui ha respinto il ricorso di un dipendente che aveva chiesto il diritto al compenso sostitutivo per le ferie non godute a causa delle incombenze connesse alla responsabilità dell’incarico ricoperto, per cui aveva dovuto subordinare il proprio diritto alle ferie ai superiori interessi dell’Ente.


Il Collegio rigetta il ricorso richiamando alcune pronunce (Cons. St., Sez. V, 21 settembre 2005 n. 4942, 23 maggio 2005 n. 2568, 14 giugno 2004 n. 3850), secondo cui, in tema di diritto al compenso sostitutivo, si riconosce la spettanza al compenso sostitutivo quando il mancato godimento del periodo di riposo dipenda da esigenze di servizio che inducano l’Amministrazione ha negare le ferie richieste.


Premesso che il compenso sostitutivo per ferie non godute non costituisce un’obbligazione alternativa, perché l’obbligo primario è quello di concedere e godere le ferie, và evidenziato che anche in passato la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, 1.7.1077, n. 701) aveva ritenuto che la mancata fruizione delle ferie, per fatto del datore di lavoro, svuotando il contenuto originario del diritto per quel che riguarda il mancato godimento di un periodo di riposo che, come fatto in sé è ineliminabile, lascia integra la pretesa patrimoniale connessa.


Tra le fattispecie concrete riconducibili al “fatto del datore di lavoro”, tuttavia, la giurisprudenza meno recente ( Cons. St. Sez. VI, 15.12.1982, n. 685) aveva ravvisato la mancata assegnazione del datore di lavoro del periodo di ferie.


Infatti, secondo questo indirizzo, poiché la scelta del periodo di ferie è rimessa alla valutazione del datore di lavoro, in relazione alle esigenze produttive, così come previsto dall’art. 2109 cc., da parte di quest’ultimo deve avvenire un atto di assegnazione, con la conseguenza che se ciò non sia avvenuto ed il lavoratore sia rimasto in servizio prestando ininterrottamente la propria opera, il compenso sostitutivo spetta in ogni caso, non rilevando in tale ipotesi disposizioni autorizzatorie o meno del mancato godimento delle ferie.


Per completezza, si segnala l’ipotesi in cui il lavoratore ricopre la qualifica di dirigente con potestà di attribuirsi lui medesimo le ferie, senza ingerenza del datore di lavoro.


In tale presupposto, la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825) ritiene che non spetti il diritto al compenso sostitutivo quando il mancato godimento delle ferie sia imputabile esclusivamente al dirigente, salvo che non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse.



Gesuele Bellini





















REPUBBLICA ITALIANA


N.560/07 Reg.Sent.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Anno


IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE


N.7428 Reg.Ric.


Sezione Quinta


Anno 2002


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. 7428 del 2002, proposto dal dr. Leandro Piccininno, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bolognini, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Ugo de Carolis 6


contro


gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri, non costituiti in giudizio


per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima bis, 6 febbraio 2002, n. 858, resa tra le parti.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 14 novembre 2006 il consigliere Marzio Branca, e udito l’avv. Mauro Bolognini .


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto da sig. Leandro Piccininno, già segretario generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), per l’annullamento della nota 19 febbraio 1996 n. 4506 con la quale il commissario straordinario degli IFO ha negato il diritto al compenso sostitutivo per le ferie non godute negli 1994 e 1995.


Il TAR ha ritenuto che non si sia verificata la circostanza rappresentata della impossibilità di fruire del congedo ordinario per diniego dell’Amministrazione motivata da esigenze di servizio.


Il dr. Piccininno ha proposto appello per la riforma della sentenza.


Gli IFO non si sono costituiti in giudizio.


Alla pubblica udienza del 14 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


L’appellante afferma di aver dimostrato che, a causa delle incombenze connesse alla responsabilità dell’incarico ricoperto, di segretario generale di un importante ente ospedaliero, gli è stato materialmente impossibile fruire del congedo ordinario.


Allega a tal fine la comunicazione del 26 settembre 1994 recante l’invito del commissario straordinario a fruire cinque giorni di ferie non consecutivamente, nonché richieste di ferie rimaste senza esito. Aggiunge inoltre che gli uffici amministrativi avevano predisposto due schemi di determinazione per la corresponsione del compenso sostitutivo, che non hanno avuto seguito ma che rappresenterebbero la prova della mancata fruizione del congedo.


Il Collegio ritiene di non poter accogliere la doglianza.


Va chiarito che l’ostacolo non consiste nell’assenza di prova circa la mancata fruizione delle ferie, sulla quale non sono sollevati dubbi. I primi giudici, con avviso che è da condividere, hanno rilevato che difetta il presupposto della volontà dell’Amministrazione di negare il congedo.


E’ lo stesso appellante ad ammettere, nella memoria del 31 ottobre 2006, di aver ritenuto:”di dover subordinare il proprio diritto alle ferie ai superiori interessi dell’Ente.”.


Si è trattato, innegabilmente, di un comportamento meritevole del più favorevole apprezzamento, ma che costituisce comunque il frutto di una scelta personale, cui non è lecito collegare le conseguenze di ordine retributivo che la legge collega al diverso presupposto del diniego espresso dall’Amministrazione per esigenze di servizio (Cons. St., Sez. V, 21 settembre 2005 n. 4942, 23 maggio 2005 n. 2568, 14 giugno 2004 n. 3850).


L’appello va dunque rigettato, ma sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe,


dispone la compensazione delle spese;


ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2006 con l intervento dei magistrati:


Agostino Elefante Presidente


Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere


Paolo Buonvino Consigliere


Cesare Lamberti Consigliere


Marzio Branca Consigliere est.



L ESTENSORE IL PRESIDENTE


F.to Marzio Branca F.to Agostino Elefante






IL SEGRETARIO


F.to Gaetano Navarra



DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 12 febbraio 2007


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL DIRIGENTE


f.to Antonio Natale










 
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