lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 12 marzo 2007

I MINIMALI E MASSIMALI PER IL CALCOLO DI TUTTE LE CONTRIBUZIONI DOVUTE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Circolare Inps n. 34 del 6 Febbraio 2007 con nota del dr. Angelo Vitale -Consulente del lavoro - Collaboratore di LavoroPrevidenza.com


La Circolare Inps n. 34 del 6 Febbraio 2007 indica per l’anno 2007 i minimali e massimali per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.


Il minimale, non osservabile in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo, viene fissato in € 41,43 giornaliere e quindi in € 1.077,18 per i compensi mensili. Per i part-time il minimale orario, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, viene fissato in € 6,21.


Dall’1.1.2007 l aliquota aggiuntiva dell’1% andrà applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.083,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.340,00. Il massimale annuo della base contributiva, soppresso per i dirigenti di aziende industriali, e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 sarà pari a € 87.187,00.


La regolarizzazione per il mese di gennaio andrà effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare 34.



Per i lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602, essendo terminato il periodo transitorio di cui al D. Lgs. 423/2001, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile andrà determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. La circolare precisa che sono soggette ai nuovi minimali solo i compensi di competenza dell’anno 2007 rimanendo esclusi, quindi, le competenze dovute al 31 dicembre 2006 ancorché corrisposte successivamente a tale data.



Alle cooperative sociali, le quali in dipendenza del co. 787 della finanziaria 2007 sono soggetto ad un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, sarà dedicata apposita circolare in corso di emanazione.



Angelo Vitale – Consulente del lavoro




Direzione Centrale Entrate Contributive



Roma, 6 Febbraio 2007


Circolare n. 34


Allegati 5



OGGETTO: Determinazione per l’anno 2007 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.



SOMMARIO:


1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;


2. Retribuzioni convenzionali in genere;


3. Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70;


4. Cooperative sociali;


5. Rapporti di lavoro a tempo parziale;


6. Quota di retribuzione soggetta nell anno 2007 all aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi


dell art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;


7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;


8. Limite per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi;


9. Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;


10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e)


del D.Lgs. 2.91997, n. 314);


11. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto


a tempo determinato.


12. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria


13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.



1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.


Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.


Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.


Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.


Inoltre, l art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:


"l art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)


La norma di cui all art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile di cui all art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.



Poiché è stato accertato dall Istat che, nell anno 2007, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,0% (3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2007 a seguito dell applicazione di tale aliquota.


Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d importo inferiore, a € 41,43 (9,5% dell importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2007, pari a € 436,14 mensili) (4).















anno 2007


Euro


Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld


436,14


Minimale giornaliero (9,5%)


41,43



1.1. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.


Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.


Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (5).




2. Retribuzioni convenzionali in genere.


Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (7) é pari, per l’anno 2007, a € 23,02.












anno 2007: retribuzioni convenzionali in genere


Euro


Retribuzione giornaliera minima


23,02



2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).


Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 62 del 2/5/2006.



2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).


Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l anno 2007 è fissata in € 575,00 mensili (23,02 x 25gg.).












anno 2007: soci delle cooperative della piccola pesca


Retribuzione convenzionale mensile


Euro


575,00



2.3. Lavoratori a domicilio.


Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita in applicazione dell art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che i predetto indice è pari per l’anno 2007 al 2,0 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72 è pari, per il 2007, a € 23,02 (8). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 41,43 (9).


Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.




3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.


Come è noto, in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423/2001, al 31.12. 2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali.


A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in L. n. 389/89).


Tuttavia, tenuto conto della particolare situazione di passaggio di regime prevista per i lavoratori delle cooperative in esame, si precisa che per l’anno in corso il criterio di imponibilità previsto dal comma 9 dell’art. 6 del D.lgs n. 314/1997 trova applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell’anno 2007.


Per le altre competenze dovute al 31 dicembre 2006, ancorché corrisposte successivamente a tale data, trova applicazione il regime previsto dal D.Lgs. n. 423/2001.



3.1. Vigenza del D.P.R .n. 602/70


Il D.Lgs. n. 423/2001 non abroga espressamente alcuna norma del D.P.R. n. 602/70 limitandosi a modificare esclusivamente la disciplina relativa alle modalità di determinazione della retribuzione da assumere ai fini contributivi (art. 4 e 6 del D.P.R. n. 602/70).


Pertanto per i soci lavoratori delle cooperative in esame continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 423/2001, le norme del D.P.R. n. 602/70.


Per quanto attiene alle forme di tutela previdenziale e assistenziale da applicare ai soci lavoratori in oggetto si precisa che gli stessi restano assoggettati alle sole forme assicurative previste dall’art. 1 del predetto D.P.R. e dalle successive modificazioni e integrazioni.



3.2. Imponibile giornaliero ai fini dell’assicurazione IVS e delle assicurazioni minori.


A decorrere dal 1.1.2007 l’imponibile contributivo per i lavoratori soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70 è determinato con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti da impresa.


Si rimanda, pertanto, a quanto illustrato al punto 1. con riferimento alla generalità dei lavoratori.


Per l’anno 2007 il limite di retribuzione giornaliera è pari a € 41,43.















Cooperative di cui al DPR n. 602/70 anno 2007


Euro


Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld


436,14


Minimale giornaliero (9,5%)


41,43



Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori) (10).


In ordine alla individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il meccanismo di calcolo convenzionale previsto dal D.lgs n. 423/2001.



3.3. Superamento del principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile


A partire dal 1° gennaio 2007, con il superamento del sistema convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori soci delle cooperative in oggetto, cessa di operare anche il principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile.


Si precisa che gli unici periodi di assenza che consentono di tenere conto, nel calcolo della retribuzione imponibile, delle giornate effettive di occupazione, sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro (es malattia, maternità ). Analogamente, i contributi previdenziali sono dovuti dalla data di inizio del rapporto di lavoro del socio lavoratore e per tutta la durata dello stesso.



3.4. Rapporti di lavoro a tempo parziale. Minimale orario.


Anche per la determinazione del minimale orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori a tempo parziale, la normativa applicabile è quella prevista per la generalità dei lavoratori.


Si rinvia, pertanto, a quanto precisato al riguardo al punto 3 della presente circolare.




4. Cooperative sociali.


L’art. 1, comma 787, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, per il periodo 2007-2009, un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali.


Al riguardo si fa riserva di fornire istruzioni in materia con apposita circolare in corso di emanazione.


Nelle more dell’esame della disposizione in commento si rinvia, per l’assolvimento degli obblighi contributivi dei lavoratori soci delle cooperative sociali, a quanto stabilito in materia con circolare n. 18 del 8.02.2006.


Le cooperative in esame potranno procedere alla regolarizzazione contributiva, dopo l’emanazione dell’apposita circolare, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993.




5. Rapporti di lavoro a tempo parziale


Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (11), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.


Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (12).


In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:








(€ 41,43) x (6) / (40) = € 6,21




6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell anno 2007 all aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.


A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (13) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.


La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l anno 2007 in € 40.083,00.


Pertanto a decorrere dall’1.1.2007 l aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.083,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.340,00.















anno 2007


Euro


Prima fascia di retribuzione pensionabile annua


40.083,00


Importo mensilizzato


3.340,00



Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (14).




7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.


Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (15) rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0 %, è pari, per l anno 2007, a € 87.187,13 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 87.187,00.












anno 2007


Euro


Massimale annuo della base contributiva


87.187,00



Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali .




8. Limite per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi.


Il limite di retribuzione per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi (16) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell anno di riferimento.


Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 436,14 per l anno 2007 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 174,46.


















anno 2007


Euro


trattamento minimo di pensione


436,14


Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)


174,46


Limite annuale per l’accredito dei contributi


9.071,92



L art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (17). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.




9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.


Si riportano i predetti importi per l’anno 2007 (18) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.


























































anno 2007


Lire


Euro


Erogazioni liberali (tetto)


500.000


258,23


Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa


10.240


5,29


Fringe benefit (tetto)


500.000


258,23


Indennità di trasferta intera Italia


90.000


46,48


Indennità di trasferta 2/3 Italia


60.000


30,99


Indennità di trasferta 1/3 Italia


30.000


15,49


Indennità di trasferta intera estero


150.000


77,47


Indennità di trasferta 2/3 estero


100.000


51,65


Indennità di trasferta 1/3 estero


50.000


25,82


Indennità di trasferimento Italia (tetto)


3.000.000


1549,37


Indennità di trasferimento estero (tetto)


9.000.000


4648,11


Azioni offerte ai dipendenti (tetto)


4.000.000


2065,83


Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.


In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.




10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co. 2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).


Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett. b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (19) è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.




11. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.


Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2007, in € 67,14.












anno 2007


Euro


Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato


€ 67,14




12. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.


Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, già stabilito per l’anno 2006 in € 1.777,53, è pari per l’anno 2007 a €1.813,08.












anno 2007


Euro


Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria


€ 1.813,08




13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.


Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell Istituto del 26.3.1993 (20).


Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.


Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.



13.1. regolarizzazione di cui ai punti 1), 2, 5).


Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:


- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;


- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.



Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3., riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".


Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l importo dalla dicitura "Diff. contribuzioni minori " e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".



13.2. regolarizzazione di cui al punto 6).


L importo della differenza contributiva a credito dell azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della circolare n. 153 del 22.12.2006, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.



Il Direttore Generale


Crecco




Riferimenti normativi:


(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.


(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita calcolato dall Istat.


(3) gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503).


(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.


(5) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1..


(6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita calcolato dall Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).


(7) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.


(8) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.


(9) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.


(10) Si veda anche il punto 5 della circolare n. 23 del 24 gennaio 2007.


(11) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.


(12) Pertanto in tale settore l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per l illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.


(13) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.


(14) Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 4.


(15) Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 3.


(16) Si veda l art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.


(17) Cfr. art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.


(18) Il co. 9 dell art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell anno 1998.


(19) Cfr. anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circolare n. 196 del 23.12.2003 e, da ultimo, circolare n. 153 del 22.12. 2006 punto 2.


(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).



Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5






All. 1


Tabella A - Anno 2007


























































Settore


Qualifiche


Dirigente


Impiegato


Operaio


Industria


Euro


114,63


Euro


34,63 (1)


Euro


32,33 (1)


Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amm.ni


Euro


87,15


Euro


41,49


Euro


36,89 (1)


Artigianato



Euro


36,89 (1)


Euro


32,33 (1)


Agricoltura


Euro


91,72


Euro


48,37


Euro


36,86 (2)


Credito assicurazioni e servizi


Euro


114,63


Euro


39,20 (1)


Euro


36,89 (1)


Commercio


Euro


114,63


Euro


32,33 (1)


Euro


32,33 (1)



(1) Da adeguare a euro 41,43 ai sensi dell art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.


(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 delle legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.






All. 2





(1) Da adeguare a euro 41,43 ai sensi dell art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.


(2) Da adeguare a euro 23,02 ai sensi dell art. 22 della legge n. 160/1975.




All. 3


PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA


E DELLE ACQUE INTERNE


Decorrenza 1° gennaio 2007


La retribuzione convenzionale mensile, arrotondata all unità di euro, risulta pari a € 576,00 (1). Conseguentemente i contributi mensili, riferiti alle aliquote indicate nell allegato 5 che segue, assumono i seguenti valori:



F.P.L.D.


a) base euro 0,63


b) adeguamento euro 77,76


c) asili nido (*)


T.B.C. (*)


a) per la gestione


ex ENAOLI (*)


a) base


b) integrativo


TOTALE euro 78,39



(*) Soppressi in base all art. 3, comma 1, paragrafi a),b),c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999).



(1) La retribuzione convenzionale giornaliera per l anno 2006 era pari a € 22,57; quindi la retribuzione convenzionale giornaliera per l anno 2007 è pari a euro 22,57 x 1,02 = 23,0214 arrotondati a € 23,02. La retribuzione convenzionale mensile nel 2007 sarà pertanto pari a € 576,00 (€ 23,02 x 25 giornate fisse al mese).



All. 4


PESCATORI PICCOLA PESCA - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEI


CONTRIBUTI ORDINARI


Decorrenza 1° gennaio 2007





















GESTIONE


ALIQUOTE %


COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE


F.P.L.D.


a) base


b) adeguamento


c) asili nido (1)



0,11


13,50



0,008082


0,991918


T.B.C.


a) per la gestione (1)


ex ENAOLI


a) base (1)


b) integrativo (1)




TOTALE


13,61


1,000000



(1) Soppressi in base all art.3, comma 1, paragrafi a), b), c), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999).








All. 5


PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E


DELLE ACQUE INTERNE


Retribuzione convenzionale mensile e giornaliera


Decorrenza 1° gennaio 2007


La retribuzione convenzionale per l anno 2007 risulta pari a :


576,00 euro mensili


23,02 euro giornalieri



Nota: La retribuzione convenzionale giornaliera per l anno 2006 era pari a € 22,57; quindi la retribuzione convenzionale giornaliera per l anno 2007 è pari a euro 22,57 x 1,02 = 23,0214 arrotondati a € 23,02. La retribuzione convenzionale mensile nel 2007 sarà pertanto pari a € 576,00 (€ 23,02 x 25 giornate fisse al mese).





 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli